Ordinanza n. 277/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/05/1989 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 1339/1962
- art. 1legge 9/1963
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo
comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il
miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione
speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e
superstiti degli artigiani e loro familiari), e dell'art. 1, secondo
comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti
minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di
previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promossi
con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 20 luglio 1988 dal Pretore di Bergamo nel
procedimento civile vertente tra Lazzari Margherita e l'I.N.P.S.,
iscritta al n. 801 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale,
dell'anno 1989;
2) ordinanza emessa il 22 novembre 1988 dal Pretore di Grosseto
nel procedimento civile vertente tra Agostini Loria e l'I.N.P.S.,
iscritta al n. 30 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale,
dell'anno 1989;
Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui la ricorrente,
titolare di pensione di invalidità erogata dal Fondo artigiani,
aveva richiesto l'integrazione al minimo della pensione di
riversibilità che percepiva dalla medesima Gestione, il Pretore di
Bergamo, con ordinanza emessa il 20 luglio 1988, ha sollevato, in
relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto
1962, n. 1339, nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo
della pensione di riversibilità in caso di contitolarità di
pensione d'invalidità a carico della stessa Gestione speciale;
che nel corso di un procedimento del tutto analogo al
precedente, ma concernente trattamenti erogati dalla Gestione
speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, il Pretore di
Grosseto, con ordinanza emessa il 22 novembre 1988, ha sollevato, in
relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio
1963, n. 9, nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo
della pensione di riversibilità per i titolari di pensione
d'invalidità a carico del medesimo Fondo;
Considerato che le questioni prospettate sono identiche o
sostanzialmente analoghe e pertanto possono essere riunite e decise
con unico provvedimento;
che questa Corte, con sentenza n. 81 del 1989, ha già
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo
comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 "sotto ogni profilo
residuo";
che, pertanto, la relativa questione è manifestamente
inammissibile;
che, con sentenza n. 1144 del 1988, l'art. 1, secondo comma,
della legge 9 gennaio 1963, n. 9, è stato dichiarato illegittimo
nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione
di riversibilità erogata dalla Gestione speciale per coltivatori
diretti, mezzadri e coloni in caso di cumulo con pensione
d'invalidità a carico del medesimo Fondo;
che di tale ratio è stata fatta inoltre applicazione nella
citata sentenza n. 81 del 1989 con riguardo anche alla ipotesi di
cumulo con pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti;
che anche la seconda questione è pertanto manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge
12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei
trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per
l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti
degli artigiani e loro familiari), nella parte in cui preclude
l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata
dalla Gestione speciale per gli artigiani in caso di cumulo con
pensione d'invalidità a carico della medesima Gestione, già
dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 81 del
1989;
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9
gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e
riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori
diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui preclude
l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata
dalla Gestione speciale per coltivatori diretti, mezzadri e coloni in
caso di cumulo con pensione d'invalidità a carico del medesimo
Fondo, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n.
1144 del 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:277 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte