Ordinanza n. 28/1986
Altra decisione · depositata il 03/02/1986 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 19d.l. 688/1982
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi
primo e secondo, del d.l. 30 settembre 1982, n. 688 ("Misure urgenti in
materia fiscale "), convertito nella legge 27 novembre 1982, n. 873,
promossi con ordinanze emesse dalla Corte di Cassazione il 4 aprile
1984 (n. 5 ord.), e l'11 aprile 1984 (n. 2 ord.), iscritte ai nn. 1269,
1319, 1320, 1321, 1322, 1323 e 1324 del registro ordinanze 1984 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 71 bis, 113
bis, 119 bis, 131 bis e 125 bis del 1985.
Visto l'atto di costituzione della s.p.a. Ceramica Italiana Pozzi
Richard-Ginori, nonché gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice
relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto che:
1. - La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha sollevato, con sette
ordinanze di contenuto sostanzialmente identico, emesse cinque il 4
aprile e due l'11 aprile 1984 (r.o. nn. 1269, 1319-1324), questione di
legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.l. 30 settembre 1982, n.
688 (" Misure urgenti in materia fiscale "), convertito in legge 27
novembre 1982, n. 873, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.;
2. - nei giudizi di merito si controverte tra alcune società e
l'amministrazione delle Finanze dello Stato in ordine al diritto delle
prime alla ripetizione di somme versate per diritti di servizi
amministrativi e accessori, in occasione di importazioni di merci varie
provenienti da Paesi aderenti all'Accordo GATT del 30 ottobre 1947,
reso esecutivo in Italia con legge 1 aprile 1950, n. 295;
3. - ad avviso della Corte rimettente, la disposizione censurata,
subordinando il rimborso delle tasse indebitamente percette
dall'Amministrazione Finanziaria alla prova documentale che l'onere
relativo non sia stato trasferito in qualsiasi modo su altri soggetti,
viola: l'art. 3 Cost., per irrazionale disparità di trattamento tra le
imprese che gestiscono attività riconducibili alla previsione
dell'art. 19 medesimo e le imprese in genere, in quanto soltanto le
prime sono retroattivamente soggette a provare documentalmente
l'inesistenza di una pregressa traslazione dei tributi a carico di
terzi, mentre le altre sono tenute semplicemente a provare l'indebito;
l'art. 24 Cost., in quanto la norma censurata introduce, anche per il
passato, una modificazione delle condizioni oggettive dell'azione di
ripetizione e una parallela modificazione del trattamento probatorio
dell'azione medesima, Così incidendo negativamente sulla garanzia
della tutela giurisdizionale dei diritti;
4. - in uno dei giudizi introdotti con le ordinanze in epigrafe si
è costituita una parte privata, che chiede che la Corte dichiari,
sulla base delle considerazioni svolte dalla Cassazione,
l'illegittimità della norma censurata;
5. - il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nei
presenti giudizi per tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, dopo
aver rilevato che nei casi di specie non ricorrerebbero gli estremi per
ordinare la restituzione degli atti ai giudici a quibus, come disposto
con ordinanza n. 118 del 1985 per analoghi giudizi promossi dal
Tribunale di Firenze, conclude per l'infondatezza della questione
sollevata.
Considerato che:
1. - i giudizi, data l'identità delle questioni, possono essere
riuniti e congiuntamente decisi;
2. - il giudice a quo fa riferimento a tasse su importazioni da
Paesi aderenti all'Accordo GATT;
3.- sulla base della sentenza n. 113/85, il giudice rimettente è
però tenuto a delibare - prima di tutto, in punto di rilevanza - se
l'illegittimità del tributo riscosso, pur dove esso gravi su merci
importate da paesi fuori dall'area della CEE, possa comunque farsi
risalire ad un regolamento del Mercato Comune: nel senso che si tratti
di tasse di effetto equivalente al dazio doganale anche nella sfera
degli scambi extra-comunitari (cfr. sent. n. 177/81);
4.- secondo la sopra citata pronunzia del 1985, spetta infatti al
giudice stabilire se nei casi da cui deriva la presente questione
vadano applicate le prescrizioni dell'ordinamento comunitario che
concernono specificamente la disciplina del rimborso delle tasse
percette in violazione di tale ordinamento, e il relativo regime
probatorio, con specifico riferimento all'ipotesi della traslazione
dell'onere fiscale dall'importatore ad altri soggetti; giacché, se
Così fosse, la questione posta alla Corte risulterebbe inammissibile,
in quanto proposta con riguardo a disposizioni della legge interna, la
cui applicazione nel giudizio a quo resta, per le ragioni spiegate
nella sentenza n.170 del 1984, necessariamente esclusa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Corte di Cassazione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:28 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte