Ordinanza n. 28/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/01/1989 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma,
n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (T.U. delle leggi concernenti
il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e
pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni) in relazione
all'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile promosso
con ordinanza emessa il 16 febbraio 1988 dal Pretore di Taranto nel
procedimento civile vertente tra Cavani Vincenzo e la Banca Popolare
Jonica ed altro, iscritta al n. 409 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 / prima
serie speciale dell'anno 1988;
Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che il Pretore di Taranto, con ordinanza in data 16
febbraio 1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 2, primo comma, n.
3, del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, nella parte in cui non prevede
la pignorabilità degli stipendi, salari e retribuzioni equivalenti
corrisposti dallo Stato, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni
credito vantato nei confronti del personale;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 878 del 1988, ha
già dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma sotto gli
stessi profili impugnata;
che quindi la questione ora sollevata va dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, n. 3, del
d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (T.U. delle leggi concernenti il
sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e
pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni), nella parte
in cui non prevede la pignorabilità degli stipendi, salari e
retribuzioni equivalenti corrisposti dallo Stato, fino alla
concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti del
personale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo in tale
parte con sentenza n. 878 del 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:28 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte