Ordinanza n. 279/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/07/1998 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4
della legge della regione siciliana 20 aprile 1976, n. 35 (Norme per
la nomina di amministratori e rappresentanti della regione negli
organi di amministrazione attiva e di controllo di enti di diritto
pubblico, in organi di controllo o giurisdizionali) e dell'art. 23,
comma 1, della legge della Regione siciliana 7 marzo 1997, n. 6
(Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e
razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi
finanziari sul bilancio della regione), promossi con tre ordinanze
emesse il 5-6 marzo, l' 8 maggio e il 18 settembre 1997 dalla Corte
dei conti, sezione di controllo per la Regione siciliana,
rispettivamente iscritte ai nn. 349 e 593 del registro ordinanze
1997 e al n. 2 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 25 e 39, prima serie
speciale, dell'anno 1997 e n. 4, prima serie speciale, dell'anno
1998;
Visti gli atti di intervento della regione siciliana;
Udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1998 il giudice relatore
Francesco Guizzi;
Uditi gli avvocati Giovanni Lo Bue e Laura Ingargiola per la
regione siciliana;
Ritenuto che la Corte dei conti, sezione di controllo per la
regione siciliana, ha sollevato, nell'adunanza del“ 5 marzo 1997,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4
della legge della regione siciliana 20 aprile 1976, n. 35 (Norme per
la nomina di amministratori e rappresentanti della regione negli
organi di amministrazione attiva e di controllo di enti di diritto
pubblico, in organi di controllo o giurisdizionali);
che l'art. 1 di detta legge richiede l'acquisizione del parere
della commissione per le questioni istituzionali dell'assemblea
regionale siciliana per le nomine, designazioni o proposte di
competenza degli organi dell'esecutivo, secondo quanto ulteriormente
precisato dalla giunta regionale con la delibera n. 140 del 19
ottobre 1976, che pone "direttive per la rigorosa applicazione della
legge";
che l'intervento dell'organo legislativo nei procedimenti
amministrativi violerebbe, ad avviso della sezione di controllo, il
principio costituzionale di separazione dei poteri, e quello di buon
andamento della pubblica amministrazione;
che in ogni caso si dovrebbe eliminare il parere dell'assemblea
per tutte le ipotesi di amministrazione straordinaria, e non soltanto
per le nomine adottate nell'esercizio di un potere sostitutivo, come
individuate dalla giunta regionale nella citata deliberazione del
1976;
che la sezione di controllo, con due successive ordinanze, emesse
l'8 maggio e il 18 settembre 1997, ha sollevato questione dei citati
articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale n. 35 del 1976, nonché
dell'art. 23, comma 1, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6
(Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e
razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi
finanziari sul bilancio della regione);
che i rilievi svolti nella prima ordinanza troverebbero parziale
riscontro nella legge n. 6 del 1997, la quale abroga tutte le
disposizioni riguardanti il parere delle commissioni dell'assemblea
regionale siciliana nell'iter dei procedimenti amministrativi di
spesa, fatta eccezione per i criteri generali della programmazione
della spesa e per le nomine: limitazione, questa, che non sarebbe
suffragata dai criteri di ragionevolezza e logica che debbono
ispirare la legislazione;
che è intervenuto nel giudizio innanzi a questa Corte il
presidente della regione siciliana, eccependo l'inammissibilità
della questione relativa agli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale
n. 35 del 1976, e l'infondatezza delle altre censure.
Considerato che la Corte dei conti, sezione di controllo per la
regione siciliana, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge della regione
siciliana 20 aprile 1976, n. 35, e dell'art. 23, comma 1, della legge
della regione siciliana 7 marzo 1997, n. 6;
che le tre ordinanze di rimessione, stante la sostanziale
identità della materia, vanno riunite e decise con unica pronuncia;
che le questioni prospettate presentano profili evidenti di
inammissibilità da valutarsi preliminarmente;
che il dubbio di legittimità costituzionale che ha ad oggetto la
legge n. 35 del 1976 muove da un'interpretazione delle norme
denunciate che il collegio rimettente sembra non condividere, e che
tuttavia viene ripresa perché aderente ai criteri applicativi posti
dalla giunta regionale nella delibera n. 140 del 1976 (ove si dà
lettura restrittiva delle deroghe contemplate dall'art. 1 per quanto
attiene all'acquisizione del parere, e ciò alla luce delle
"conclusioni del dibattito parlamentare in sede di formazione della
legge n. 35");
che tale delibera è, invero, una direttiva amministrativa, non
vincolante per la Corte dei conti;
che per lo stesso collegio rimettente si dovrebbe escludere il
parere della commissione parlamentare non soltanto per le nomine
disposte nell'esercizio di un potere sostitutivo, ma in tutte le
ipotesi di amministrazione straordinaria, e ciò per salvaguardare i
principi costituzionali in gioco;
che la sezione solleva quindi, "in linea subordinata", questione
di legittimità costituzionale dell'art. 1 nell'interpretazione
restrittiva testé richiamata;
che le ordinanze, già su tale profilo, si rivelano perplesse;
che non vi è, inoltre, alcuna motivazione a sostegno del dubbio
di legittimità costituzionale avente ad oggetto gli articoli 2, 3 e
4 della legge regionale n. 35 del 1976;
che la sezione di controllo denuncia, altresì, l'art. 23, comma
1, della legge della regione siciliana 7 marzo 1997, n. 6, pur
riconoscendo che tale normativa contiene l'abrogazione di tutte le
disposizioni di legge relative al parere delle commissioni
parlamentari nell'iter dei procedimenti amministrativi, fatte salve
le nomine;
che la citata legge del 1997 ha modificato il quadro normativo di
riferimento, tanto da indurre la sezione a esprimere un apprezzamento
per tale innovazione normativa, nella quale trovano significativo
riscontro - seppur non integrale - i rilievi da essa svolti nella
prima ordinanza di rimessione;
che tuttavia non vi è nelle ordinanze alcuna ricognizione degli
effetti che conseguono all'adozione della legge regionale del 1997;
che appare comunque generica la censura riguardante detto art.
23 della legge n. 6 del 1997, per presunta violazione dei "criteri di
ragionevolezza e logica che debbono ispirare la legislazione";
che va dunque dichiarata la manifesta inammissibilità delle
questioni sollevate, per insufficiente motivazione e intrinseca
contraddittorietà delle ordinanze di rimessione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 4
della legge della regione siciliana 20 aprile 1976, n. 35 (Norme per
la nomina di amministratori e rappresentanti della regione negli
organi di amministrazione attiva e di controllo di enti di diritto
pubblico, in organi di controllo o giurisdizionali), e dell'art. 23,
comma 1, della legge della regione siciliana 7 marzo 1997, n. 6
(Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e
razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi
finanziari sul bilancio della regione), sollevate, in riferimento
agli artt. 3 e 97 della Costituzione e al principio della divisione
dei poteri, dalla Corte dei conti, sezione di controllo per la
regione siciliana, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1998:279 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte