Ordinanza n. 279/1997
Altra decisione · depositata il 25/07/1997 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
citata
- art. 2d.lgs. 266/1992
- art. 2legge 421/1992
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale delle leggi della
provincia autonoma di Trento 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento
dei servizi e del personale della provincia autonoma di Trento); 30
marzo 1989, n. 1 (Normegenerali in materia di assetto della
disciplina del rapporto di impiego del personale della provincia); 23
febbraio 1990, n. 6 (Disposizioni generali sul funzionamento della
struttura provinciale; modifiche alla legge provinciale 29 aprile
1983, n. 12, concernente "Nuovo ordinamento dei servizi e del
personale della provincia autonoma di Trento"); e 24 gennaio 1992, n.
5 (Norme di recepimento dell'accordo sindacale in data 27 ottobre
1990 concernente il personale della Provincia autonoma di Trento per
il triennio 1988-1990. Modifiche alla legge provinciale 29 aprile
1983, n. 12 ed altre disposizioni in materia di personale della
scuola dell'infanzia e dei vigili del fuoco), promosso con ricorso
del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 18 agosto
1994, depositato in cancelleria il 26 successivo ed iscritto al n. 59
del registro ricorsi 1994;
Visto l'atto di costituzione della provincia autonoma di Trento;
Udito nell'udienza pubblica del 1 luglio 1997 il giudice relatore
Massimo Vari;
Udito l'Avvocato Gualtiero Rueca per la Provincia autonoma di
Trento;
Ritenuto che, con ricorso regolarmente notificato e depositato, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato, ai sensi
dell'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione
dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige concernenti il
rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e
provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e
coordinamento), varie disposizioni legislative della provincia
autonoma di Trento, in quanto non adeguate ai nuovi principi in
materia di pubblico impiego dettati dalla legislazione statale, in
particolare dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e dai
dd.lgs. 10 novembre 1993, n. 470 e 23 dicembre 1993, n. 546;
che le censure vengono rivolte avverso la legge provinciale 29
aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale
della provincia autonoma di Trento), la legge provinciale 30 marzo
1989, n. 1 (Norme generali in materia di assetto della disciplina del
rapporto di impiego del personale della Provincia), la legge
provinciale 23 febbraio 1990, n. 6 (Disposizioni generali sul
funzionamento della struttura provinciale; modifiche alla legge
provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente "Nuovo ordinamento dei
servizi e del personale della provincia autonoma di Trento") e la
legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5 (Norme di recepimento
dell'accordo sindacale in data 27 ottobre 1990 concernente il
personale della provincia autonoma di Trento per il triennio
1988-1990. Modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 ed
altre disposizioni in materia di personale della scuola dell'infanzia
e dei vigili del fuoco), nel loro complesso, nonché avverso singole
disposizioni contenute nelle medesime leggi provinciali;
che si è costituita in giudizio la provincia autonoma di Trento,
deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso;
che, in data 24 giugno 1997, l'Avvocatura generale dello Stato ha
depositato un atto di rinuncia al ricorso, essendo venuto meno
l'interesse alla prosecuzione del giudizio, in quanto la provincia
autonoma di Trento, con legge 15 aprile 1997, n. 7, ha adeguato la
propria normativa;
che la provincia autonoma di Trento, con atto depositato il 1
luglio 1997, ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso;
Considerato che la rinuncia al ricorso, seguita dalla relativa
accettazione, comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del
processo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara estinto il processo in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:279 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte