Ordinanza n. 283/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/07/1998 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 154 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso
con ordinanza emessa il 9 maggio 1997 dalla Sezione disciplinare del
Consiglio superiore della magistratura nel procedimento disciplinare
a carico di Bulfamante Giovanni, iscritta al n. 561 del registro
ordinanze 1997, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1997;
Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1998 il giudice
relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che a seguito dell'incolpazione elevata a carico di un
magistrato ordinario, poiché - risultato in minoranza nel collegio e
ciò nonostante incaricato di redigere un'ordinanza de libertate -
avrebbe adottato una motivazione in contrasto con il dispositivo, la
Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 21 e 101, secondo comma,
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 154 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale);
che ad avviso del rimettente va censurato l'art. 154, nella parte
in cui non prevede che il presidente scelga l'estensore della
motivazione fra i componenti che abbiano contribuito a formare la
maggioranza del collegio, come avviene nel processo civile ai sensi
dell'art. 118 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
(Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e
disposizioni transitorie);
che la questione sarebbe rilevante nel giudizio disciplinare,
perché il suo esito dipenderebbe dall'ambito di applicazione
dell'art. 154 del decreto legislativo n. 271 del 1989 e, in
particolare, dall'assenza (anche nel processo penale) d'una
disposizione analoga a quella contenuta nel citato art. 118 del regio
decreto n. 1368 del 1941, che consente al magistrato dissenziente di
rifiutarsi di redigere la motivazione d'una decisione in contrasto
con la propria convinzione.
Considerato che viene all'esame della Corte, in riferimento agli
artt. 3, 21 e 101, secondo comma, della Costituzione, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 154 del decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, "nella parte in cui non prevede che la scelta
dell'estensore sia fatta dal presidente tra i componenti del collegio
che abbiano espresso voto conforme alla decisione", con ciò
ponendosi in contrasto con la corrispondente previsione
processualcivilista, di cui all'art. 118 del regio decreto n. 1368
del 1941;
che l'ordinanza di rimessione non motiva come l'eventuale
pronuncia di illegittimità costituzionale possa incidere
sull'addebito disciplinare contestato all'incolpato, addebito che il
giudice a quo non illustra, peraltro, in punto di diritto;
che, d'altronde, l'art. 154, comma 2, del codice di procedura
penale prevede una forma di cautela circa la riconducibilità della
motivazione alla volontà collegiale (consegna della minuta al
presidente e sua lettura al collegio), di cui non si dà conto
nell'ordinanza di rimessione, sia in fatto sia in diritto;
che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 154 del decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 21 e 101, secondo comma, della
Costituzione, dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore
della magistratura, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1998:283 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte