Ordinanza n. 28/1985
Altra decisione · depositata il 30/01/1985 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 152/1975
- art. 8legge 1404/1934
usata come parametro
citata
- art. 28legge 398/1984
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1
della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine
pubblico), e dell'art. 8 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n.
1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835 (Istituzione e
funzionamento del tribunale per i minorenni), sostituito dall'articolo
unico della legge 25 luglio 1956, n. 888 (Modificazioni al regio
decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio
1935, n. 835, sull'istituzione e funzionamento del tribunale per i
minorenni), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 12 dicembre 1978 dal Tribunale per i
minorenni di Roma nel procedimento penale a carico di Caruso Marco,
iscritta al n. 74 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 87 dell'anno 1979;
2) n. 2 ordinanze emesse il 28 novembre e il 12 dicembre 1978 dal
Tribunale per i minorenni di Roma nel procedimento penale a carico di
Leoncini Maurizio, entrambe iscritte al n. 622 del registro ordinanze
1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304
dell'anno 1979;
3) ordinanza emessa il 2 giugno 1980 dal Giudice istruttore presso
il Tribunale di Pinerolo nel procedimento penale a carico di Rotondo
Francesco, iscritta al n. 700 del registro ordinanze 1980 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 318 dell'anno 1980.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Rilevato che il Tribunale per i minorenni di Roma con due ordinanze
del 12 dicembre 1978, emesse nel corso dei procedimenti penali a carico
di Caruso Marco (R.O. n. 74 del 1979) e Leoncini Maurizio (R.O. n. 622
del 1979), e il Giudice istruttore presso il Tribunale di Pinerolo con
ordinanza del 2 giugno 1980, emessa nel corso del procedimento penale a
carico di Rotondo Francesco (R.O. n. 700 del 1980), hanno sollevato, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
dell'art. 1 della legge 22 maggio 1975, n. 152, nella parte in cui non
consente la concessione della libertà provvisoria ai minorenni
imputati di reati tassativamente indicati in detta norma;
che il Tribunale per i minorenni di Roma, nel corso del medesimo
procedimento penale a carico di Leoncini Maurizio, con ordinanza del 28
novembre 1978, trasmessa a questa Corte contestualmente a quella
pronunciata il 12 dicembre 1978 con lo stesso fascicolo processuale,
tanto da venire iscritta ad uno stesso numero di Registro Generale
(R.O. n. 622 del 1979), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 8 del regio
decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio
1935, n. 835, sostituito dall'articolo unico della legge 25 luglio
1956, n. 888, "nella parte in cui rende inevitabile il trasferimento
dell'imputato in carcerazione preventiva - minorenne al momento della
contestazione del reato - dall'istituto di osservazione all'istituto
per adulti, al compimento del diciottesimo anno di età";
e che in tutti i giudizi è intervenuta la Presidenza del Consiglio
dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che entrambe le questioni siano dichiarate non
fondate;
considerato, quanto alla prima questione, che, successivamente alla
pronuncia delle ordinanze di rimessione, è intervenuta la legge 28
luglio 1984, n. 398 (Norme relative alla diminuzione dei termini di
carcerazione cautelare e alla concessione della libertà provvisoria),
il cui art. 28 ha espressamente abrogato l'art. 1 della legge n. 152
del 1975;
che, di conseguenza, va disposta la restituzione degli atti ai
giudici a quibus, affinché rivalutino la rilevanza della proposta
questione alla stregua della nuova normativa;
e che la seconda questione richiede un più puntuale, aggiornato,
esame, oltre che della rilevanza, anche della non manifesta
infondatezza: da un lato, perché si valuti l'eventuale incidenza
della nuova disciplina sulla norma impugnata; dall'altro, perché si
riconsideri l'attuale vigenza del regio-decreto 18 giugno 1931, n. 787,
del quale peraltro viene invocato il solo art. 28 e non anche l'art.
29, relativo tanto alla "esecuzione della pena" quanto alla
"carcerazione preventiva".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale per i minorenni di
Roma e al Giudice istruttore presso il Tribunale di Pinerolo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:28 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte