Ordinanza n. 280/1997
Altra decisione · depositata il 25/07/1997 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 15d.lgs. 470/1993
- art. 17d.lgs. 470/1993
- art. 18d.lgs. 470/1993
- art. 19d.lgs. 470/1993
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
Ministri, notificato il 10 settembre 1994, depositato in cancelleria
il 19 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del
decreto del presidente della Giunta provinciale di Bolzano del 28
giugno 1994, n. 23, recante "Regolamento per il recepimento delle
norme risultanti dalla disciplina dell'accordo intercompartimentale
relativo al triennio 1994-1996 per il personale della provincia di
Bolzano, enti da essa dipendenti, comuni comprensoriali e dei comuni
delle province di Bolzano" ed iscritto al n. 34 del registro
conflitti 1994;
Visto l'atto di costituzione della provincia autonoma di Bolzano;
Udito nell'udienza pubblica del 1 luglio 1997 il giudice relatore
Massimo Vari;
Ritenuto che, con ricorso regolarmente notificato e depositato, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato conflitto di
attribuzione nei confronti della provincia autonoma di Bolzano, in
relazione al decreto del presidente della Giunta provinciale 28
giugno 1994, n. 23 (Regolamento per il recepimento delle norme
risultanti dalla disciplina dell'accordo intercompartimentale
relativo al triennio 1994-1996 per il personale della provincia di
Bolzano, enti da essa dipendenti, comuni comprensoriali e dei comuni
della Provincia di Bolzano), reputato invasivo delle competenze dello
Stato, in quanto contrastante con gli artt. 15, 17, 18 e 19 del
decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;
che si è costituita in giudizio la provincia autonoma di
Bolzano, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile o,
comunque, respinto;
che il Presidente del Consiglio dei Ministri, con atto depositato
il 24 giugno 1997, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, essendo
venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio;
che, con atto depositato il 26 giugno 1997, la provincia autonoma
di Bolzano ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso;
Considerato che, ai sensi dell'art. 27 delle norme integrative per
i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso,
corredata dall'accettazione delle parti interessate, estingue il
processo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara estinto il processo in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:280 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte