Ordinanza n. 28/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/02/2000 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10legge 167/1962
- art. 35legge 865/1971
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 39legge 2359/1865
- art. 5-bislegge 2359/1865
citata
- art. 5-bislegge 333/1992
- art. 3legge 549/1995
- art. 31legge 448/1998
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, settimo
comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire
l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e
popolare), nel testo introdotto dall'art. 35 della legge 22 ottobre
1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale
pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche
ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962,
n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per
interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale,
agevolata e convenzionata), promosso con ordinanza emessa il 25
febbraio 1998 dalla Corte d'appello di Catania nel procedimento
civile vertente tra la Coop. Edilizia "San Cristoforo" a r.l. e il
comune di Ragusa, iscritta al n. 618 del registro ordinanze 1998 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima
serie speciale, dell'anno 1998;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 novembre 1999 il giudice
relatore Riccardo Chieppa;
Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso in primo grado dal
comune di Ragusa contro una società cooperativa, e proseguito in
secondo grado da quest'ultima, avente ad oggetto la condanna al
pagamento del corrispettivo del diritto di superficie ceduto su aree
comprese nei piani di edilizia economica e popolare, la Corte
d'appello di Catania, con ordinanza del 25 febbraio-14 maggio 1998
(r.o. n. 618 del 1998), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, per violazione dell'art. 3 della Costituzione,
dell'art. 10, settimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167
(Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per
l'edilizia economica e popolare), nel testo introdotto dall'art. 35
della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
che la denunciata violazione del precetto costituzionale
riguarda, in particolare, la disposizione dell'art. 35, che commisura
il corrispettivo della concessione del diritto di superficie sulle
predette aree al costo sostenuto dal comune per la loro acquisizione,
con particolare riferimento al caso in cui tale costo è stato, a sua
volta, corrispondente all'indennità di esproprio calcolata sulla
base del valore di mercato del bene, ai sensi dell'art. 39 della
legge 25 giugno 1865, n. 2359;
che la controversia posta all'attenzione del giudice remittente
concerne il pagamento del corrispettivo dovuto proprio per la
concessione del diritto di superficie sulle aree comprese in un piano
di zona;
che nella convenzione stipulata tra la società cooperativa ed il
comune di Ragusa, ad integrazione ed "in sanatoria" dell'anticipato
affidamento del terreno, si era previsto, tra l'altro, l'obbligo
della società di corrispondere una somma pari al costo di
acquisizione sostenuto dal comune "nelle misure previste dalle
vigenti disposizioni in materia di espropriazione o in quelle altre
che saranno emanate in ossequio alla sentenza della Corte
costituzionale n. 5 del 1980";
che il giudice a quo ha osservato, in specie, che il comune
espropriante, in esito a separato giudizio, aveva corrisposto ai
proprietari espropriati la relativa indennità per un importo pari al
valore di mercato delle aree, per effetto del regime instauratosi a
seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale,
pronunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 5 del 1980,
delle norme della stessa legge n. 865 del 1971, che avevano ancorato
la misura dell'indennizzo al parametro del valore agricolo medio;
che la conseguenza di tale presupposto, ha proseguito la Corte
d'appello, in virtù del dettato dell'art. 35, che collega l'importo
del corrispettivo di cessione al costo di acquisizione delle aree, è
quella di obbligare la società assegnataria a pagare, a fronte della
cessione di un diritto reale limitato (quale il diritto di
superficie), la maggior somma corrispondente al valore di mercato
della piena proprietà del bene;
che la diversità tra il diritto di superficie a termine (sia
pure eventualmente fissato nel limite massimo di novantanove anni) e
la piena proprietà del bene confermerebbe, secondo il giudice a quo
l'esistenza di un'ingiustificata disparità di trattamento tra le
seguenti categorie di soggetti: da una parte, le persone e gli enti
che, per acquistare il diritto di superficie, ai sensi dell'art. 35
della legge n. 865 del 1971, hanno dovuto e devono ancor oggi pagare
un corrispettivo pari ad un'indennità di esproprio non inferiore al
valore di mercato (pieno) del bene (nel regime anteriore all'art.
5-bis del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8
agosto 1992, n. 359); dall'altra parte, tutti coloro che, operando in
regime di libero mercato, mediante pagamento della medesima somma e
senza aggravio sostanziale degli oneri economici, sono invece in
condizione di acquistare la piena proprietà dei terreni;
che questa disparità di trattamento, ha precisato la Corte
d'appello, concernerebbe solo quelle concessioni di superficie che
hanno assunto come parametro l'indennità di esproprio calcolata col
criterio del valore venale del terreno, di cui all'art. 39 della
legge 25 giugno 1865, n. 2359, poiché, a seguito dell'entrata in
vigore del nuovo criterio di cui all'art. 5-bis del d.-l. n. 333 del
1992, l'equilibrio tra commisurazione dell'indennizzo espropriativo e
corrispettivo della concessione superficiaria sarebbe nuovamente
garantito;
che un secondo profilo applicativo, che implicherebbe disparità
di trattamento rilevante ai fini dell'art. 3 della Costituzione, è
stato riscontrato dal giudice remittente con riferimento alle
situazioni disciplinate dal settimo comma e dodicesimo comma dello
stesso art. 35, i quali prevedono, oltre all'ipotesi della
concessione del diritto di superficie a termine, quella della
cessione in proprietà delle medesime aree;
che anche nel caso della cessione in proprietà la legge prevede
la commisurazione del corrispettivo ai costi di acquisizione delle
aree sostenuti dal comune, sicché ne risulterebbe un sistema
normativo di dubbia ragionevolezza, nel quale la somma dovuta per la
cessione delle aree è la medesima, sebbene diversi siano i diritti
reali (proprietà e superficie) ceduti su immobili compresi nello
stesso piano di zona;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
prospettato l'opportunità di restituire gli atti al giudice a quo
per rinnovare il giudizio sulla rilevanza della questione, ed,
inoltre, ne ha eccepito l'inammissibilità, in quanto sollevata con
riferimento ad una norma da ritenere ormai (implicitamente) abrogata,
per effetto delle disposizioni dettate dall'art. 3 della legge 28
dicembre 1995, n. 549 e dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, norme non oggetto di adeguata valutazione nell'ordinanza di
rimessione;
che, secondo la Presidenza del Consiglio, il combinato disposto
dell'ottavo comma, lettera a), e dodicesimo comma, dell'art. 35 della
predetta legge n. 865 del 1971, così come modificato dall'art. 3,
comma 63, della legge n. 662 del 1996, individuerebbe il
corrispettivo della concessione in diritto di superficie mediante
riferimento al "metro cubo edificabile", fissandone la misura massima
al 60% del prezzo di cessione dello stesso volume;
che - sempre secondo la Presidenza del Consiglio - l'art. 3,
comma 61, della legge n. 662 del 1996, provvedendo
all'interpretazione autentica dell'art. 3, settantasettesimo comma,
della legge n. 549 del 1995 stabilirebbe che tale ultima disposizione
debba intendersi nel senso che il prezzo delle aree (già concesse in
diritto di superficie ed ora trasferibili in proprietà ai sensi
dell'art. 3, settantacinquesimo comma, della legge n. 549 del 1995)
viene determinato dall'UTE in conformità all'art. 5-bis comma 1, del
d.-l. n. 333 del 1992, convertito in legge n. 359 del 1992, con la
conseguenza di una significativa modificazione (anteriore alla stessa
ordinanza di rimessione) della norma che il giudice a quo ha
sottoposto allo scrutinio di costituzionalità.
Considerato che l'ordinanza di rimessione omette del tutto di
valutare gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 3 della
legge 28 dicembre 1995, n. 549 e nell'art. 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662 (in particolare nei comma 61 e 63) - come sottolineato
dalla difesa del Presidente del Consiglio dei Ministri -, con la
conseguenza della mancanza di completa motivazione sulla rilevanza
della questione prospettata;
che, inoltre, l'ordinanza che ha sollevato la questione non
compie alcuna valutazione sulla portata della clausola della
convenzione stipulata tra la società cooperativa ed il comune in
ordine all'obbligazione assunta dalla società circa le somme da
corrispondere al comune per le spese di acquisizione dell'area
sostenute dallo stesso comune;
che pertanto è preliminare la dichiarazione di manifesta
inammissibilità della questione per omessa motivazione sulla
rilevanza in relazione alla normativa vigente alla data
dell'ordinanza di rimessione, a prescindere dalla considerazione che
le predette disposizioni hanno subito - con la sopravvenuta legge 23
dicembre 1998, n. 448, art. 31, comma 45-50 - una integrazione delle
facoltà di chi aveva ottenuto la concessione del diritto di
superficie, accompagnata da abrogazione di alcune delle disposizioni
soprarichiamate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 10, settimo comma, della legge
18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l'acquisizione di
aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare), nel testo
introdotto dall'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865
(Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme
sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni
alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29
settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi
straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e
convenzionata), sollevata in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dalla Corte d'appello di Catania con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2000.
Il Presidente: Vassalli
Il relatore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 febbraio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:28 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte