Ordinanza n. 281/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/06/1999 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 444Codice di procedura penale
- art. 129Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4
novembre 1998 dal Tribunale di Padova, iscritta al n. 57 del registro
ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di costituzione di Cortellazzo Antonio;
Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che il Tribunale di Padova, con ordinanza in data 4
novembre 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34,
comma 2, del codice di procedura penale, "nella parte in cui non
prevede l'incompatibilità del giudice del dibattimento, che abbia
precedentemente pronunciato sentenza di applicazione della pena ex
art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di altro soggetto, valutando
lo stesso fatto";
che il remittente riferisce che egli ha pronunciato, previa
separazione del processo, sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di
un concorrente nei medesimi reati di bancarotta documentale e di
bancarotta semplice ascritti anche agli imputati ora sottoposti al
suo giudizio;
che il giudice a quo precisa che alcuni dei suoi attuali imputati
rivestivano, secondo la contestazione, unitamente al "patteggiante"
la qualità di componenti del collegio sindacale della società
fallita, mentre tutti gli altri erano membri del consiglio di
amministrazione della medesima società;
che, secondo il remittente, poiché le imputazioni
riguarderebbero "atti collegiali" posti in essere, quali componenti
del collegio sindacale o quali membri del consiglio di
amministrazione, da tutti gli imputati, la condotta ascritta al
"patteggiante" sarebbe oggettivamente identica ed inscindibile da
quella degli attuali imputati, sicché non sarebbe possibile separare
le posizioni dei singoli e farne oggetto di autonoma valutazione;
che, pertanto, la sentenza di applicazione della pena emessa nei
confronti del coimputato, presupponendo l'accertamento negativo circa
la possibilità di pronunciare il proscioglimento ai sensi dell'art.
129 cod. proc. pen., comporterebbe una manifestazione di giudizio
anche nel merito dell'operato dell'intero collegio sindacale e della
condotta dei residui imputati ancora da giudicare;
che in difetto di una dichiarazione di illegittimità
costituzionale in parte qua dell'art. 34, comma 2, del codice di
procedura penale verrebbe violato il principio del giusto processo,
la cui latitudine sarebbe maggiore della questione decisa dalla
sentenza n. 371 del 1996 di questa Corte;
che si è costituito uno degli imputati del giudizio a quo,
rappresentato dal suo difensore munito di procura speciale, e ha
concluso per l'accoglimento della questione di legittimità
costituzionale prospettata, sottolineando che il giudice che ha già
pronunciato sentenza di applicazione della pena su richiesta nei
confronti di un concorrente avrebbe implicitamente riconosciuto che
non vi è prova positiva della insussistenza del fatto storico e
della sua qualificazione e sarebbe, quindi, "pregiudicato" in ordine
all'elemento oggettivo del fatto addebitato in concorso.
Considerato che il Tribunale di Padova dubita, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale
dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in
cui non prevede l'incompatibilità del giudice, che abbia pronunciato
sentenza di cui all'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di un
imputato di reato a titolo di concorso eventuale, a giudicare con il
rito ordinario altri concorrenti nel medesimo reato;
che nell'ordinanza è richiamata la sentenza n. 371 del 1996 di
questa Corte, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del
citato art. 34, nella parte in cui non prevede che non possa
partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che
abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza
nei confronti di altri soggetti nella quale la posizione di quello
stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già
stata comunque valutata;
che, secondo il giudice a quo, la logica sottesa alla sentenza n.
371 del 1996 comporterebbe che il giudice che si sia pronunciato in
un precedente giudizio sulla responsabilità di un concorrente sia
per ciò solo colpito da incompatibilità in relazione al processo
che venga successivamente celebrato nei confronti degli altri
concorrenti;
che questa Corte ha già precisato che adottare una sentenza di
applicazione della pena su richiesta nei confronti di un concorrente
nel reato non significa necessariamente esprimere valutazioni circa
la responsabilità degli ulteriori concorrenti estranei al processo
(ordinanza n. 127 del 1999);
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal
Tribunale di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:281 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte