Ordinanza n. 277/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/07/2000 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
24 dicembre 1908, n. 797 (Legge per l'unificazione dei sistemi di
procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali
dello Stato e degli altri enti pubblici), trasfuso nell'art. 1 del
regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico
delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 20
ottobre 1998 dal giudice di pace di Roma, nel procedimento civile
vertente tra Cianci Antonio e l'ACEA, iscritta al n. 46 del registro
ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visti l'atto di costituzione di Cianci Antonio nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 23 maggio 2000 il giudice
relatore Massimo Vari;
Udito l'avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il
Presidente del Consiglio dei Ministri;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione ad
ingiunzione fiscale, promosso da Cianci Antonio contro l'ACEA -
Azienda comunale energia e ambiente, il giudice di pace di Roma ha
sollevato, con ordinanza del 20 ottobre 1998, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 del regio decreto 14 aprile
1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di
legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato) "e precisamente: art. 1 della legge 24 dicembre 1908, n. 797"
(Legge per l'unificazione dei sistemi di procedura coattiva per la
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti
pubblici) "nella parte in cui estende la procedura speciale di
riscossione ai proventi dei servizi pubblici esercitati dallo Stato e
dagli Enti pubblici, anche in ipotesi di pretesa creditoria derivante
da contratto", denunciandone il contrasto con gli artt. 3 e 24 della
Costituzione;
che il rimettente muove dall'assunto che, nel procedimento di
ingiunzione regolato dal regio decreto n. 639 del 1910, l'opposizione
del debitore apra "un ordinario processo di cognizione, nel quale
l'ingiunto esperisce un'azione di accertamento negativo diretta a
contestare il diritto all'esecuzione, con le necessarie conseguenze
connesse alla sua veste di attore, anche in ordine all'onere della
prova";
che da tale principio da reputare, ad avviso del giudice a
quo espressione "dell'orientamento della Suprema Corte", al quale
egli "intende uniformarsi" discenderebbe, in favore dello Stato e
degli enti pubblici, "un regime speciale, privilegiato rispetto a
quello previsto dal codice di rito";
che, peraltro, secondo l'ordinanza di rimessione, mentre in
ipotesi di riscossione di imposte è giustificabile tale regime e la
conseguente "limitazione dei diritti fondamentali sanciti dagli
artt. 3 e 24 della Costituzione, in vista di un interesse primario
dello Stato e degli enti pubblici", analoga giustificazione non può
invece valere per le pretese creditorie, nascenti "da contratto",
vantate da un'azienda municipalizzata (ACEA), ovvero da altri enti
pubblici, e cioè per quella attività economica che, come nel caso
delle bollette per consumo di energia elettrica, non consente di
reputare "supportata da un interesse superiore" la "posizione di
privilegio, in materia di ingiunzione, goduta dall'ACEA" (all'epoca
azienda municipalizzata);
che il rimettente assume, infine, sussistere una
"evidente...disparità di trattamento" tra gli "utenti dell'ENEL",
per i quali trova applicazione l'ordinario procedimento per
ingiunzione di cui agli artt. 633 e seguenti del codice di procedura
civile, e coloro che, "non per libera scelta", sono utenti dell'ACEA
(come l'opponente nel giudizio principale), i quali ultimi "sono
assoggettati a procedura che, come si è visto, non consente gli
stessi diritti";
che si è costituito in giudizio Cianci Antonio, parte
opponente nel procedimento a quo per sentir dichiarare
l'illegittimità costituzionale "dell'art. 1 della legge 24 dicembre
1908, n. 797, per violazione degli artt. 3, 24 e 25 della
Costituzione";
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, il quale ha concluso per un declaratoria di infondatezza della
prospettata questione.
Considerato che il presupposto interpretativo da cui muove il
giudice a quo benché si richiami ad un orientamento risalente,
appare tutt'altro che univoco nella giurisprudenza di legittimità,
risultando disatteso da un nutrito gruppo di pronunce che si rifanno,
invece, all'opposto indirizzo, secondo il quale, nel giudizio di
opposizione ad ingiunzione fiscale, il cui oggetto è la domanda
diretta all'accertamento dell'illegittimità della pretesa fatta
valere con l'ingiunzione, l'opponente assume la veste di attore in
senso formale, con la conseguenza che tutti gli elementi
dell'obbligazione, anche nell'ipotesi in cui questa abbia natura
tributaria, vanno allegati e provati dall'amministrazione
ingiungente, mentre all'opponente medesimo spetta l'onere di
allegazione e prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o
estintivi di detta obbligazione, secondo il criterio generale
dell'art. 2697 del codice civile;
che, avuto riguardo al consolidato principio di questa Corte
secondo il quale, tra una pluralità di scelte interpretative, il
giudice a quo è tenuto ad adottare quella conforme al dettato
costituzionale, la questione è da reputare manifestamente infondata,
non mancando la possibilità di rinvenire una soluzione ermeneutica
idonea a superare i dubbi di costituzionalità prospettati dal
rimettente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1908,
n. 797 (Legge per l'unificazione dei sistemi di procedura coattiva
per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli
altri enti pubblici), trasfuso nell'art. 1 del regio decreto 14
aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni
di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal giudice di pace di Roma con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 13 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Fruscella
ECLI:IT:COST:2000:277 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte