Ordinanza n. 280/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/05/1989 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.6, commi primo e
terzo, della legge della Regione Sicilia 21 agosto 1984, n.55 (Nuove
norme per la gestione del servizio di riscossione delle imposte
dirette in Sicilia), promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1988
dal Pretore di Trapani nel procedimento civile vertente tra Barraco
Michele e la SO.GE.SI., iscritta al n.8 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.4 prima serie
speciale dell'anno 1989;
Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che nel procedimento civile promosso da Michele Barraco
contro la s.p.a. SO.GE.SI, il Pretore di Trapani ha dichiarato
rilevante e non manifestamente infondata - in riferimento all'art. 17
lett. f) dello Statuto della Regione Siciliana nonché agli artt. 3 e
117 Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6,
commi primo e terzo, della legge regionale siciliana 21 agosto 1984
n. 55 (Nuove norme per la gestione del servizio di riscossione delle
imposte dirette in Sicilia) che, nel dettare la disciplina del
conferimento delle esattorie siciliane alla SO.GE.SI., ha subordinato
la conferma del personale in servizio presso le singole esattorie
alla condizione che lo stesso risulti iscritto, alla data del 31
dicembre 1983, al fondo di previdenza degli impiegati esattoriali ed
ha determinato il trattamento economico spettante al suddetto
personale "in relazione alla qualifica riconosciuta ad ogni
lavoratore ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali di
lavoro alla data del 31 dicembre 1983";
che, secondo il giudice rimettente, le norme censurate
modificherebbero in senso deteriore per i dipendenti la disciplina
contenuta nell'art.140 del testo unico 15 maggio 1963 n. 858, dove si
garantisce il mantenimento in servizio "senza soluzione di
continuità" - e quindi la prosecuzione del rapporto alle condizioni
esistenti - a tutto il personale che, alla scadenza o cessazione del
contratto di esattoria, risulti iscritto da almeno tre mesi al fondo
di previdenza degli impiegati esattoriali;
che, pertanto, le disposizioni regionali impugnate non si
uniformerebbero ai principi della normativa statale in violazione
dell'art. 17 lett. f) dello Statuto siciliano e dell'art. 117 Cost.;
che, infine - sempre ad avviso del giudice rimettente - le norme
censurate si porrebbero in contrasto anche con l'art. 3 Cost.,
riservando agli impiegati delle esattorie siciliane un trattamento
meno favorevole di quello riconosciuto agli impiegati delle altre
esattorie nazionali;
che, nessuna delle parti del giudizio a quo si è costituita né
ha spiegato intervento la Regione siciliana;
Considerato che la medesima questione è stata già dichiarata
manifestamente infondata da questa Corte con l'ordinanza n. 811 del
1988 e che non vengono addotti profili o argomentazioni
sostanzialmente diversi da quelli allora esaminati;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6, commi primo e terzo, della legge della
Regione siciliana 21 agosto 1984 n. 55, sollevata in riferimento
all'art. 17 lett. f) dello Statuto della Regione siciliana ed agli
artt. 117 e 3 della Costituzione dal Pretore di Trapani con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:280 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte