Ordinanza n. 281/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/03/1988 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 204Codice penale
- art. 31legge 663/1986
citata
- art. 204legge 663/1986
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 102 e 109 del
codice penale, promosso con ordinanza emessa il 30 gennaio 1987 dalla
Corte di Appello di Venezia nel procedimento penale a carico di Lovo
Liliano, iscritta al n. 96 del registro ordinanze 1987 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 144, prima serie
speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che la Corte d'appello di Venezia, con ordinanza del 30
gennaio 1987, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità degli artt. 102 e 109 del
codice penale, perché "con l'art. 31" della legge 10 ottobre 1986,
n. 663, "abolitosi l'art. 204 C.P. e dispostosi che tutte le misure
di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui il
quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa, è
stato introdotto nell'ordinamento il principio della necessità
dell'accertamento concreto della pericolosità in ogni caso per il
quale è prevista l'applicazione delle misure di sicurezza personali,
e quindi anche nel caso previsto dagli artt. 102 e 109 C.P.";
e che, secondo il giudice a quo, "una diversa opinione
comporterebbe una ingiustificata diversità di trattamento tra colui
che si trova nelle condizioni di cui all'art. 102 C.P. e tutti gli
altri soggetti sottoponibili alle misure di sicurezza personali";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e
comunque non fondata;
Considerato che il giudice a quo - denunciando gli artt. 102 e 109
del codice penale solo per l'eventualità che tali norme fossero
interpretate nel senso che la dichiarazione di "abitualità presunta
dalla legge", anche dopo l'intervenuta abrogazione dell'art. 204
dello stesso codice ad opera del primo comma dell'art. 31 della legge
10 ottobre 1986, n. 663, debba essere preceduta dall'"accertamento
che colui che ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa"
(art. 31, secondo comma, della legge 10 ottobre 1986, n. 663) - ha
omesso di scegliere la norma da applicare nel caso concreto, così
proponendo la questione di legittimità costituzionale in via
meramente astratta ed ipotetica (v. sentenze n. 146 del 1985, n. 182
del 1984, n. 115 del 1983);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 102 e 109 del codice penale,
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte
d'appello di Venezia con ordinanza del 30 gennaio 1987.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:281 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte