Ordinanza n. 279/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/05/1990 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 429/1982
usata come parametro
citata
- art. 4legge 516/1982
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7 del
decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione
dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria)
convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516 promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 15 dicembre 1989 dal Tribunale di Torino
nel procedimento penale a carico di Rodio Marcello, iscritta al n. 62
del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1990;
2) ordinanza emessa il 15 dicembre 1989 dal Tribunale di Torino
nel procedimento penale a carico di Bocchino Enrico ed altro,
iscritta al n. 63 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale,
dell'anno 1990;
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 1990 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che, con due ordinanze del 15 dicembre 1990, il Tribunale
di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4, n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, come
convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516;
che, innanzi tutto, il giudice a quo ritiene che il citato art.
4, n. 7, violi l'art. 25, secondo comma, Cost., in quanto sarebbe
carente di parametri normativi determinati o di criteri di massima
che consentano di individuare la fattispecie di reato, con
particolare riferimento ai concetti di simulazione o dissimulazione e
di alterazione della misura rilevante;
che, in secondo luogo, il Tribunale di Torino afferma il
contrasto con l'art. 3 Cost. del citato art. 4, n. 7, in quanto
produrrebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra la
categoria dei contribuenti titolari di "redditi di lavoro autonomo o
d'impresa" e quella dei titolari di "redditi fondiari o di capitali o
altri redditi" di cui all'art. 1, secondo comma, n. 3 dello stesso
decreto-legge n. 429 del 1982, convertito in legge n. 516 del 1982;
che il giudice a quo, peraltro, ritiene di non condividere
l'interpretazione con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato
non fondate le predette questioni (sentenza n. 247 del 1989) ed in
base alla quale, ai fini dell'integrazione del reato previsto e
punito dal predetto art. 4, n. 7, da un lato, non è sufficiente il
solo simulare o dissimulare di cui parla la norma ma sarebbe
necessario un qualcosa di ulteriore, e cioè un'attività
preparatoria (fraudolenta) alla dichiarazione finale, volta
all'alterazione del risultato della dichiarazione stessa e, d'altro
lato, la misura rilevante dell'alterazione sarebbe un elemento
estraneo alla vera e propria condotta, un elemento di carattere
oggettivo e quindi non determinante ai fini dell'individuazione della
fattispecie;
che l'ordinanza di rimessione rileva che anche la Corte di
cassazione (Sez. III, 3 luglio 1989, n. 12495) ha adottato
l'interpretazione, condivisa dal giudice a quo ma difforme da quella,
innanzi citata, resa dalla Corte costituzionale;
che, pertanto, il Tribunale di Torino non condividendo la
predetta interpretazione accolta dalla Corte costituzionale ritiene
opportuno sollevare nuovamente la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, n. 7, del decreto-legge n. 429 del 1982,
convertito in legge n. 516 del 1982;
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della
questione;
Considerato che, in ragione dell'identità delle questioni
sollevate, i relativi giudizi possono essere riuniti;
che, come ricorda il Tribunale di Torino nelle ordinanze di
rimessione, questa Corte ha già pronunciato, con sentenza n. 247 del
1989, la non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo
comma, Cost., della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4, n. 7, del decreto-legge n. 429 del 1982, come convertito
in legge n. 516 del 1982;
che la soluzione accolta dalla predetta sentenza è stata
successivamente ed in più occasioni ribadita (ordinanze di manifesta
infondatezza nn. da 311 a 315, 439, 538 e 540 del 1989 nonché 114 e
202 del 1990);
che l'interpretazione adottata da questa Corte, come rilevato a
suo tempo nella più volte citata sentenza n. 247 del 1989 e come
sottolineato dallo stesso giudice a quo, condiziona la
costituzionalità dell'art. 4, n. 7, del decreto legge n. 429 del
1982, come convertito in legge n. 516 del 1982, ed è stata del resto
seguita da un più recente orientamento della Corte di cassazione
(Sez. III, 1° febbraio 1990, n. 4664);
che, comunque, quando, come nel caso di specie, una norma
consente interpretazioni diverse, delle quali solo una rende la norma
stessa compatibile con il testo costituzionale, va seguita
quest'ultima;
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale
sollevata dal Tribunale di Torino va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi; dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7, del
decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione
dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria)
come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata dal
Tribunale di Torino con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 23 maggio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 maggio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:279 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte