Ordinanza n. 279/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/06/1999 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13d.lgs. 541/1992
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 129Codice di procedura penale
- art. 2legge 489/1992
- art. 13legge 489/1992
citata
- art. 201Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. (034U1265)
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli articoli 13, commi 1 e 14, e 15, comma 1, del d.lgs. 30
dicembre 1992, n. 541 (Attuazione della direttiva 92/28/CEE
concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano), promosso
con ordinanza emessa il 12 gennaio 1999 dal pretore di Milano,
sezione distaccata di Cassano D'Adda, iscritta al n. 207 del registro
ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 25 maggio 1999 il giudice
relatore Valerio Onida.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 12 gennaio 1999, pervenuta a
questa Corte il 22 marzo 1999, il pretore di Milano, sezione
distaccata di Cassano d'Adda, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, in
relazione all'art. 2, comma 1, lettera d, della legge 19 dicembre
1992, n. 489, del combinato disposto degli articoli 13, commi 1 e 14,
e 15, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 541 (Attuazione della
direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso
umano);
che l'art. 13, comma 1, del predetto d.lgs. n. 541 del 1992
stabilisce che "i campioni gratuiti di un medicinale per uso umano
possono essere rimessi solo ai medici autorizzati a prescriverlo",
mentre il comma 14 dello stesso art. 13 dispone che per le relative
violazioni si applica il disposto dell'articolo 15;
che l'art. 15, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto
legislativo stabilisce che le violazioni delle disposizioni del
decreto medesimo "sulla pubblicità presso gli operatori sanitari
comporta l'irrogazione delle sanzioni penali previste dall'articolo
201 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934,
n. 1265 e successive modificazioni";
che per le contravvenzioni alle disposizioni in tema di
pubblicità dei medicinali previste dall'art. 201 del citato testo
unico delle leggi sanitarie è comminata, dal quinto comma dello
stesso art. 201, la pena dell'arresto fino a tre mesi e dell'ammenda
da lire 200.000 a lire 1.000.000;
che il remittente premette di dover giudicare un soggetto
imputato di avere inviato prodotti omeopatici a farmacisti, in
violazione del citato art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 541 del 1992,
che come si è detto prevede la distribuzione di campioni di
medicinali solo ai medici, e di ritenere di non potere, allo stato,
prosciogliere l'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.,
donde discenderebbe la rilevanza della questione di legittimità
costituzionale;
che, ad avviso del remittente, mentre sarebbe del tutto
rispondente alla delega la scelta del legislatore delegato di
sanzionare penalmente la condotta di chi viola l'art. 13, comma 1,
del decreto legislativo distribuendo campioni gratuiti di prodotti
omeopatici a soggetti diversi dai medici, mirando la norma a tutelare
l'interesse generale al corretto svolgimento della pubblicità di
tali prodotti, la statuizione della pena congiunta dell'arresto e
dell'ammenda apparirebbe invece non conforme ai criteri della delega
di cui all'art. 2, comma 1, lettera d, della legge n. 489 del 1992,
il quale prevede "la pena dell'arresto e dell'ammenda per le
infrazioni che espongono a pericolo grave o a danno l'interesse
protetto";
che, secondo il giudice a quo, la distribuzione di campioni
gratuiti di prodotti omeopatici ai farmacisti non parrebbe, infatti,
esporre a pericolo grave o a danno l'interesse protetto, tenuto conto
della qualità dei soggetti destinatari della distribuzione,
qualificati e legittimati a vendere gli stessi prodotti acquistandoli
dai produttori;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
Considerato che analoga questione, avente ad oggetto, sempre sotto
il profilo della asserita violazione dei criteri della delega, la
stessa norma sanzionatoria, e la norma precettiva di cui all'art.
13, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 541 del 1992, è stata dichiarata
manifestamente infondata da questa Corte con l'ordinanza n. 209 del
1999, sulla base di considerazioni sostanzialmente estensibili anche
alla questione in esame;
che neppure l'odierno remittente pone in dubbio che le norme in
materia di pubblicità dei medicinali rientrino fra quelle per la cui
violazione la legge di delega prevede possano essere comminate
sanzioni penali, né qualifica le violazioni in questione come mere
"infrazioni formali" (per le quali la legge di delega prevede che sia
comminata la pena della sola ammenda), limitandosi a contestare che
la distribuzione di campioni gratuiti di prodotti omeopatici a
farmacisti costituisca una violazione tale da esporre a pericolo
grave o a danno l'interesse protetto, cioè che ricorra il
presupposto al quale la legge di delega condiziona la previsione
della pena dell'arresto e dell'ammenda;
che l'apprezzamento della gravità del pericolo cui vengono
esposti gli interessi protetti comporta un largo margine di
discrezionalità, nella specie esercitato dal legislatore delegato -
scegliendo di comminare per tutte le condotte considerate, poste in
essere in violazione delle norme sulla pubblicità dei farmaci presso
gli operatori sanitari, la stessa pena già prevista dalla legge
previgente, e confermata dal decreto legislativo delegato in
questione (art. 6, comma 10), per le infrazioni alle norme sulla
pubblicità dei medicinali presso i consumatori - senza che possano
dirsi palesemente violati i margini di tale discrezionalità;
che, in particolare, non appare manifestamente incongruo
considerare tale da esporre a pericolo grave gli interessi medesimi
la condotta posta in essere in violazione del divieto, sancito
dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo in esame, di rimettere
campioni gratuiti di un medicinale per uso umano a soggetti diversi
dai medici, autorizzati a prescriverlo;
che, peraltro, la minore o maggiore gravità della condotta, nei
singoli casi, è apprezzabile dal giudice ai fini della
determinazione in concreto della pena fra il minimo e il massimo
previsti dalla legge, senza che confligga di per sé con la
Costituzione la previsione di un'unica pena, graduabile in concreto,
per una pluralità di condotte di diversa gravità (cfr. sentenze n.
285 del 1991; n. 84 del 1997);
che restano invece fuori dall'ambito del giudizio della Corte
eventuali questioni relative all'applicabilità - presupposta dal
giudice a quo in sede di valutazione della rilevanza - della
normativa in questione ai prodotti omeopatici;
che pertanto la questione deve ritenersi manifestamente
infondata.
Visti gli artt 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli articoli 13, commi 1 e 14, e 15, comma 1, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541 (Attuazione della
direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso
umano), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, in
relazione all'art. 2, comma 1, lettera d) della legge 19 dicembre
1992, n. 489 (Disposizioni in materia di attuazione di direttive
comunitarie relative al mercato interno), dal pretore di Milano,
sezione distaccata di Cassano d'Adda, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:279 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte