Ordinanza n. 278/1986
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/12/1986 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 31legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
il 14 giugno 1977 e riapprovata il 26 luglio 1977 dal Consiglio
regionale della Toscana, recante: "Modifiche ed integrazioni alla
legge regionale 20 marzo 1975 n. 21, già modificata dalla legge
regionale 23 marzo 1977 n. 19 relativa alla disciplina tariffaria sulle
autolinee extraurbane di concessione regionale" promosso con ricorso
del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 12 agosto
1977, depositato in cancelleria il 23 successivo ed iscritto al n. 22
del registro ricorsi 1977.
Visto l'atto di costituzione del Consiglio regionale della Toscana;
udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso
notificato il 12 agosto 1977 e depositato il 23 agosto 1977, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, per contrasto con
gli artt. 3 e 117 della Costituzione, della legge della Regione Toscana
approvata il 14 giugno 1977 e riapprovata il 26 luglio 1977, recante
modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 marzo 1975 n. 21
relativa alla disciplina tariffaria sulle autolinee extraurbane di
concessione regionale;
che a sostegno ha dedotto essere stato violato il principio
generale del rapporto tariffario tra biglietto e percorso chilometrico
da compiersi, con conseguente discriminazione tra viaggiatori comuni a
tale rapporto assoggettati e fruenti, invece, di abbonamento, assentito
per percorrenze superiori;
che si è costituita la Regione interessata, contrastando la
fondatezza della questione.
Considerato che il ricorso, notificato il 12 agosto 1977, è stato
depositato presso la cancelleria di questa Corte il 23 agosto 1977, e
pertanto oltre il termine di dieci giorni fissato dall'art. 31, comma
terzo, della legge 11 marzo 1953 n. 87, sicché la questione va
dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale della legge della Regione Toscana approvata il 14 giugno
1977 e riapprovata il 26 luglio 1977, sollevata dal Presidente del
Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe, in
riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO
BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:278 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte