Ordinanza n. 280/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/06/2002 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 1 e
1-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), promossi con ordinanze emesse il 30 luglio 2001 dal
giudice di pace di Sondrio, il 31 luglio 2001 dal giudice di pace di
Chiavenna e il 3 gennaio 2002 dal giudice di pace di Morbegno,
rispettivamente iscritte ai nn. 774 e 862 del registro ordinanze 2001
ed al n. 102 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 40 e 43, 1ª serie speciale, dell'anno
2001 e n. 12, 1ª serie speciale, dell'anno 2002.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2002 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che i Giudici di pace di Sondrio, Chiavenna e Morbegno,
con ordinanze emesse rispettivamente il 30 luglio 2001, il 31 luglio
2001 e il 3 gennaio 2002, hanno sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 214, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), per ritenuta
disparità di trattamento fra il destinatario di tali disposizioni,
cui incombe l'onere della prova che la circolazione del veicolo è
avvenuta contro la sua volontà, e il destinatario dell'art. 213,
comma 6, del medesimo decreto legislativo, che deve solo documentare
l'appartenenza del veicolo a persona estranea alla violazione
amministrativa per non vedersi applicata la sanzione della confisca;
che i giudici a quibus investiti di giudizi di opposizione
alla sanzione accessoria del fermo dell'autovettura irrogata per
violazione dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo n. 285 del
1992 (guida con patente di validità scaduta), si limitano ad
enunciare nelle motivazioni delle ordinanze di rimessione la suddetta
disparità di trattamento, specificando soltanto le ragioni per cui
ai ricorrenti necessitano i veicoli sottoposti a fermo
amministrativo;
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, concludendo per la inammissibilità o comunque
per l'infondatezza della questione;
che secondo la difesa erariale la questione sarebbe
inammissibile, in quanto posta in termini di mera ricezione delle
prospettazioni operate dalle parti private, con affermazione
apodittica della rilevanza e non manifesta infondatezza della
questione, senza alcuna specificazione degli elementi connotanti la
fattispecie e conseguente preclusione di ogni possibilità di
controllo;
che secondo l'Avvocatura la questione sarebbe comunque
infondata, non essendo possibile la comparazione tra confisca e fermo
amministrativo, anche in relazione ai diversi presupposti per
l'adozione dell'una o dell'altra misura.
Considerato che le ordinanze di rimessione risultano prive di
qualsiasi descrizione degli elementi connotanti le fattispecie
nonché di motivazione in ordine alla rilevanza della questione nei
giudizi a quibus;
che le ordinanze sono altresì prive di motivazione in ordine
alla non manifesta infondatezza della questione;
che simili ordinanze sono inidonee a dare valido ingresso al
giudizio di legittimità costituzionale (ex plurimis: ordinanze
n. 205 del 2002, n. 43 del 2002, n. 43 del 2001, n. 139 del 2000);
che, pertanto, la questione - sollevata nelle sopra citate
ordinanze - deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 1 e 1-bis del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dai
Giudici di pace di Sondrio, Chiavenna e Morbegno, con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Contri
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 giugno 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:280 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte