Ordinanza n. 278/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/06/2002 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 25legge 157/1992
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge
11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), promosso con
ordinanza emessa il 25 gennaio 2001 dal Tribunale di Teramo nel
procedimento civile vertente tra Schiavi Enrico e Maurizi Giulio ed
altre, iscritta al n. 306 del registro ordinanze 2001 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, 1ª serie speciale,
dell'anno 2001.
Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 2002 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che il Tribunale di Teramo, nel corso di una causa
civile avente ad oggetto una richiesta di risarcimento dei danni
causati da un incidente venatorio, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge 11 febbraio
1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e per il prelievo venatorio), in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione;
che, come riferisce il giudice rimettente, la parte convenuta
ha provveduto alla chiamata in causa della compagnia assicuratrice
della responsabilità civile verso terzi derivante dalla attività
venatoria, ma che questa, costituendosi in giudizio, ha eccepito di
essere stata posta in liquidazione coatta amministrativa, avanzando
richiesta di pronuncia di improcedibilità della domanda nei suoi
confronti;
che secondo il rimettente la disposizione impugnata, non
prevedendo l'intervento del fondo di garanzia delle vittime della
caccia nel caso di impresa assicuratrice posta in liquidazione coatta
amministrativa, viola gli artt. 3 e 24 della Costituzione, posto che,
nell'assicurazione obbligatoria autoveicoli, è invece previsto
l'intervento del fondo, a favore dei danneggiati, anche in questo
caso;
che secondo il giudice a quo vi sarebbe violazione del
principio di eguaglianza, per il diverso trattamento delle vittime
nei due casi, tra loro analoghi, di assicurazione obbligatoria del
rischio, oltre che del diritto di difesa di cui all'art. 24 della
Costituzione.
Considerato che il Tribunale di Teramo dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157
(Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio), nella parte in cui non prevede che il fondo di
garanzia per le vittime della caccia sia tenuto al risarcimento dei
danni derivanti dall'esercizio venatorio nel caso in cui la compagnia
assicuratrice del responsabile del sinistro venga posta in
liquidazione coatta amministrativa;
che la disposizione impugnata è già stata dichiarata
costituzionalmente illegittima da questa Corte con la sentenza n. 470
del 2000;
che la questione sollevata è perciò manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge 11 febbraio
1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e per il prelievo venatorio), sollevata, in riferimento agli artt. 3
e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Teramo con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Contri
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 giugno 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:278 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte