Ordinanza n. 279/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/07/2000 · relatore Franco Bile
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 81legge 448/1998
usata come parametro
citata
- art. 2033Codice civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 9,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per
la stabilizzazione e lo sviluppo), promosso con ordinanza emessa il 5
luglio 1999 dal Tribunale di Brescia nei procedimenti civili riuniti
Pasolini Maria Rosa contro INPS, iscritta al n. 618 del registro
ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2000 il giudice
relatore Franco Bile;
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Brescia,
in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro, nel
corso di un giudizio su due procedimenti riuniti di opposizione a due
diversi decreti ingiuntivi, ottenuti dall'INPS contro Pasolini Maria
Rosa, per omessa contribuzione previdenziale, ha sollevato questione
di costituzionalità dell'art. 81, comma 9, della legge 23 dicembre
1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo), per violazione dell'art. 3 della Costituzione;
che il rimettente riferisce che nelle more del giudizio
l'opponente avrebbe presentato, con riserva di ripetizione, domanda
di cosiddetto condono relativamente ai contributi richiesti con i due
decreti opposti, producendo quindi la documentazione inerente i
conseguenti adempimenti;
che, successivamente, l'opponente avrebbe chiesto di "essere
autorizzato ad integrare le conclusioni con l'ulteriore domanda di
condanna dell'INPS alla restituzione delle somme versate in sede di
condono, oltre interessi legali dalla data del pagamento, nel caso di
riconoscimento della non debenza delle somme ingiunte e di
conseguente revoca dei due decreti ingiuntivi opposti, facendo così
valere la riserva di ripetizione";
che il rimettente, fatte tali premesse, osserva che la
domanda di restituzione di indebito sarebbe ammissibile, perché
costituirebbe una naturale espansione della domanda originariamente
formulata negli atti introduttivi;
che, quindi, il rimettente assume che la sua decisione deve
contemplare anche detta domanda e, quindi, la debenza degli
interessi, spettanti all'opponente ai sensi dell'art. 2033 del codice
civile, ma di seguito rileva che nelle more del giudizio è
sopravvenuto il suddetto art. 81, comma 9, della legge n. 448 del
1998, il quale - pur avendo previsto la validità delle clausole di
riserva di ripetizione delle somme pagate in esecuzione di condoni
previdenziali - ha stabilito che sulle somme dovute dagli enti
impositori a seguito del contenzioso sulle azioni di ripetizione di
indebito con cui la riserva sia stata fatta valere, non sono dovuti
interessi;
che dopo tali assunti il rimettente enuncia testualmente che
"è superfluo riferire alla Corte altri aspetti della controversia,
poiché le risultanze di causa che determineranno la decisione devono
essere valutate da questo giudice e non dal giudice delle leggi,
cosicché non interessano in questa sede, neppure ai fini della
dimostrazione della sussistenza della rilevanza in causa della
questione incidentale di legittimità costituzionale" per poi
soggiungere che "in ogni caso gli atti del giudizio vengono trasmessi
alla Corte costituzionale che, ove lo ritenga necessario, ben potrà
agevolmente esaminarli, motu proprio nell'ambito del corretto
esercizio della propria funzione, tenendo conto che questo giudice
non può, comunque, manifestare anticipatamente il proprio
orientamento";
che il rimettente motiva la non manifesta infondatezza della
questione osservando anzitutto che vi sarebbe una violazione
dell'art. 3 della Costituzione ed all'uopo egli afferma che il
legislatore non potrebbe escludere del tutto la corresponsione di
interessi, ma solo ridurli ad una misura non simbolica, e che nella
specie non ricorrerebbero nemmeno gli estremi per una loro riduzione;
che la scelta di escludere la corresponsione degli interessi,
inoltre, sarebbe incomprensibile e contraddittoria, anche se le si
attribuisse un intento sanzionatorio o se si considerasse
l'effettuazione del condono come "ipotesi di natura
pseudo-transattiva";
che, infine, il rimettente sostiene che non sarebbe possibile
alcuna interpretazione costituzionale, e che la questione sollevata
sarebbe rilevante;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, sostenendo in via preliminare l'inammissibilità della
questione, in quanto il rimettente non avrebbe accertato se in
concreto sussistevano le condizioni poste dalla denunciata norma
dell'art. 81, comma 9, per la ripetizione delle somme versate in
occasione del condono, ed in via subordinata l'infondatezza della
questione.
Considerato che il giudice a quo nell'assumere espressamente che
sarebbe superfluo riferire nell'ordinanza ulteriori elementi in
ordine alla controversia, enuncia che la loro individuazione dovrebbe
desumersi da questa Corte attraverso l'esame degli atti del giudizio
a quo;
che tale assunto, in quanto i detti elementi sarebbero stati
necessari per apprezzare la rilevanza della questione, contraddice la
consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in ossequio
al c.d. principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione
(cfr. ordinanza n. 242 del 1999), è escluso che gli elementi per
apprezzare la rilevanza della questione possano desumersi dagli atti
del giudizio a quo (cfr. da ultimo l'ordinanza n. 300 del 1999);
che la motivazione sulla rilevanza della questione è del
tutto apparente ed apodittica, in quanto il rimettente non ha
enunciato in alcun modo le ragioni per cui la norma denunciata,
sopravvenuta nel corso del giudizio, sarebbe eventualmente in esso
applicabile, ed in quanto - sussistendo nel giudizio a quo cumulo fra
la domanda inerente l'azione di condanna al pagamento dei contributi
esercitata dall'INPS, oggetto dell'opposizione ai decreti ingiuntivi,
e la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione del
condono, proposta dall'opponente, ed essendo tale cumulo regolato da
un nesso di pregiudizialità della prima domanda rispetto alla
seconda - il rimettente, per poter prospettare la questione come
concretamente rilevante, avrebbe dovuto decidere prima
sull'opposizione a decreto ingiuntivo (e, in caso di accoglimento
dell'opposizione nel merito, disporre la prosecuzione del giudizio
sulla domanda restitutoria e solo allora sollevare la questione), o -
scegliendo di decidere congiuntamente sulle due domande - quantomeno
dare atto di avere esaurito l'istruzione sulla prima domanda con
risultati tali da far ritenere almeno possibile l'accoglimento
dell'opposizione nel merito;
che pertanto, in presenza di tale palese difetto di
motivazione sulla rilevanza, la questione è manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 81, comma 9, della legge 23
dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e per lo sviluppo), sollevata, in riferimento
all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale di Brescia con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 e il 13 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 13 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Fruscella
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