Ordinanza n. 280/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/03/1988 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 20legge 741/1981
usata come parametro
citata
- art. 2Codice penale
- art. 18legge 64/1974
- art. 1legge 741/1981
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge
10 dicembre 1981, n. 741 (Ulteriori norme per l'accelerazione delle
procedure per l'esecuzione delle opere pubbliche), e della legge
della Regione Sicilia 15 novembre 1982, n. 135 (Norme per
l'attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.
"Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione
delle opere pubbliche"), promosso con ordinanza emessa il 3 gennaio
1983 dal Pretore di Messina, iscritta al n. 422 del registro
ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 281 dell'anno 1983;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Pretore di Messina, con ordinanza del 3 gennaio
1983, emessa nel corso del procedimento penale a carico di Vinci
Salvatore ed altri, imputati della contravvenzione prevista dall'art.
18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, "per avere eseguito lavori
edilizi in parziale difformità della concessione senza averne
ottenuto, per tali difformità, la preventiva autorizzazione scritta
dell'Ufficio del Genio Civile", ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 25 della Costituzione, questione di legittimità: a)
dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, nella parte in cui
autorizza le regioni a definire con legge "modalità di controllo
successivo, anche con metodi a campione", ed a prevedere che in tal
caso "l'autorizzazione preventiva di cui all'art. 18 della legge 2
febbraio 1974, n. 64, non sia necessaria per l'inizio dei lavori"; b)
dell'intero testo della legge della Regione Sicilia 15 novembre 1982,
n. 135, emessa in attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre
1981, n. 741, nella parte in cui dispone che nei "comuni delle
province di Catania, Siracusa, Messina e Ragusa e nei comuni delle
province di Enna e Caltanissetta dichiarati sismici con decreto del
ministro dei lavori pubblici del 23 settembre 1981, ed elencati
all'art. 1 dello stesso decreto, nelle more dell'adeguamento degli
organici degli uffici del genio civile, e comunque sino alla data del
31 dicembre 1984, non è richiesta l'autorizzazione preventiva per
l'inizio dei lavori di cui all'art. 18 della legge 2 febbraio 1974,
n. 64";
che, secondo l'ordinanza di rimessione, "l'art. 20 legge 10
dicembre 1981 n. 741, facultando le Regioni a sancire la non
necessità di tale autorizzazione (e per conseguenza l'art. 1 della
citata legge della Regione Sicilia che ne costituisce appunto
l'attuazione), conferisce alle regioni medesime la facoltà di
abrogare una norma penale incriminatrice, violando il disposto
dell'art. 25 cpv. della Costituzione che, tra l'altro, configura una
riserva di legge statale per l'emanazione di norme penali
incriminatrici";
e che, stando al giudice a quo, risulterebbe violato anche il
principio di eguaglianza, "atteso che nelle Regioni che non intendono
avvalersi della facoltà conferita loro dalla predetta norma di legge
continua a sussistere una norma penale incriminatrice, inesistente
viceversa per altri cittadini abitanti in regioni che non danno
esecuzione alla norma di cui all'art. 20 della citata legge";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o
comunque non fondate;
considerato che, come risulta dal testo dell'ordinanza di
rimessione, il Pretore di Messina doveva giudicare di contravvenzioni
commesse fino, e non oltre, al 18 dicembre 1981, quando, cioè, le
due leggi impugnate non erano ancora entrate in vigore;
e che, avendo la legge della Regione Sicilia 15 novembre 1982,
n. 135, emanata in attuazione dell'art. 20 della legge statale 10
dicembre 1981, n. 741, natura di norma temporanea, il caso di specie,
dato il disposto dell'art. 2, quarto comma, del codice penale, va
risolto non in base al principio della retroattività della legge
penale più favorevole, sancito dal secondo comma dello stesso
articolo, bensì in base al principio dell'ordinaria irretroattività
delle leggi, sancito dall'art. 11, primo comma, delle Disposizioni
sulla legge in generale;
che, quindi, non potendo il giudice a quo fare concreta
applicazione delle norme censurate, la questione proposta è da
ritenere manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 10 dicembre
1981, n. 741 (Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per
l'esecuzione delle opere pubbliche), e della legge della Regione
Sicilia 15 novembre 1982 n. 135 (Norme per l'attuazione dell'art. 20
della legge 10 dicembre 1981, n. 741. "Ulteriori norme per
l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione delle opere
pubbliche"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della
Costituzione, dal Pretore di Messina con ordinanza del 3 gennaio
1983.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:280 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte