Ordinanza n. 277/1985
Altra decisione · depositata il 08/11/1985 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 3legge 398/1984
- art. 1legge 7/1985
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 272, primo,
secondo e terzo comma, del codice di procedura penale, promosso con
ordinanza emessa il 2 maggio 1984 dal Giudice istruttore presso il
Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Citro Matteo,
iscritta al n. 1222 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 68-bis dell'anno 1985.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Giudice istruttore presso il Tribunale di Torino,
con ordinanza del 2 maggio 1984, ha denunciato:
a) in riferimento all'art. 13, ultimo comma, della Costituzione,
l'illegittimità dell'art. 272, primo, secondo e terzo comma, del
codice di procedura penale, in quanto, nel fissare i termini massimi
della custodia preventiva, nulla specificatamente dispone per il caso
in cui, a seguito di connessione, un giudice diverso dal pretore
proceda in ordine ad un reato che sarebbe altrimenti di competenza
pretorile;
b) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità
dell'art. 272, primo comma, n. 1, ultima parte, e terzo comma, del
codice di procedura penale, laddove assoggetta a diverso trattamento,
ai fini della durata della custodia preventiva, colui che sia chiamato
a rispondere davanti al pretore di un reato di competenza di questo
giudice e colui che, pur essendo imputato del medesimo reato di
competenza pretorile, sia giudicato, a causa della connessione, da un
giudice di competenza superiore;
considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, è
entrata in vigore la legge 28 luglio 1984, n. 398, il cui art. 3,
integralmente sostitutivo dell'art. 272 del codice di procedura penale,
ha soppresso ogni riferimento al giudice competente in ordine al reato
per cui è in atto la custodia cautelare;
e che, in forza dell'art. 30 della stessa legge n. 398 del 1984, il
predetto art. 3 trova applicazione anche riguardo agli imputati nei cui
confronti, alla data di entrata in vigore della predetta legge, siano
già stati emessi provvedimenti di cattura o di arresto o che,
comunque, a tale data, si trovino in stato di custodia cautelare,
purché siano trascorsi sei mesi - termine, nel caso di specie, non
"prorogato" dall'art. 1 della legge 25 gennaio 1985, n. 7, e, quindi,
ormai decorso - dalla pubblicazione della legge n. 398 del 1984 nella
Gazzetta Ufficiale;
che appare, dunque, necessario restituire gli atti al giudice a quo
per un nuovo esame della rilevanza della proposta questione alla luce
della normativa nel frattempo sopravvenuta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Giudice istruttore presso il
Tribunale di Torino.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:277 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte