Ordinanza n. 281/1997
Altra decisione · depositata il 25/07/1997 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 10legge 323/1996
- art. 27legge 425/1996
- art. 33Testo unico IVA
- art. 74Testo unico IVA
- art. 10Testo unico IVA
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto), promosso con ordinanza emessa il 14 marzo 1996
dalla Commissione tributaria di primo grado di Trieste sul ricorso
proposto da SOGEMAR s.r.l. contro l'Ufficio IVA di Trieste, iscritta
al n. 607 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno
1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1997 il giudice
relatore Massimo Vari;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 14 marzo 1996 (r.o. n. 607 del
1996) la Commissione tributaria di primo grado di Trieste ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione,
questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 44,
secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), che punisce l'omesso
versamento, in tutto o in parte, dell'ammontare dell'imposta sul
valore aggiunto relativa alle liquidazioni periodiche di cui agli
artt. 27 e 33 del menzionato d.P.R., con una pena pecuniaria da due a
quattro volte il tributo non versato o versato in meno;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato che ha
concluso per la infondatezza della questione;
Considerato che, dopo l'emanazione dell'ordinanza di rimessione, la
norma impugnata è stata abrogata con effetto retroattivo, dall'art.
10, comma 2, lettera a) numero 2, del d.-l. 20 giugno 1996, n. 323,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 425;
che l'omesso versamento, in tutto o in parte, dell'imposta
risultante dalle liquidazioni periodiche di cui agli artt. 27, 33 e
74, quarto comma, è da ritenere ora sanzionato, in base alla
modifica apportata al primo comma dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633, dall'art. 10, comma 2, lettera a) numero 1, del citato
decreto-legge n. 323 del 1996, con una soprattassa pari alla somma
non versata;
che, a seguito delle menzionate innovazioni legislative, gli atti
vanno restituiti al giudice rimettente, perché valuti l'incidenza
dello jus superveniens nel giudizio a quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di
primo grado di Trieste.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:281 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte