Ordinanza n. 28/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/01/1988 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4d.P.R. 634/1972
- art. 11d.P.R. 634/1972
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, punti 1 e
1- bis, della tabella All. A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634
(Disciplina dell'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa
il 19 luglio 1984 dalla Commissione tributaria di 1° grado di
Rovereto, iscritta al n. 11 del registro ordinanze 1985 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.119- bis dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza in data 19 luglio 1984, la Commissione
Tributaria di primo grado di Rovereto ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. a) nn. 1 e 1- bis,
della Tariffa All. A (parte prima) al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634
(Disciplina dell'imposta di registro), in riferimento agli artt. 3 e
53 Cost., nella parte in cui non sono previste, per i conferimenti di
immobili in società, le stesse riduzioni d'imposta disposte per i
trasferimenti immobiliari (che avvengono nel quinquennio);
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo
che la questione sia dichiarata infondata;
Considerato che il conferimento in società è atto
necessariamente diretto all'esercizio in comune di una attività
economica;
che, trattandosi di agevolazioni fiscali, compete alla
insindacabile discrezionalità del legislatore determinare quali
attività - sotto il profilo dei loro presupposti - vadano o meno
favorite e quindi incentivate;
che pertanto la questione, nei termini sopra prospettati, è
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
Integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, lett. a), nn. 1 e 1- bis, della Tariffa
All. A (parte prima) al d.P.R. 26 ottobre 1972 n.634 (Disciplina
dell'imposta di registro), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53
Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Rovereto con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:28 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte