Corte costituzionale

Ordinanza n. 279/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/06/1999 · relatore Valerio Onida

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 13d.lgs. 541/1992

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli articoli 13, commi 1 e 14, e 15, comma 1, del d.lgs. 30

dicembre 1992, n. 541 (Attuazione della direttiva 92/28/CEE

concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano), promosso

con ordinanza emessa il 12 gennaio 1999 dal pretore di Milano,

sezione distaccata di Cassano D'Adda, iscritta al n. 207 del registro

ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 25 maggio 1999 il giudice

relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 12 gennaio 1999, pervenuta a

questa Corte il 22 marzo 1999, il pretore di Milano, sezione

distaccata di Cassano d'Adda, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, in

relazione all'art. 2, comma 1, lettera d, della legge 19 dicembre

1992, n. 489, del combinato disposto degli articoli 13, commi 1 e 14,

e 15, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 541 (Attuazione della

direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso

umano);

che l'art. 13, comma 1, del predetto d.lgs. n. 541 del 1992

stabilisce che "i campioni gratuiti di un medicinale per uso umano

possono essere rimessi solo ai medici autorizzati a prescriverlo",

mentre il comma 14 dello stesso art. 13 dispone che per le relative

violazioni si applica il disposto dell'articolo 15;

che l'art. 15, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto

legislativo stabilisce che le violazioni delle disposizioni del

decreto medesimo "sulla pubblicità presso gli operatori sanitari

comporta l'irrogazione delle sanzioni penali previste dall'articolo

201 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934,

n. 1265 e successive modificazioni";

che per le contravvenzioni alle disposizioni in tema di

pubblicità dei medicinali previste dall'art. 201 del citato testo

unico delle leggi sanitarie è comminata, dal quinto comma dello

stesso art. 201, la pena dell'arresto fino a tre mesi e dell'ammenda

da lire 200.000 a lire 1.000.000;

che il remittente premette di dover giudicare un soggetto

imputato di avere inviato prodotti omeopatici a farmacisti, in

violazione del citato art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 541 del 1992,

che come si è detto prevede la distribuzione di campioni di

medicinali solo ai medici, e di ritenere di non potere, allo stato,

prosciogliere l'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.,

donde discenderebbe la rilevanza della questione di legittimità

costituzionale;

che, ad avviso del remittente, mentre sarebbe del tutto

rispondente alla delega la scelta del legislatore delegato di

sanzionare penalmente la condotta di chi viola l'art. 13, comma 1,

del decreto legislativo distribuendo campioni gratuiti di prodotti

omeopatici a soggetti diversi dai medici, mirando la norma a tutelare

l'interesse generale al corretto svolgimento della pubblicità di

tali prodotti, la statuizione della pena congiunta dell'arresto e

dell'ammenda apparirebbe invece non conforme ai criteri della delega

di cui all'art. 2, comma 1, lettera d, della legge n. 489 del 1992,

il quale prevede "la pena dell'arresto e dell'ammenda per le

infrazioni che espongono a pericolo grave o a danno l'interesse

protetto";

che, secondo il giudice a quo, la distribuzione di campioni

gratuiti di prodotti omeopatici ai farmacisti non parrebbe, infatti,

esporre a pericolo grave o a danno l'interesse protetto, tenuto conto

della qualità dei soggetti destinatari della distribuzione,

qualificati e legittimati a vendere gli stessi prodotti acquistandoli

dai produttori;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che analoga questione, avente ad oggetto, sempre sotto

il profilo della asserita violazione dei criteri della delega, la

stessa norma sanzionatoria, e la norma precettiva di cui all'art.

13, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 541 del 1992, è stata dichiarata

manifestamente infondata da questa Corte con l'ordinanza n. 209 del

1999, sulla base di considerazioni sostanzialmente estensibili anche

alla questione in esame;

che neppure l'odierno remittente pone in dubbio che le norme in

materia di pubblicità dei medicinali rientrino fra quelle per la cui

violazione la legge di delega prevede possano essere comminate

sanzioni penali, né qualifica le violazioni in questione come mere

"infrazioni formali" (per le quali la legge di delega prevede che sia

comminata la pena della sola ammenda), limitandosi a contestare che

la distribuzione di campioni gratuiti di prodotti omeopatici a

farmacisti costituisca una violazione tale da esporre a pericolo

grave o a danno l'interesse protetto, cioè che ricorra il

presupposto al quale la legge di delega condiziona la previsione

della pena dell'arresto e dell'ammenda;

che l'apprezzamento della gravità del pericolo cui vengono

esposti gli interessi protetti comporta un largo margine di

discrezionalità, nella specie esercitato dal legislatore delegato -

scegliendo di comminare per tutte le condotte considerate, poste in

essere in violazione delle norme sulla pubblicità dei farmaci presso

gli operatori sanitari, la stessa pena già prevista dalla legge

previgente, e confermata dal decreto legislativo delegato in

questione (art. 6, comma 10), per le infrazioni alle norme sulla

pubblicità dei medicinali presso i consumatori - senza che possano

dirsi palesemente violati i margini di tale discrezionalità;

che, in particolare, non appare manifestamente incongruo

considerare tale da esporre a pericolo grave gli interessi medesimi

la condotta posta in essere in violazione del divieto, sancito

dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo in esame, di rimettere

campioni gratuiti di un medicinale per uso umano a soggetti diversi

dai medici, autorizzati a prescriverlo;

che, peraltro, la minore o maggiore gravità della condotta, nei

singoli casi, è apprezzabile dal giudice ai fini della

determinazione in concreto della pena fra il minimo e il massimo

previsti dalla legge, senza che confligga di per sé con la

Costituzione la previsione di un'unica pena, graduabile in concreto,

per una pluralità di condotte di diversa gravità (cfr. sentenze n.

285 del 1991; n. 84 del 1997);

che restano invece fuori dall'ambito del giudizio della Corte

eventuali questioni relative all'applicabilità - presupposta dal

giudice a quo in sede di valutazione della rilevanza - della

normativa in questione ai prodotti omeopatici;

che pertanto la questione deve ritenersi manifestamente

infondata.

Visti gli artt 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli articoli 13, commi 1 e 14, e 15, comma 1, del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541 (Attuazione della

direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso

umano), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, in

relazione all'art. 2, comma 1, lettera d) della legge 19 dicembre

1992, n. 489 (Disposizioni in materia di attuazione di direttive

comunitarie relative al mercato interno), dal pretore di Milano,

sezione distaccata di Cassano d'Adda, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:279 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte