Ordinanza n. 282/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/07/1998 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 319, primo
comma, 318, primo comma, 645, primo comma, 638, primo comma, e 641,
primo comma del codice di procedura civile, promosso con ordinanza
emessa il 10 novembre 1997 dal giudice di pace di Stradella nel
procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo promosso da
Riccardi Elisa contro il Condominio "Emilia" di Stradella, iscritta
al n. 905 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno
1998;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1998 il giudice
relatore Fernanda Contri;
Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo il giudice di pace di Stradella ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questioni di
legittimità costituzionale: a) dell'art. 319, primo comma, del
codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede
espressamente che il convenuto deve proporre, a pena di decadenza,
con il suo primo atto difensivo le eventuali domande riconvenzionali;
b) dell'art. 318, primo comma, del codice di procedura civile, nella
parte in cui non prevede espressamente che la domanda, comunque
proposta, deve contenere anche l'invito al convenuto a costituirsi
entro l'udienza indicata, con l'avvertimento che la costituzione
oltre il termine implica la decadenza dal diritto di proporre le
eventuali domande riconvenzionali; c) dell'art. 645, primo comma, del
codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede
espressamente che l'opponente deve proporre nell'atto di opposizione,
a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali; d) degli
artt. 638, primo comma, e 641, primo comma, del codice di procedura
civile, nella parte in cui non prevedono l'avvertimento che
l'opponente deve proporre, a pena di decadenza, nell'atto di
opposizione le eventuali domande riconvenzionali;
che il rimettente, dopo aver sottolineato che l'avvertimento - in
ordine alle preclusioni e alle decadenze - esplica una essenziale
funzione nei confronti della parte non ancora costituita in giudizio,
sostiene la necessità di una declaratoria di illegittimità
costituzionale o dell'art. 311 cod. proc. civ., che impone
l'applicazione diretta delle norme che sanciscono decadenze e
preclusioni nel procedimento innanzi al tribunale, ovvero quantomeno
delle norme che non impongono espressamente un preciso obbligo di
informazione e di istruzione alle parti;
che, quanto al citato art. 311, il giudice a quo precisa di aver
già richiesto l'intervento della Corte e reitera le argomentazioni
svolte nella relativa ordinanza di rimessione;
che il rimettente sostiene che, per effetto dell'applicabilità
delle norme relative al giudizio davanti al tribunale, il convenuto
nel procedimento innanzi al giudice di pace deve proporre le
eventuali domande riconvenzionali, a pena di decadenza, nel primo
atto difensivo, il quale può essere rappresentato sia dalla comparsa
di risposta, che dal processo verbale redatto in udienza;
che la facoltà del convenuto di costituirsi in udienza e di
proporre verbalmente le proprie difese e le eventuali domande
riconvenzionali non significa che il medesimo sia sottratto alla
normativa di cui all'art. 167, secondo comma, cod. proc. civ.,
poiché nel procedimento innanzi al giudice di pace è consentito
soltanto un "irrilevante" differimento temporale del termine di
tempestiva costituzione del convenuto e di proposizione delle domande
riconvenzionali, indipendentemente dalla circostanza che la
costituzione avvenga anteriormente all'udienza ovvero nell'udienza
stessa, ex art. 319 cod. proc. civ;
che, ad avviso del rimettente, il mancato avvertimento circa
l'obbligo del convenuto di proporre le eventuali domande
riconvenzionali nel primo atto difensivo e circa le conseguenze della
tardiva costituzione determina una disparità di trattamento rispetto
alla posizione dell'attore, obbligato a proporre la domanda nel primo
atto scritto, e alla posizione del convenuto nel procedimento innanzi
al tribunale, il quale è espressamente avvertito della decadenza cui
va incontro se non si costituisce tempestivamente;
che sussisterebbe inoltre una violazione del diritto di difesa
del convenuto, il quale non è reso edotto dell'onere della
tempestiva costituzione per poter proporre eventuali domande
riconvenzionali;
che in forza delle medesime argomentazioni il giudice a quo
ritiene che anche nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo
l'opponente debba proporre a pena di decadenza le eventuali domande
riconvenzionali, dal momento che tale atto, con il quale l'opponente
contrasta la pretesa avversaria, è una vera e propria risposta alla
domanda contenuta nel ricorso per ingiunzione;
che, inoltre, solo il ricorrente-attore, convenuto in
riconvenzione, ha facoltà di costituirsi in udienza mediante la
proposizione anche orale delle proprie difese e di eventuali domande
riconvenzionali;
che pertanto l'art. 645 cod. proc. civ. si porrebbe in contrasto
con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non
prevede espressamente che l'opponente deve a pena di decadenza
proporre nell'atto di opposizione le eventuali domande
riconvenzionali;
che la violazione dei medesimi precetti costituzionali
sussisterebbe nella mancata previsione dell'avvertimento al convenuto
e all'opponente a decreto ingiuntivo nel giudizio davanti al giudice
di pace che devono proporre a pena di decadenza le eventuali domande
riconvenzionali, il primo costituendosi entro l'udienza di
comparizione fissata a norma dell'art. 316 cod. proc. civ. ed il
secondo con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
che, a parere del rimettente, dovrebbe dichiararsi la
illegittimità costituzionale, per violazione dei precetti di
eguaglianza e inviolabilità del diritto di difesa, anche degli artt.
638 e 641 cod. proc. civ., in quanto tali norme non impongono
espressamente un preciso obbligo di informazione e di istruzione alle
parti;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha
concluso per la inammissibilità o comunque per la infondatezza della
questione;
che, ad avviso dell'Avvocatura, l'esplicito richiamo alla
precedente questione di legittimità costituzionale dell'art. 311
cod. proc. civ., sollevata dal medesimo giudice a quo pone le due
questioni in rapporto di continuazione-subordinazione, sì che, una
volta decisa la questione pregiudiziale relativa all'art. 311,
sarebbe opportuno restituire gli atti al rimettente perché motivi in
ordine alla rilevanza della questione alla luce della sopravvenuta
decisione della Corte;
che la questione sarebbe poi infondata nel merito, poiché la
Corte, con la sentenza n. 154 del 1997, ha già avuto modo di
chiarire che non operano nel procedimento innanzi al giudice di pace
le preclusioni e le decadenze che nel rito davanti al tribunale sono
invece connesse agli atti introduttivi, trattandosi di procedimento
caratterizzato dalla massima semplificazione delle forme;
che, con la decisione n. 110 del 1997, la Corte ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 318 cod. proc. civ., nella
parte in cui non prevede che l'atto introduttivo debba contenere
l'indicazione della scrittura privata che l'attore offre in
comunicazione, così precisando il limite di razionalità e
conformità a Costituzione della scelta del legislatore a favore di
una procedura non formale;
che le questioni sollevate in relazione al giudizio monitorio e
all'opposizione a decreto ingiuntivo non riguardano, a parere della
difesa erariale, il tema della preclusione o della decadenza
processuale, in quanto attengono alla sostanziale contestazione della
pretesa.
Considerato che il rimettente solleva le indicate questioni
sostenendo che, nel giudizio a quo, la parte opposta non ha
accettato il contraddittorio sulla domanda riconvenzionale
dell'opponente, in quanto tardivamente proposta;
che, invece, come emerge chiaramente dall'ordinanza di
rimessione, la parte opposta ha contestato nel merito la nuova
richiesta formulata dall'opponente dopo la costituzione, ritenendola
estranea all'oggetto del giudizio, ma non ha in alcun modo eccepito
la decadenza dell'opponente dalla proposizione tardiva della domanda
riconvenzionale;
che la valutazione del giudice rimettente in ordine alla
rilevanza delle questioni è quindi palesemente erronea, essendo
contraddetta dagli atti;
che in difetto di una espressa eccezione di parte in ordine alla
inammissibilità della domanda riconvenzionale tardivamente proposta,
la quale non è rilevabile d'ufficio, le questioni relative al
termine di proposizione delle dette domande risultano sollevate in
modo del tutto astratto;
che la corretta instaurazione del giudizio costituzionale postula
l'esistenza di un effettivo e concreto rapporto di strumentalità fra
la risoluzione della questione di legittimità costituzionale e la
definizione del giudizio principale, il quale rapporto, invece, per
le anzidette ragioni, è assente nella fattispecie;
che, pertanto, le questioni devono dichiararsi manifestamente
inammissibili.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 319, primo comma, 318, primo
comma, 645, primo comma, 638, primo comma, e 641, primo comma, del
codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e
24 della Costituzione, dal giudice di pace di Stradella con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1998:282 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte