Ordinanza n. 278/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/07/1996 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 275legge 332/1995
- art. 4legge 332/1995
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 275, secondo
comma-bis, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza
emessa il 2 settembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Catania nel procedimento penale a carico di
Muratore Giuseppe, iscritta al n. 239 del registro ordinanze 1996 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima
serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1996 il giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Catania ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 275, comma 2-bis, del codice di procedura
penale, inserito dall'art. 4 della legge 8 agosto 1995, n. 332
(Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione
dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa), nella
parte in cui è stabilito il divieto di applicazione della misura
della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza
possa essere concessa la sospensione condizionale della pena,
deducendo a tal proposito la violazione:
1) dell'art. 27, secondo comma, della Costituzione, in quanto la
disciplina censurata finisce per fondarsi esclusivamente sulla
previsione della futura condanna prescindendo totalmente dai criteri
enunciati dall'art. 274 cod. proc. pen.;
2) degli artt. 101, secondo comma, e 25, primo comma, della
Costituzione, in quanto la norma postula una valutazione in concreto
circa la concedibilità del beneficio che si risolve in una
anticipazione del giudizio di merito, sia per ciò che concerne la
sussistenza dei presupposti per la condanna, sia di quelli previsti
dagli artt. 163 e 164 cod. pen; una previsione, dunque, osserva il
rimettente, che introduce elementi di irrazionalità e risulta idonea
ad innescare un meccanismo "tale da sottoporre il giudice al rischio
di essere ricusato da una delle parti del processo", con conseguente
sistematico pregiudizio del principio del giudice naturale
precostituito per legge;
3) dell'art. 3 della Costituzione, in quanto dalla scelta del
giudice possono scaturire effetti discriminatori, "soprattutto in
relazione alle strategie processuali";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che, come correttamente posto in risalto dalla
Avvocatura dello Stato, la previsione oggetto di impugnativa
rappresenta il naturale sviluppo del principio di proporzionalità
sancito dal secondo comma dello stesso art. 275 cod. proc. pen.,
giacché, alla indefettibile correlazione che deve stabilirsi tra il
differenziato livello di compressione della libertà personale,
tipico di ciascuna misura, e l'entità della sanzione che si ritiene
possa essere irrogata, coerentemente si sovrappone l'inapplicabilità
delle più gravi misure custodiali nell'ipotesi in cui il giudice
ritenga che l'irroganda pena possa non essere eseguita per la
sussistenza dei presupposti che legittimano la concessione del
beneficio della sospensione condizionale;
che, di conseguenza, nessuna violazione subisce il principio di
presunzione di non colpevolezza, svolgendosi l'apprezzamento del
giudice nel quadro di una valutazione prognostica sul merito della
accusa che è coessenziale all'insorgenza stessa del procedimento
cautelare, come d'altra parte stanno a testimoniare le pronunce che
questa Corte ha avuto modo di adottare in punto di incompatibilità
(v., da ultimo, la sentenza n. 155 del 1996);
che del tutto improprio si rivela il richiamo agli artt. 101,
secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, posto che il
lumeggiato "rischio" per il giudice "di essere ricusato da una delle
parti" non presenta alcun tipo di interferenza con i parametri che il
rimettente assume esser stati violati dalla norma oggetto di
impugnativa;
che del pari destituita di qualsiasi fondamento è la supposta
violazione del principio di uguaglianza, giacché i riflessi che una
disposizione può generare sul piano delle singole "strategie
processuali" fuoriescono all'evidenza dall'ambito all'interno del
quale deve essere condotto lo scrutinio di costituzionalità;
e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 275, comma 2-bis, del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 27,
secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, dal giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:278 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte