Ordinanza n. 278/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/12/1974 · relatore Paolo Rossi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 199-bisd.P.R. 447/1988
usata come parametro
citata
- art. 26legge 108/1974
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 199 bis del
codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7 novembre
1973 dalla Corte di appello di Catanzaro nel procedimento penale a
carico di Lopreiato Nicola, iscritta al n. 436 del registro ordinanze
1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15 del
16 gennaio 1974.
Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 1974 il Giudice
relatore Paolo Rossi.
Ritenuto che l'ordinanza in epigrafe indicata ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 199 bis c.p.p. in
riferimento agli artt. 3,112 e 102 della Costituzione.
Considerato che l'unico aspetto nuovo della questione - già
dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 155 del 1974 -
attiene alla pretesa "usurpazione di funzioni giurisdizionali" ad opera
del cancelliere, per l'obbligo impostogli di far notificare
all'imputato la dichiarazione di impugnazione del pubblico ministero.
Ritenuto che appare ictu oculi insussistente la violazione
dell'art. 102, primo comma, della Costituzione, non potendo essere
configurato come esercizio della funzione giurisdizionale riservata ai
magistrati il compito del cancelliere di provvedere a far notificare un
atto di impugnazione;
che le incongruità della disciplina impugnata potranno essere
eventualmente eliminate in sede di riforma del codice di procedura
penale, cui è stato delegato il Governo con legge 3 aprile 1974, n.
108.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 199 bis del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 112 e 102 della Costituzione,
con l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:278 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte