Ordinanza n. 281/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/11/1985 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 75/1958
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 1legge 39/1975
citata
- art. 3legge 75/1958
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 2,
della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione
della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione
altrui) promosso con l'ordinanza emessa il 18 dicembre 1981 dal
tribunale di Agrigento nel procedimento penale a carico di Gubisano
Giovanni ed altri iscritta al n. 899 del registro ordinanze 1983 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67 dell'anno
1984.
Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il giudice
relatore Oronzo Reale.
Ritenuto che con ordinanza in data 18 dicembre 1981 (n. 899 del
reg. ord. 1983) il tribunale di Agrigento sollevava questione
incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 2, della
legge 20 febbraio 1958, n. 75, nella parte in cui la detta norma
prevede il raddoppio della pena stabilita per le ipotesi indicate
nell'art. 3 della stessa legge ove il fatto sia commesso in danno di
persona minore degli anni ventuno, ma maggiore degli anni diciotto, per
pretesa violazione dell'art. 3 della Costituzione, atteso che, in forza
dell'art. 1 della legge 8 marzo 1975, n. 39, che ha determinato in
diciotto anni il raggiungimento della maggiore età, sarebbe
riscontrabile una irragionevolezza ingiustificata nel trattamento
sanzionatorio rispetto a reati commessi in danno di soggetti che, in
quanto maggiorenni, sarebbero ex lege capaci di autodeterminarsi
compiutamente, nonché irragionevole equiparazione della pena edittale
per i fatti commessi in danno di minori degli anni ventuno e in danno
di soggetti in stato di infermità o di minorazione psichica naturale o
provocata.
Considerato che identica questione è stata dichiarata infondata da
questa Corte con la sentenza n. 205 del 1982, cui è seguita una
pronuncia di manifesta infondatezza (ordinanza n. 82 del 1984);
che nell'ordinanza, peraltro antecedente alle ricordate pronunce di
questa Corte, non sono stati addotti motivi nuovi o diversi, tali da
indurre a modificare la surricordata giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, n. 2, della legge 20 febbraio 1958, n. 75,
sollevata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale
di Agrigento con l'ordinanza 18 dicembre 1981 di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:281 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte