Ordinanza n. 280/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/06/1993 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 51 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
promosso con ordinanza emessa il 30 settembre 1992 dal Pretore di
Vicenza - Sezione distaccata di Arzignano nel procedimento penale a
carico di Panarotto Umberto ed altro, iscritta al n. 802 del registro
ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 aprile 1993 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di un processo penale il Pretore di Vicenza
- Sezione distaccata di Arzignano solleva, con l'ordinanza indicata
in epigrafe, questione di legittimità costituzionale dell'art. 51
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale, approvate con d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, in
riferimento agli articoli 24, secondo comma, 76, 97, primo comma e
101, secondo comma, della Costituzione;
che il giudice rimettente premette: che pubblico ministero e
difesa non hanno prestato il loro consenso alla verbalizzazione
riassuntiva, a norma dell'art. 567, comma 3, c.p.p., ed anzi hanno
chiesto la verbalizzazione integrale a mezzo trascrizione delle
registrazioni ovvero a mezzo stenotipia; che tale opzione per la
verbalizzazione integrale è giustificata in ragione della
delicatezza e della complessità del procedimento, non potendosi
ravvisare l'ipotesi del "contenuto semplice" o della "limitata
rilevanza" degli atti da documentare (ipotesi cui consegue l'adozione
della verbalizzazione in forma riassuntiva a norma dell'art. 140,
comma 1, c.p.p.); e che neppure ricorre, nel caso, l'ipotesi, prevista
dalla citata norma in via alternativa alla precedente, della
"contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di
ausiliari tecnici", giacché: a) l'ufficio a quo dispone dei
necessari strumenti di riproduzione; b) con gli ausiliari tecnici
(estranei all'amministrazione) è stato stipulato apposito contratto,
a norma dell'art. 51 disp. att. c.p.p., contratto la cui efficacia è
stata tuttavia sospesa a tempo indeterminato, con provvedimento del
capo dello stesso ufficio giudiziario, a causa del rifiuto di
registrazione di analoghi contratti da parte della Corte dei Conti;
che riguardo a tale ultimo profilo, in particolare, il giudice
rimettente espone le vicende amministrative che hanno originato
l'accennato rifiuto di registrazione di contratti con imprese esterne
per il servizio di documentazione tecnica degli atti processuali;
che, in punto di fatto, il giudice a quo adduce altresì
l'impossibilità di procedere a verbalizzazione integrale con il
sistema di scrittura manuale, data la quantità di imputati e
testimoni da interrogare ed esaminare, alla stregua di criteri di
esperienza maturati in procedimenti di analogo spessore; mentre assume, quale presupposto interpretativo della questione di
legittimità costituzionale, il dato per cui non è consentito dal
sistema processuale effettuare la verbalizzazione stenotipica o
comunque non manuale attraverso l'applicazione delle disposizioni in
tema di perizia (artt. 220 e seguenti del c.p.p.), a loro volta
richiamate, quanto a "forme, modi e garanzie" di espletamento,
dall'art. 268, comma 7, c.p.p., concernente la trascrizione delle
intercettazioni telefoniche;
che, tutto ciò premesso, il giudice a quo reputa in conclusione
che la norma dell'art. 51 delle norme di attuazione del c.p.p., nella
parte in cui appunto non consente al giudice - una volta rilevata
l'esigenza di avvalersi di personale tecnico esterno
all'amministrazione, e sempre che non siano "operanti" a tal fine
contratti con imprese esterne - di effettuare le riproduzioni
fonografiche o la verbalizzazione stenotipica (integrale) "con le
forme, i modi e le garanzie" previsti per l'espletamento delle
perizie (analogamente a quanto disposto dal richiamato art. 268,
comma 7, c.p.p.), si ponga in contrasto con i seguenti parametri
costituzionali:
1) art. 24, secondo comma, della Costituzione, per compressione
del diritto di "difendersi provando" giacché l'impossibilità del
ricorso a strumenti meccanici determinerebbe di necessità la
sospensione a tempo indeterminato del dibattimento;
2) art. 76 della Costituzione, in riferimento all'art. 2, comma
1, punto 8) della legge-delega per il c.p.p. n. 81 del 1987, per
contrasto con i criteri e principi ivi definiti, quali rilevati nella
sentenza n. 529 del 1990 della Corte costituzionale, circa la
necessità di salvaguardare la possibilità del giudice di avvalersi
della verbalizzazione integrale;
3) art. 97, primo comma, della Costituzione, poiché il buon
andamento dell'amministrazione della giustizia risulterebbe
ostacolato da una normativa che demanda all'iniziativa amministrativa
la possibilità - o meno - di effettuare la verbalizzazione integrale
con strumenti tecnici;
4) art. 101, secondo comma, della Costituzione, poiché anche
la esclusiva soggezione del giudice alla legge sarebbe compromessa
dal riferito condizionamento della forma di verbalizzazione all'
iniziativa amministrativa;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione, osservando
che il legislatore, nel prevedere la possibilità di avvalersi di
personale estraneo all'amministrazione per le varie forme di
documentazione di atti (redazione di verbali, trascrizione di quelli
stenotipici, riproduzioni fonografiche o audiovisive), ha stabilito,
con criterio razionale nell'ambito della discrezionalità ad esso
accordata, che l'opera di tale personale deve trovare fondamento
nella preventiva stipulazione di contratti a termine con imprese
specializzate, e che questa disciplina non lede in alcun modo le
norme costituzionali invocate;
Considerato che, come esposto nella stessa narrativa
dell'ordinanza di rimessione, lo svolgimento della verbalizzazione
dibattimentale in forma integrale e a mezzo di strumenti tecnici è
ostacolato dalle vicende che hanno determinato il capo dell'ufficio
giudiziario di cui fa parte il rimettente a sospendere l'efficacia
dei contratti appositamente stipulati con imprese specializzate
esterne all'amministrazione;
che questa conseguenza deriva dal più generale problema che ha
interessato i modi di approvazione di tali contratti in rapporto
all'inclusione, o meno, delle relative spese tra quelle "di
giustizia" a norma del r.d. 23 dicembre 1865 n. 2701;
che tale problema, manifestatosi in sede di controllo contabile
e di determinazioni amministrative circa l'imputazione delle spese in
argomento, non attiene all'ambito di applicazione della norma
processuale denunziata, il cui contenuto è rappresentato dalla
autorizzazione alla conclusione di contratti per la documentazione
degli atti processuali;
che sotto tale profilo le vicende amministrative accennate
risultano estranee alla verifica di legittimità costituzionale della
norma, costituendo rispetto a quest'ultima delle evenienze o degli
inconvenienti applicativi, estranei alla disciplina processuale della
verbalizzazione, che non possono trovare ingresso in sede di
sindacato di costituzionalità delle leggi (ord. n. 23 del 1993;
sentt. nn. 468, 333, 249 del 1992), ond'è che per questo aspetto la
questione è manifestamente inammissibile;
che, sotto altro profilo, la richiesta addizione normativa nel
corpo della disposizione attuativa del codice di procedura penale,
oltre a non costituire in alcun modo una soluzione costituzionalmente
obbligata a fronte degli inconvenienti lamentati, si basa
sull'asserita impossibilità di ricorrere alla verbalizzazione
manuale (e dunque sulla necessità di ricercare soluzioni normative
nuove ed ulteriori); mentre, al contrario, il fondamentale principio
della indefettibilità della funzione giurisdizionale impone in ogni
caso il ricorso a detta modalità di documentazione (ord. n. 23 del
1993 cit.), non essendo ammissibile, proprio alla stregua dei
principi costituzionali invocati, un impedimento dell'attività
giurisdizionale a causa degli accennati ostacoli di ordine
applicativo;
che, pertanto, anche sotto tale profilo si configura il rilievo
di manifesta inammissibilità della questione
proposta;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 51 del decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, recante le norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, sollevata, in
riferimento agli artt. 24, secondo comma, 76, 97, primo comma e 101,
secondo comma, della Costituzione dal Pretore di Vicenza - Sezione
distaccata di Arzignano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:280 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte