Corte costituzionale

Ordinanza n. 277/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/05/1989 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 1339/1962
  • art. 1legge 9/1963

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il

miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione

speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e

superstiti degli artigiani e loro familiari), e dell'art. 1, secondo

comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti

minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di

previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promossi

con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 luglio 1988 dal Pretore di Bergamo nel

procedimento civile vertente tra Lazzari Margherita e l'I.N.P.S.,

iscritta al n. 801 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale,

dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 22 novembre 1988 dal Pretore di Grosseto

nel procedimento civile vertente tra Agostini Loria e l'I.N.P.S.,

iscritta al n. 30 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale,

dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui la ricorrente,

titolare di pensione di invalidità erogata dal Fondo artigiani,

aveva richiesto l'integrazione al minimo della pensione di

riversibilità che percepiva dalla medesima Gestione, il Pretore di

Bergamo, con ordinanza emessa il 20 luglio 1988, ha sollevato, in

relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto

1962, n. 1339, nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo

della pensione di riversibilità in caso di contitolarità di

pensione d'invalidità a carico della stessa Gestione speciale;

che nel corso di un procedimento del tutto analogo al

precedente, ma concernente trattamenti erogati dalla Gestione

speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, il Pretore di

Grosseto, con ordinanza emessa il 22 novembre 1988, ha sollevato, in

relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio

1963, n. 9, nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo

della pensione di riversibilità per i titolari di pensione

d'invalidità a carico del medesimo Fondo;

Considerato che le questioni prospettate sono identiche o

sostanzialmente analoghe e pertanto possono essere riunite e decise

con unico provvedimento;

che questa Corte, con sentenza n. 81 del 1989, ha già

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 "sotto ogni profilo

residuo";

che, pertanto, la relativa questione è manifestamente

inammissibile;

che, con sentenza n. 1144 del 1988, l'art. 1, secondo comma,

della legge 9 gennaio 1963, n. 9, è stato dichiarato illegittimo

nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione

di riversibilità erogata dalla Gestione speciale per coltivatori

diretti, mezzadri e coloni in caso di cumulo con pensione

d'invalidità a carico del medesimo Fondo;

che di tale ratio è stata fatta inoltre applicazione nella

citata sentenza n. 81 del 1989 con riguardo anche alla ipotesi di

cumulo con pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori

dipendenti;

che anche la seconda questione è pertanto manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge

12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei

trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per

l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti

degli artigiani e loro familiari), nella parte in cui preclude

l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata

dalla Gestione speciale per gli artigiani in caso di cumulo con

pensione d'invalidità a carico della medesima Gestione, già

dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 81 del

1989;

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9

gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e

riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori

diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui preclude

l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata

dalla Gestione speciale per coltivatori diretti, mezzadri e coloni in

caso di cumulo con pensione d'invalidità a carico del medesimo

Fondo, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n.

1144 del 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:277 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte