Ordinanza n. 280/1986
Altra decisione · depositata il 19/12/1986 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 219, terzo
comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 5 febbraio
1985 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Saccavino
Giannantonio, iscritta al n. 599 del registro ordinanze 1985 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6,1ª serie
speciale, dell'anno 1986.
Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1986 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza del 5 febbraio
1985, ha denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
l'illegittimità dell'art. 219, terzo comma, del codice penale, "nella
parte in cui non subordina il provvedimento di ricovero in una casa di
cura e di custodia dell'imputato condannato per delitto non colposo ad
una pena diminuita per infermità psichica al previo accertamento del
Giudice di esecuzione della persistente pericolosità sociale derivante
dall'infermità medesima al tempo della sua esecuzione";
e che, in particolare, il giudice a quo denuncia ingiustificata
disparità di trattamento: a) anzitutto, rispetto all'art. 204, terzo
comma, del codice penale, che, subordinando all'accertamento della
qualità di persona socialmente pericolosa l'esecuzione non ancora
iniziata delle misure di sicurezza aggiunte a pena non detentiva,
richiede l'"effettiva sussistenza della seminfermità e della
pericolosità sociale al momento dell'esecuzione della misura di
sicurezza e non soltanto quindi al momento della sua applicazione con
la sentenza di condanna"; b) rispetto agli artt. 204, secondo comma,
205, secondo comma, n. 2, e 222, primo comma, del codice penale,
dichiarati costituzionalmente illegittimi con sentenza n. 139 del 1982,
nella parte in cui non subordinano il provvedimento di ricovero in
ospedale psichiatrico giudiziario dell'imputato prosciolto per
infermità psichica al previo accertamento da parte del giudice della
cognizione o dell'esecuzione della persistente pericolosità sociale
derivante dall'infermità medesima al tempo dell'applicazione della
misura di sicurezza; c) rispetto agli artt. 204, secondo comma, 219,
primo e secondo comma, del codice penale, dichiarati costituzionalmente
illegittimi con sentenza n. 249 del 1983, nella parte in cui non
subordinano il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di
custodia dell'imputato condannato per delitto non colposo ad una pena
diminuita per cagione di infermità psichica al previo accertamento da
parte del giudice della persistente pericolosità sociale derivante
dall'infermità medesima, al tempo dell'applicazione della misura di
sicurezza;
considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, è
entrata in vigore la legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla
legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà), il cui art. 31 ha espressamente
abrogato con il primo comma l'intero art. 204 del codice penale,
inoltre stabilendo nel secondo comma che "Tutte le misure di sicurezza
personali sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha
commesso il reato è persona socialmente pericolosa";
che tali innovazioni normative rendono necessario restituire gli
atti al giudice a quo perché valuti se, ed eventualmente in quali
termini, la questione sollevata sia ancora rilevante.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI
CONSO - ETTORE GALLO - GIUSEPPE
BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO
DELL'ANDRO - GABRIELE PESCA TORE -
UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO
CASAVOLA - ANTONIO BALDASSARRE -
VINCENZO CAIANIELLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:280 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte