Ordinanza n. 277/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/1997 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 20d.P.R. 574/1988
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 3,
del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello statuto
speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della
lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con
la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari), promosso
con ordinanza emessa il 18 marzo 1996 dal giudice istruttore presso
il tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Psenner
Andreas e la Ditta Selecta Italia, iscritta al n. 462 del registro
ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visti gli atti di intervento della provincia autonoma di Bolzano e
del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 20 maggio 1997 il giudice relatore
Gustavo Zagrebelsky;
Uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia
autonoma di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Michele Di Pace per il
Presidente del Consiglio dei Ministri;
Ritenuto che il giudice istruttore presso il tribunale di Bolzano,
con ordinanza del 18 marzo 1996, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 3, del d.P.R. 15
luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello statuto speciale per
la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca
e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari), nella parte in cui
prevede che gli atti e i documenti del processo civile comunque
notificati ad istanza di parte debbano essere tradotti in lingua
italiana a richiesta del destinatario, che deve chiedere la
traduzione a mezzo di ufficiale giudiziario entro otto giorni dal
ricevimento della notifica, anche nell'ipotesi in cui il destinatario
degli atti e documenti sia un cittadino di lingua italiana residente
fuori della provincia di Bolzano e altresì fuori della regione
Trentino-Alto Adige, anziché prevedere, in tale specifica ipotesi,
che gli atti e i documenti originariamente redatti in lingua tedesca
e da notificare a soggetti residenti in altra provincia e fuori della
regione Trentino-Alto Adige siano accompagnati, sin dall'inizio,
dalla traduzione in lingua italiana;
che, in fatto, secondo quanto esposto dall'ordinanza di
rimessione, una società commerciale con sede in provincia di Latina
ma processualmente domiciliata presso il proprio patrocinante in
Bolzano ha chiesto e ottenuto, dinanzi all'ufficio giudiziario
rimettente, decreto ingiuntivo nei confronti di un imprenditore
individuale; l'ingiunto ha proposto opposizione avverso il decreto,
con atto di citazione redatto in lingua tedesca e in tale lingua
notificato alla società che, costituendosi in giudizio, ha eccepito
la nullità dell'atto di citazione in opposizione appunto perché
redatto in lingua diversa da quella italiana;
che, in diritto, attraverso la disamina della ratio e degli
ambiti di tutela della minoranza linguistica tedesca, quali contenuti
nello statuto speciale di autonomia (art. 100 del d.P.R. 31 agosto
1972, n. 670) e nelle relative norme di attuazione, il giudice
rimettente enuclea un principio comune alle diverse disposizioni,
principio che, in sintesi, circoscrive il diritto del cittadino di
lingua tedesca di avvalersi della madrelingua: sul piano spaziale,
all'ambito del territorio provinciale; sul piano sostanziale, a
rapporti con organi e uffici pubblici situati nella provincia,
relativi allo svolgimento di funzioni e attività, processuali o
procedimentali, destinate a "produrre effetti" nella - sola -
provincia ad autonomia differenziata;
che la norma impugnata appare al rimettente in contrasto con
l'anzidetto principio, poiché essa accorda un eccesso di tutela al
cittadino di lingua tedesca, rispetto a quanto stabilito dal citato
art. 100 dello statuto speciale;
che, posta l'anzidetta premessa, le censure di
incostituzionalità sono svolte dal giudice a quo secondo tre
profili;
che per un primo profilo l'art. 20, comma 3, del d.P.R. n. 574
del 1988 contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione, per
ingiustificata diversità di trattamento tra l'ipotesi ivi
considerata e tutti gli altri casi, regolati da puntuali norme
attuative (artt. 7, 25, 26 e 30 del d.P.R. citato), nei quali,
conformemente al principio sopra ricordato, atti e documenti
processuali o pertinenti a procedimenti amministrativi,
originariamente redatti in lingua tedesca, sono soggetti
obbligatoriamente a traduzione in lingua italiana ogni volta che essi
siano destinati, in vario modo, alla produzione di effetti nei
riguardi di cittadini altrove residenti o comunque debbano confluire
nell'ambito di procedure che si svolgono in territorio diverso da
quello della provincia in argomento;
che tale differenziazione di disciplina sarebbe perciò
irragionevole, alla stregua del tratto comune costituito dalla
accennata regolazione della lingua degli atti nel caso di rapporti
che fuoriescono dall'ambito provinciale (o regionale), con risvolti
di lesività della posizione del cittadino di lingua italiana in
ordine alle garanzie difensive nel processo (art. 24 della
Costituzione), data la brevità del termine di decadenza stabilito
dalla norma per richiedere la traduzione dell'atto nonché a causa
della pratica difficoltà di conoscenza di una tale peculiare
prescrizione da parte di soggetti non residenti nella regione
Trentino-Alto Adige;
che per un secondo profilo la norma impugnata sarebbe - ancora -
in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, perché la
notifica di un atto in lingua tedesca condizionerebbe la libera
scelta del professionista cui affidare il patrocinio in giudizio, da
parte del cittadino residente in altra parte dello Stato;
che per un terzo profilo, infine, la previsione non sarebbe
conforme all'art. 100 dello statuto speciale di autonomia, che
prevede unicamente la facoltà dei cittadini di lingua tedesca di
usare la propria lingua nei rapporti con gli organi e uffici situati
nella provincia o aventi competenza regionale, perché con la
disposizione censurata si viene a estendere quella facoltà al di
fuori dell'ambito territoriale con riguardo al quale essa era stata
posta, così violandosi l'art. 116 della Costituzione;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso nel senso dell'infondatezza della questione;
che ha depositato "atto di costituzione e deduzioni" in giudizio
la provincia autonoma di Bolzano, la cui difesa ha concluso per una
declaratoria di inammissibilità e comunque per l'infondatezza della
questione;
che con ordinanza, di cui è stata data lettura alla pubblica
udienza del 20 maggio 1997, l'anzidetto intervento della Provincia
autonoma (così qualificato l'atto di "costituzione") è stato
dichiarato ammissibile, sul rilievo della sussistenza di un interesse
giuridicamente rilevante della Provincia di Bolzano all'esito del
giudizio di costituzionalità, in quanto avente ad oggetto una norma
di attuazione dello statuto, concernente uno degli aspetti
dell'autonomia differenziata e altresì adottata secondo la speciale
procedura prevista dall'art. 107 dello statuto medesimo;
che all'udienza sopra detta le parti intervenute hanno insistito
nelle rispettive conclusioni;
Considerato che il giudice istruttore del tribunale di Bolzano ha
sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale, in
riferimento agli articoli 3, 24 e 116 della Costituzione, dell'art.
20, comma 3, del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, il quale dispone che,
nel processo civile, "gli atti e i documenti comunque notificati ad
istanza di parte debbono essere tradotti nella lingua italiana o
tedesca a richiesta del destinatario, che deve chiedere la traduzione
a mezzo di ufficiale giudiziario entro otto giorni dal ricevimento
della notifica";
che il giudice rimettente, ritenendo la sopra indicata
disposizione applicabile, oltre che nel caso in cui il destinatario
sia cittadino residente in una delle province della regione
Trentino-Alto Adige, anche in quello in cui il destinatario sia
residente in altra provincia dello Stato, solleva l'anzidetta
questione di costituzionalità con riferimento esclusivo a tale
secondo caso, chiedendo, in relazione a esso, una decisione
d'incostituzionalità dalla quale derivi l'obbligo di accompagnare
gli atti e i documenti redatti in lingua tedesca con una traduzione
in lingua italiana;
che la predetta questione di costituzionalità stata sollevata in
un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso con atto di
citazione redatto in lingua tedesca e nella stessa lingua notificato
alla parte convenuta nel domicilio eletto presso il proprio avvocato
in Bolzano;
che l'elezione di domicilio in Bolzano, avvenuta già nel ricorso
per decreto ingiuntivo, secondo quanto sopra indicato, supera il dato
rappresentato dalla residenza del convenuto in altra parte del
territorio dello Stato;
che quindi la prospettazione del merito della questione di
costituzionalità, quale risultante dall'ordinanza del giudice
rimettente, appare non corrispondente agli elementi caratterizzanti
il processo a quo;
che dunque la vicenda processuale in questione devesi ritenere
svolta interamente nel territorio della provincia di Bolzano, sede
dell'ufficio giudiziario competente per il giudizio di merito
sull'opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguenza che la
disposizione impugnata vale, nella specie, per la parte che regola
l'uso della lingua per la redazione e la notificazione degli atti
giudiziari nel territorio della provincia, in rapporto con gli uffici
giudiziari ivi situati, conformemente a quanto disposto dall'art. 100
del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670;
che pertanto la questione di costituzionalità, sollevata invece
con riferimento alla disciplina dell'uso della lingua per gli atti
giudiziari nei processi civili, notificati a istanza di parte fuori
del territorio provinciale, deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile per difetto di rilevanza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 3, del d.P.R. 15
luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello statuto speciale per
la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca
e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari), sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 116 della Costituzione, dal giudice
istruttore presso il tribunale di Bolzano, con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:277 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte