Ordinanza n. 280/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/06/1999 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 689/1981
usata come parametro
citata
- art. 81Codice penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con
ordinanza emessa il 16 ottobre 1998 dal pretore di Forlì, sezione
distaccata di Cesena, iscritta al n. 860 del registro ordinanze 1998
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima
serie speciale, dell'anno 1998.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 25 maggio 1999 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che con ordinanza in data 16 ottobre 1998 il pretore di
Forlì, sezione distaccata di Cesena, ha sollevato, in riferimento
all'articolo 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), nella parte in cui prevede il cumulo
giuridico delle sanzioni amministrative per la sola ipotesi di
concorso formale e non anche per l'ipotesi in cui gli illeciti
vengano commessi in modo continuato;
che, ad avviso del remittente, la controversia sottoposta al suo
giudizio, vertendo su una pluralità di violazioni dell'art. 14,
comma 2, del regolamento CEE 20 dicembre 1985, n. 3821, consistenti
nella mancata conservazione dei fogli di registrazione del
cronotachigrafo, costituirebbe un'ipotesi di concorso materiale di
illeciti, alla quale dovrebbe essere applicato, ai sensi dell'art. 8
della legge 24 novembre 1981, n. 689, il cumulo materiale delle
sanzioni;
che, secondo il giudice a quo, la disposizione censurata, non
consentendo, per gli illeciti amministrativi sottoposti al suo
giudizio, l'applicazione dell'istituto della continuazione (art. 81,
secondo comma, codice penale) contrasterebbe con l'art. 3 della
Costituzione, per la ingiustificata disparità di trattamento tra chi
è chiamato a rispondere di più reati e chi, viceversa, deve
rispondere di più illeciti amministrativi che, anche quando abbiano
natura dolosa, configurano, nella valutazione del legislatore,
ipotesi meno gravi;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente
inammissibile.
Considerato che questa Corte si è già pronunciata, su analoga
questione, una prima volta con l'ordinanza n. 421 del 1987, nella
quale ha rilevato che tra le due categorie di illeciti, per la loro
non omogeneità, non può essere effettuato alcun utile raffronto ai
fini della sollecitata estensione dell'istituto della continuazione,
previsto per i reati dall'articolo 81, secondo comma, cod. pen.,
anche agli illeciti amministrativi;
che, nelle successive ordinanze nn. 468 del 1989 e 23 del 1995,
questa Corte ha ulteriormente rilevato che l'accoglimento della
questione è precluso dalla discrezionalità che deve essere
riconosciuta al legislatore nel configurare il concorso tra
violazioni omogenee, o anche tra violazioni eterogenee;
che alla luce di tali considerazioni, in ordine alle quali il
remittente non prospetta alcun nuovo argomento che possa indurre a
una soluzione diversa, deve essere confermata la valutazione negativa
della questione, già più volte espressa;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'articolo
3 della Costituzione, dal pretore di Forlì, sezione distaccata di
Cesena, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:280 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte