Ordinanza n. 277/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/06/1992 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 102legge 689/1981
- art. 103legge 689/1981
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 102 e 103
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),
promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1991 dal Tribunale di
sorveglianza di Cagliari nel procedimento di sorveglianza nei
confronti di Bullitta Marinella, iscritta al n. 70 del registro
ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Cagliari, con
ordinanza del 9 dicembre 1991, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 2, 3, 24 e 27 della Costituzione, questione di legittimità
degli artt. 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella
parte in cui stabiliscono un tetto massimo di durata della sanzione
sostitutiva applicata in sede di conversione della pena pecuniaria;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che la medesima questione è già stata decisa dalla
Corte nel senso della manifesta infondatezza con ordinanza n. 152 del
1992;
e che l'ordinanza di rimessione non adduce argomenti nuovi o
diversi da quelli allora esaminati;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n.
689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli
artt. 2, 3, 24 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza
di Cagliari con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 12 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:277 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte