Ordinanza n. 279/1986
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/12/1986 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9d.l. 47/1986
- art. 10d.l. 47/1986
- art. 11d.l. 47/1986
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 9, 10 e 11
del d.l. 28 febbraio 1986 n. 47 recante "Provvedimenti urgenti per la
finanza locale "promossi con ricorsi dei Presidenti delle Giunte
regionali della Toscana e della Liguria, notificati il 27 marzo 1986 e
depositati in cancelleria il 4 e il 5 aprile 1986 ed iscritti ai nn. 10
e 11 del registro ricorsi 1986.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 27 marzo 1986, la Regione
Liguria ha chiesto che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale
degli artt. 9, primo e secondo comma, e 10 del decreto legge 28
febbraio 1986 n. 47 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale) per
asserito contrasto con gli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione;
che analoga impugnativa è stata proposta, con ricorso pure
notificato il 27 marzo 1986, dalla Regione Toscana, relativamente
all'art. 11, ad eccezione dei commi secondo e terzo, dell'indicato
decreto legge n. 47 del 1986;
che in entrambi i giudizi si è costituito il Presidente del
Consiglio dei ministri, concludendo nel senso della infondatezza delle
questioni sollevate.
Considerato che i predetti giudizi vanno riuniti per formare
oggetto di unica ordinanza;
che, peraltro, il decreto legge n. 47 del 1986-cui si riferiscono
le impugnative proposte dalle Regioni ricorrenti - non è stato
convertito in legge nel termine espressamente prescritto dall'art. 77,
comma terzo, Cost.;
che, pertanto, va pronunciata la manifesta inammissibilità delle
relative questioni, per inesistenza delle fonti di diritto a livello
legislativo avverso cui esse eransi rivolte.
Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 9 (primo e secondo comma), 10 e
11 (ad eccezione dei commi secondo e terzo) del decreto legge 28
febbraio 1986 n. 47 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale),
rispettivamente sollevate dalle Regioni Liguria e Toscana con i ricorsi
in epigrafe, in relazione agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO
BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:279 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte