Ordinanza n. 282/1997
Altra decisione · depositata il 25/07/1997 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 537/1993
usata come parametro
citata
- art. 10legge 556/1996
- art. 1d.lgs. 29/1993
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di
finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 14 febbraio 1996
dal tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra il
Cral-Atan e l'Azienda Tranvie e Autofilovie di Napoli (Atan),
iscritta al n. 899 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - prima serie speciale - n. 39
dell'anno 1996;
Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1997 il giudice
relatore Massimo Vari;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile promosso dal
Cral-Atan nei confronti dell'Azienda Tranvie e Autofilovie di Napoli
(Atan), per il pagamento di somme dovute a titolo di contributi
aziendali, il Tribunale di Napoli, con ordinanza 14 febbraio 1996
(r.o. n. 899 del 1996), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97, primo comma, della
Costituzione, dell'art. 9, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n.
537 (Interventi correttivi di finanza pubblica);
che, ad avviso del giudice rimettente, la disposizione impugnata,
nella parte in cui non ricomprende gli enti pubblici economici nel
generale divieto imposto alle amministrazioni pubbliche di erogare
contributi ad associazioni ed organizzazioni di pubblici dipendenti,
si pone in contrasto con "il generale principio di economicità ed
efficienza dell'azione amministrativa, espresso dall'art. 97, comma
1, della Costituzione", nonché con il principio di uguaglianza, di
cui all'art. 3 della Costituzione;
Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è
intervenuto il d.-l. 8 agosto 1996, n. 437 (Disposizioni urgenti in
materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità
dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di
fondi previdenziali e di contenzioso tributario), convertito nella
legge 24 ottobre 1996, n. 556, il cui art. 10, comma 1, ha modificato
la norma censurata prevedendo che il divieto per le amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n.
29, di attribuire risorse finanziarie o di impiegare pubblici
dipendenti in favore di associazioni ed organizzazioni di dipendenti
pubblici non si applica per le associazioni ed organizzazioni "aventi
natura previdenziale o assistenziale", nonché per "gli enti con
finalità assistenziali a favore del personale delle Forze armate,
delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";
che, inoltre, l'art. 10, comma 2, del citato decreto-legge ha
stabilito che le disposizioni del comma precedente "si applicano a
decorrere dal 1 gennaio 1994";
che, in relazione alla menzionata modifica legislativa, gli atti
vanno restituiti al giudice a quo, al quale spetta valutare
l'eventuale incidenza dello jus superveniens sul giudizio innanzi a
lui pendente, segnatamente sotto il profilo della perdurante
rilevanza o meno della sollevata questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Napoli, sezione
XI civile.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:282 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte