Ordinanza n. 279/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/05/1989 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 326/1984
- art. 3legge 326/1984
usata come parametro
citata
- art. 8legge 604/1982
- art. 9legge 604/1982
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo
comma, della legge 16 luglio 1984, n. 326 (Modifiche e integrazioni
alla legge 20 maggio 1982, n. 270), promosso con ordinanza emessa il
5 febbraio 1987 dal TAR della Toscana, sul ricorso proposto da Bimbi
Lidia contro il Provveditorato agli Studi di Pisa, iscritta al n. 670
del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 48 prima serie speciale dell'anno 1988;
Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana,
con ordinanza del 5 febbraio 1987 (pervenuta alla Corte
costituzionale il 26 ottobre 1988), ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 14 luglio
1984, n. 326, nella parte in cui "esclude dalla immissione in ruolo e
dalla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali i
lettori in servizio nell'anno scolastico 1981-1962" presso
istituzioni scolastiche e universitarie straniere;
che la questione è insorta nel corso di un giudizio promosso da
Laura Bimbi, lettrice presso le Università di Vienna e di Graz, per
ottenere l'annullamento del provvedimento con cui il Provveditore
agli Studi di Pisa l'aveva esclusa dalla graduatoria provinciale per
l'insegnamento di materie letterarie nelle scuole secondarie
superiori, e aveva revocato la nomina in ruolo precedentemente
conferitale: provvedimento motivato in base alla norma impugnata,
secondo la quale hanno titolo ad essere gradualmente immessi in
ruolo, alle condizioni ivi indicate, solo i titolari nell'anno
scolastico 1981-82 di supplenze annuali presso le istituzioni
scolastiche e culturali italiane all'estero, e non anche i lettori in
servizio presso istituzioni straniere;
che al giudice a quo siffatta discriminazione sembra
ingiustificata, soprattutto ricordando che nella precedente legge 25
agosto 1982, n. 604, il beneficio dell'immissione in ruolo, previsto
dagli artt. 8 e 9 in favore degli insegnanti incaricati a tempo
indeterminato o determinato presso istituzioni scolastiche e
culturali italiane all'estero, era esteso anche ai lettori incaricati
presso istituzioni scolastiche e universitarie straniere;
che nel giudizio davanti alla Corte non si è costituita la
ricorrente, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio
dei ministri;
Considerato che dall'ordinanza di rimessione risulta che la prof.
Bimbi, in possesso di abilitazione all'insegnamento, ha prestato
ininterrotto servizio in qualità di lettrice presso le Università
di Vienna e di Graz negli anni accademici 1978-1982;
che tali condizioni integrano i requisiti di cui all'art. 8
della legge n. 604 del 1982, onde la ricorrente ha titolo
all'immissione in ruolo in base a questa legge, la cui efficacia non
è soggetta a limiti temporali e quindi opera anche in favore di
coloro che, avendo svolto l'incarico di lettore nei termini indicati
dalla legge medesima, abbiano presentato domanda tardiva invocando
ultroneamente la successiva legge n. 326 del 1984;
che, pertanto, la sollevata questione di costituzionalità
dell'art. 3, secondo comma, di quest'ultima legge è irrilevante in
quanto riguarda una norma diversa da quella applicabile nel caso di
specie;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle
Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge
16 luglio 1984, n. 326 (Modifiche e integrazioni alla legge 20 maggio
1982, n. 270), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal
Tribunale amministrativo regionale per la Toscana con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:279 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte