Ordinanza n. 28/1968
Altra decisione · depositata il 17/04/1968 · relatore Antonio Manca
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio promosso dal Presidente della Regione siciliana con
ricorso notificato l'8 luglio 1967, depositato in cancelleria il 14
successivo ed iscritto al n. 22 del Registro ricorsi 1967, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito del provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale lo Stato ha proposto
ricorso per conflitto di attribuzioni contro il decreto dell'Assessore
regionale per le finanze 28 aprile 1967, n. 648, con il quale il Comune
di Taormina è stato autorizzato a dare esecuzione alla delibera
consiliare n. 263 del 6 marzo 1963, che istituisce un Casinò
municipale a Taormina.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1968 il Giudice relatore
Antonio Manca;
Uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per il ricorrente, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che con ricorso 8 luglio 1967, notificato in pari data e
depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 14
successivo, iscritto al n. 22 del Registro ricorsi del 1967, la Regione
siciliana a mezzo del suo Presidente ha proposto conflitto di
attribuzione nei confronti dello Stato, chiedendo l'annullamento del
provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, con il quale
è stato sollevato conflitto di attribuzione davanti alla Corte
costituzionale in relazione al decreto dell'Assessore regionale per le
finanze in data 28 aprile 1967, n. 648, recante l'autorizzazione al
Comune di Taormina a dare esecuzione al precedente provvedimento
consiliare istitutivo di una casa da giuoco nella stessa città;
che la Regione ha addotto a fondamento del ricorso la violazione
del principio costituzionale di eguaglianza (art. 3 della Costituzione)
e la disparità di trattamento nei confronti di altra Regione a Statuto
speciale, conseguente alla mancata proposizione del conflitto da parte
del Presidente del Consiglio dei Ministri in fattispecie analoga a
quella della istituzione del casinò di Taormina;
che al detto ricorso resisteva il Presidente del Consiglio dei
Ministri, con deduzioni in data 20 luglio 1967, concludendo per
l'inammissibilità e, in subordine, per l'infondatezza del ricorso
stesso; che con atto depositato nella cancelleria della Corte
costituzionale il 22 febbraio 1968 il Presidente della Regione
siciliana ha rinunziato al ricorso e la rinunzia è stata accettata dal
Presidente del Consiglio dei Ministri con dichiarazione in calce
all'atto medesimo;
Considerato che, ai sensi dell'art. 27, quarto comma, delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il
processo deve dichiararsi estinto per rinunzia;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo per rinunzia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1968.
ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI
ANTONIO MANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHELLI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
ECLI:IT:COST:1968:28 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte