Ordinanza n. 279/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/06/1993 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 412/1991
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di
finanza pubblica), ordinanze emesse il 13 ottobre 1992 dal Pretore di
Vicenza - Sezione distaccata di Thiene (n. 3 ordinanze), il 9
novembre 1992 dal Pretore di Verona ed il 23 ottobre 1992 dal Pretore
di Treviso, rispettivamente iscritte ai nn. 780, 781, 782 e 807 del
registro ordinanze 1992 e al n. 7 del registro ordinanze 1993 e
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 dell'anno
1992 e n. 3 dell'anno 1993;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che nel corso tre distinti giudizi civili promossi da
alcuni titolari di farmacie convenzionate contro la U.S.L. n. 6 di
Thiene il pretore di Vicenza ha sollevato, con ordinanze del 13
ottobre 1992, questione incidentale di legittimità costituzionale -
in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - dell'art. 4, comma 4, della
legge 30 dicembre 1991 n. 412 nella parte in cui dispone che il
Servizio sanitario nazionale, nel provvedere alla corresponsione alle
farmacie di quanto dovuto per la vendita delle specialità medicinali
(in regime di assistenza diretta), trattiene una quota pari al 2,5%
dell'importo al lordo dei tickets;
che secondo il giudice rimettente la norma si porrebbe in
contrasto sia con il principio di eguaglianza (perché introduce una
prestazione patrimoniale obbligatoria di carattere tributario a
carico di una limitata categoria di cittadini), sia con il principio
secondo cui ogni cittadino è tenuto a concorrere alle spese
pubbliche in ragione della propria capacità contributiva; inoltre
non sarebbe rispettosa del criterio di progressività al quale deve
essere uniformato il sistema tributario (art. 53 Cost.);
che con ordinanze del 9 novembre 1992 e del 23 ottobre 1992 il
Pretore di Verona ed il Pretore di Treviso hanno sollevato la
medesima questione incidentale di costituzionalità svolgendo
analoghe argomentazioni;
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato chiedendo che le questioni sollevate siano
dichiarate inammissibili o comunque non fondate;
Considerato che i giudizi possono essere riuniti per identità di
contenuto;
che analoga questione di costituzionalità è già stata
ritenuta non fondata da questa Corte con sentenza n. 102 del 1993;
che nessuna nuova argomentazione viene addotta, né alcun
diverso profilo prospettato;
che pertanto le questioni sono manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, della
legge 30 dicembre 1991 n. 412 (Disposizioni in materia di finanza
pubblica) sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della
Costituzione, dal Pretore di Vicenza, sez. distaccata di Thiene, dal
Pretore di Verona e dal Pretore di Treviso con le ordinanze indicate
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:279 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte