Ordinanza n. 280/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/07/1998 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1753 del codice
civile promosso con ordinanza emessa l'11 aprile 1997 dal pretore di
Bassano del Grappa sul ricorso proposto da Stocco Armando ed altro
contro l'agenzia generale SAI di Vidale Giovanni Battista e Minicelli
Giorgio S.a.s. ed altro, iscritta al n. 508 del registro ordinanze
1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36,
prima serie speciale, dell'anno 1997;
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1998 il giudice
relatore Massimo Vari;
Ritenuto che il pretore di Bassano del Grappa con ordinanza emessa
l'11 aprile 1997 ed iscritta al r.o. n. 508 del 1997 - nel corso di
un giudizio civile promosso da due subagenti di assicurazione per
ottenere dal preponente il pagamento dell'indennità sostitutiva del
preavviso e dell'indennità di cessazione del rapporto - ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1753 del codice
civile, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, "nella parte
in cui consente alle norme collettive, agli usi o alle pattuizioni
individuali di derogare all'art. 1751 codice civile a sfavore del
subagente di assicurazione";
che, ad avviso del rimettente, la disposizione denunciata, nello
stabilire che le norme dettate in materia di agenzia dal codice
civile si applicano anche agli agenti di assicurazione, "in quanto
non siano derogate dalle norme corporative o dagli usi e in quanto
siano compatibili con la natura dell'attività assicurativa", avrebbe
invertito "l'ordine di precedenza stabilito dagli artt. 1, 7 e 8
delle preleggi", ponendo in posizione subordinata le norme
codicistiche e, conseguentemente, "declassando" l'art. 1751 cod. civ.
da norma imperativa a dispositiva, tanto da consentirne la deroga da
parte di disposizioni collettive, di usi e di pattuizioni
individuali;
che, secondo il giudice a quo, essendo l'art. 1753 cod. civ.
direttamente applicabile al rapporto di subagenzia assicurativa e
venendo in rilievo anche per tale rapporto "la ratio sottostante al
riconoscimento legislativo di un'indennità di scioglimento del
contratto", ne deriverebbe, proprio in virtù dei rilevati effetti
discriminatori della disposizione denunciata, una ingiustificata
disparità di trattamento del subagente di assicurazione rispetto ad
ogni altro agente o subagente;
che, a suo avviso, tale disparità di trattamento sarebbe da
"ritenersi giustificata" nei confronti dell'agente di assicurazione,
"figura che presenta peculiarità che la differenziano da quella
degli agenti operanti in diversi settori", mentre, "non altrettanto
può invece dirsi per i subagenti assicurativi".
Considerato che il giudice a quo nell'assumere, da un lato, la
applicabilità del denunciato art. 1753 cod. civ. anche ai subagenti
di assicurazione nega, poi, contraddittoriamente, la sussistenza, per
questi ultimi, di quella eadem ratio che dovrebbe, invece,
sorreggerne l'affermata applicabilità;
che, in questi termini, quella prospettata dal giudice a quo si
pone, in realtà, come mera questione interpretativa, da risolvere
sulla base dei canoni ermeneutici generali, e che, quindi, rimane
estranea al sindacato affidato alla Corte, alla quale non spetta,
infatti, valutare l'incertezza in ordine all'applicabilità delle
norme, bensì eliminare le norme eventualmente viziate;
che, quindi, la questione di costituzionalità sollevata dal
pretore di Bassano del Grappa è manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1753 del codice civile,
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore
di Bassano del Grappa con l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1998:280 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte