Ordinanza n. 278/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/2001 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 126Codice della strada
- art. 19d.lgs. 507/1999
- art. 1legge 205/1999
- art. 214legge 205/1999
- art. 19Codice della strada
usata come parametro
citata
- art. 214Codice della strada
- art. 202Codice della strada
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati
minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della
legge 25 giugno 1999, n. 205), e dell'art. 214, commi 1 e 6, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), promossi con ordinanze emesse il 7 giugno 2000 dal giudice
di pace di Torino, il 24 luglio 2000 dal giudice di pace di Gorizia,
l'8 agosto 2000 dal giudice di pace di Bologna e il 1° agosto 2000
dal giudice di pace di Caldaro, rispettivamente iscritte ai nn. 544,
588, 635 e 669 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 41, 43, 45 e 46, 1ª serie
speciale, dell'anno 2000.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 2001 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che il giudice di pace di Torino, il giudice di pace di
Bologna ed il giudice di pace di Caldaro, con ordinanze emesse
rispettivamente il 7 giugno 2000, l'8 agosto 2000 e il 1° agosto
2000, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 (Nuovo codice della strada), modificato dall'art. 19, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione
dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi
dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), per la violazione
dell'art. 3 della Costituzione e, il solo giudice di pace di Bologna,
anche dell'art. 76 Cost;
che anche il giudice di pace di Gorizia, con ordinanza emessa
il 24 luglio 2000, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale del medesimo art. 126, comma 7, del codice della
strada e dell'art. 214, commi 1 e 6, dello stesso codice, per
violazione degli artt. 3, 13 e 24 della Costituzione;
che i giudici a quibus sono tutti investiti della decisione
di ricorsi presentati da proprietari di autoveicoli che sono stati
sottoposti alla sanzione accessoria del fermo amministrativo perché
condotti da persone munite di patente scaduta di validità;
che ad avviso del giudice di pace di Torino l'art. 126 del
d.lgs. n. 285 del 1992 viola l'art. 3 della Costituzione perché
introduce una sanzione accessoria irragionevole, sproporzionata e
inadeguata, prevedendo il fermo amministrativo del veicolo in misura
fissa, senza considerare il comportamento tenuto dal trasgressore
dopo la contestazione della violazione e senza consentire la
restituzione del veicolo non appena venga sanata la situazione di
illegalità;
che ad avviso del giudice di pace di Gorizia la disposizione
di cui all'art. 126 citato è illogica, in quanto si determina un
contrasto tra la maggior afflittività delle sanzioni, principale e
accessoria, previste per un fatto "quasi certamente colposo" quale è
la circolazione con patente scaduta e altre sanzioni previste dallo
stesso codice per comportamenti coscienti;
che, secondo questo rimettente, nel caso in cui il veicolo
assoggettato a fermo amministrativo sia di proprietà di un terzo, la
sanzione accessoria rappresenta per il proprietario una "pesante
restrizione della propria libertà e diritto di attendere ai propri
bisogni di lavoro, di spostamento", con conseguente
violazione dell'art. 13 Cost;
che, sempre secondo il giudice di pace di Gorizia,
l'art. 214, comma 6, del codice della strada, se interpretato nel
senso che non attribuisce al giudice il potere di disporre, nelle
more del giudizio, la sospensione del fermo amministrativo del
veicolo, violerebbe l'art. 24 Cost., creando un deterrente
all'impugnazione del provvedimento sanzionatorio a causa dei tempi
per l'opposizione che non consentono un'utile pronuncia del giudice
prima dello scadere del fermo;
che il giudice di pace di Bologna, rilevato che l'art. 5,
lettera d), della legge di delega 25 giugno 1999, n. 205 prevedeva,
per la violazione di cui all'art. 126, comma 7, del d.lgs. n. 285 del
1992 citato, la sanzione amministrativa accessoria del sequestro del
mezzo, osserva che il legislatore delegato ha introdotto la diversa e
più afflittiva sanzione del fermo amministrativo, con conseguente
violazione dell'art. 76 Cost;
che, sempre secondo questo rimettente, la norma impugnata
viola anche "il canone generale di ragionevolezza e proporzionalità
delle misure sanzionatorie", dal momento che la sanzione è stabilita
in misura fissa e non graduabile in base alla gravità della
violazione; che è irrilevante l'avvenuto pagamento della sanzione
pecuniaria principale; che è impossibile valutare, nell'irrogare la
sanzione, il danno economico che la stessa arreca al proprietario del
veicolo ed ai suoi familiari; che nessuna distinzione viene dalla
legge fatta in relazione al tipo ed alla destinazione del veicolo ed
al tempo trascorso dalla avvenuta scadenza della patente di guida del
conducente e che, contrariamente a quanto previsto per la guida in
stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, il
fermo viene eseguito immediatamente, senza che il veicolo possa
essere affidato per la guida ad altra persona idonea;
che, come osserva questo giudice, la sanzione accessoria è
una misura della quale il legislatore ha fatto un uso "improprio e
per fini distorti" rispetto alle finalità del fermo amministrativo,
che avrebbe sempre conservato la sua originale caratteristica di
strumento cautelare, senza una diretta finalità afflittiva;
che, sempre secondo il giudice di pace di Bologna,
l'introduzione del fermo quale sanzione accessoria sarebbe quindi
censurabile perché si tratta di uno strumento non previsto né
dall'ordinamento penale né da quello amministrativo ed inflitto "in
via anticipata";
che, rileva infine il rimettente, la disposizione impugnata
sarebbe "irragionevole e profondamente ingiusta" perché il fermo
verrebbe scontato anche nel caso in cui la sanzione pecuniaria
principale fosse estinta per avvenuto pagamento, ciò che si porrebbe
in contrasto con un principio generale desumibile dall'art. 162 del
codice penale in caso di estinzione del reato per intervenuta
oblazione;
che anche secondo il giudice di pace di Caldaro l'art. 126
del codice della strada viola l'art. 3 della Costituzione perché la
disciplina sanzionatoria prevista per la guida di un veicolo con
patente scaduta di validità, raffrontata con quella prevista per la
guida senza patente di cui all'art. 116 dello stesso codice,
evidenzia "uno sproporzionato rigore adottato dal legislatore" ed ha
conseguenze "oltremodo pesanti" per fatti che solitamente sono
imputabili a distrazione;
che la disposizione, ad avviso di questo rimettente, non
distingue né i casi nei quali la patente è scaduta da pochi giorni
né quelli in cui il mancato rinnovo dipende dall'impossibilità di
ottenerne la conferma per difetto dei necessari requisiti, ciò che
rende illogica la disciplina legale e crea una ingiustificata
disparità di trattamento tra condotte punite "in modo sperequato";
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare le questioni
sollevate dai rimettenti inammissibili o infondate;
che secondo l'Avvocatura le questioni sollevate dal giudice
di pace di Gorizia sono inammissibili poiché esse sono irrilevanti
nel giudizio a quo essendo ampiamente decorso il periodo nel quale il
veicolo è stato sottoposto al fermo amministrativo e non avendo il
rimettente sospeso l'efficacia della sanzione accessoria, mentre il
profilo sollevato riguardo alla sanzione irrogata al terzo
proprietario non ricorre nel caso all'esame del giudice di pace di
Gorizia e le censure relative alla violazione dell'art. 24 della
Costituzione sarebbero formulate in forma perplessa;
che secondo la difesa erariale il proprietario di un veicolo
che ne consente l'uso a persona sprovvista di patente in corso di
validità pone in essere un comportamento che, in quanto dovuto a
negligenza e violazione dell'obbligo di vigilanza, non è
indifferente per l'ordinamento, mentre la scelta del legislatore di
fissare la durata della sanzione accessoria nella misura fissa di due
mesi, prescindendo dalla condotta successiva del trasgressore, non
appare irragionevole poiché il terzo proprietario del veicolo
risponde dell'illecito per fatto proprio e non esiste una regola
generale relativa alla graduazione delle sanzioni;
che, quanto alla violazione dell'art. 76 della Costituzione
prospettata dal giudice di pace di Bologna, l'Avvocatura osserva che
il legislatore delegante, nel formulare i principi ed i criteri
direttivi per la modifica dell'art. 126 del codice della strada,
avrebbe utilizzato in modo atecnico il termine "sequestro",
intendendo indicare non già una misura cautelare, ma una sanzione
accessoria consistente nella temporanea sottrazione della
disponibilità del veicolo e che il legislatore delegato avrebbe
perciò dato alla disposizione l'unica attuazione coerente col quadro
sanzionatorio complessivo del codice della strada;
che l'Avvocatura infine ricorda che in base all'art. 202,
comma 1, del codice della strada, il trasgressore è ammesso al
pagamento in misura ridotta "fermo restando l'applicazione delle
eventuali sanzioni accessorie", che si devono perciò applicare anche
in caso di estinzione della sanzione principale;
che secondo l'Avvocatura non sarebbe possibile indicare,
quale utile tertium comparationis la disciplina legislativa prevista
per la guida senza patente o con patente revocata o non rinnovata per
mancanza dei requisiti richiesti, non essendo il legislatore tenuto
ad una scelta obbligata per le sanzioni conseguenti ai diversi
illeciti amministrativi.
Considerato che i quattro giudizi, in quanto sollevano questioni
analoghe riguardo alla stessa disposizione - l'art. 126, comma 7, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati
minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della
legge 25 giugno 1999, n. 205) - o di altre disposizioni ad essa
collegate - l'art. 214, commi 1 e 6 dello stesso codice - devono
essere riuniti per essere decisi congiuntamente;
che le questioni sollevate dal giudice di pace di Gorizia in
ordine sia all'art. 126, comma 7, che all'art. 214, commi 1 e 6, del
codice della strada non sono rilevanti nel giudizio a quo;
che, infatti, come risulta dall'ordinanza di rimessione, il
veicolo sottoposto alla sanzione accessoria risulta essere di
proprietà dello stesso conducente e non ricorre perciò l'ipotesi di
fermo di un automezzo di proprietà di un terzo;
che, inoltre, lo stesso rimettente non esclude la
possibilità di una interpretazione dell'art. 214 del codice della
strada diversa da quella da lui censurata, così da rendere la
sollevata questione come meramente interpretativa, tanto più che non
viene neppure precisato se sia stata tempestivamente presentata
richiesta di sospensione cautelare del fermo;
che tali questioni sono perciò manifestamente inammissibili;
che gli altri giudici rimettenti dubitano della legittimità
costituzionale dell'art. 126, comma 7, del codice della strada, nel
testo modificato dall'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 507 del 1999 citato
- che ha introdotto la sanzione amministrativa accessoria del fermo
del veicolo per la durata di mesi due - ritenendo che la disposizione
sia irragionevole e sproporzionata rispetto alla gravità
dell'illecito, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost;
che, come questa Corte ha costantemente affermato, la
determinazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni,
siano esse penali o amministrative, rientra nella più ampia
discrezionalità legislativa, non spettando alla Corte "rimodulare le
scelte punitive del legislatore né stabilire la quantificazione
delle sanzioni" (sentenze n. 217 del 1996 e n. 313 del 1995,
ordinanza n. 190 del 1997 e, da ultimo, ordinanza n. 33 del 2001) che
ben possono essere previste anche in misura fissa, ove questa sia
contenuta entro limiti di congruità e ragionevolezza;
che, come questa Corte ha stabilito con l'ordinanza da ultimo
citata, la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo
condotto da persona la cui patente di guida sia scaduta risulta non
essere sproporzionata né irragionevole, essendo al contrario
coerente con la finalità, perseguita in generale dal sistema
sanzionatorio del codice della strada, di contrastare in modo
effettivo ed adeguato le condotte potenzialmente pericolose e ancora
che l'ininfluenza dell'estinzione per intervenuto pagamento della
sanzione pecuniaria principale sul permanere delle sanzioni
accessorie, prevista in via generale dall'art. 202 del codice della
strada, tende a perseguire il predetto scopo;
che non è fondata neppure la questione sollevata dal giudice
di pace di Bologna in relazione all'art. 76 della Costituzione
poiché, come questa Corte ha già affermato (ordinanza n. 33 del
2001), il legislatore delegato, nell'introdurre il fermo
amministrativo del veicolo, ha provveduto senza discostarsi dal
sistema generale delle sanzioni accessorie del codice della strada e
dai principi e criteri direttivi fissati dalla legge di
delega 25 giugno 1999, n. 205 ed ha usato il termine "sequestro" in
senso generico, da intendere come sanzione accessoria implicante la
non disponibilità del veicolo;
che non sussiste la violazione del principio costituzionale
di eguaglianza dedotta dal giudice di pace di Caldaro, essendo la
sanzione pecuniaria prevista per la guida senza patente ben maggiore
di quella stabilita per la guida con patente scaduta di validità ed
essendo inoltre, anche per quella ipotesi, prevista la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo, per la durata di
mesi tre anziché due;
che quindi le questioni sollevate dai giudici di pace di
Torino, Bologna e Caldaro sono manifestamente infondate sotto ogni
profilo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come
modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999,
n. 205) e dell'art. 214, commi 1 e 6, dello stesso codice, sollevate,
in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 della Costituzione, dal giudice
di pace di Gorizia con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 19,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate,
in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dal giudice di
pace di Torino, dal giudice di pace di Bologna e dal giudice di pace
di Caldaro con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il il 5 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:278 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte