Ordinanza n. 283/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/07/2001 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 167, secondo
comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa
il 29 marzo 2000 dal giudice istruttore presso il tribunale di Roma
nel procedimento civile vertente tra Gasbarro Bianca Rita e Conforte
Antonio ed altra, iscritta al n. 747 del registro ordinanze 2000 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, 1ª serie
speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente della Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 giugno 2001 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che il giudice istruttore presso il tribunale di Roma,
con ordinanza emessa il 29 marzo 2000, ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 167, secondo comma, del codice di procedura
civile, nella parte in cui non prevede che il convenuto debba
proporre a pena di decadenza le eventuali domande nuove;
che, come precisa il rimettente, il giudizio, il quale ha ad
oggetto il risarcimento dei danni cagionati in un incidente stradale
da un veicolo privo di assicurazione, è stato instaurato nei
confronti del responsabile del sinistro e dell'impresa assicuratrice
designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada; che la
società assicuratrice, costituitasi alla prima udienza, ha formulato
domanda di regresso nei confronti del convenuto rimasto contumace,
chiedendo l'autorizzazione a notificare a quest'ultimo la comparsa di
risposta contenente la predetta domanda; che tale istanza era stata
respinta da esso giudice, in quanto la convenuta, costituitasi
tardivamente, era decaduta dalla facoltà di proporre domande; che la
convenuta assicurazione aveva chiesto la revoca dell'ordinanza,
rilevando che il regime delle preclusioni non può trovare
applicazione al di fuori delle tassative ipotesi per cui è stabilito
e che l'azione di regresso, riconducibile alla surrogazione legale
prevista dall'art. 1203, n. 5, del codice civile, non si configura
diversamente dalla domanda già proposta dall'attrice né costituisce
una controdomanda, essendo diretta ad ottenere l'attribuzione del
medesimo diritto del danneggiato;
che il giudice a quo, dopo aver affermato che la domanda di
regresso, proposta dall'assicurazione nei confronti del convenuto,
deve qualificarsi nuova rispetto a quella dell'attrice, quantomeno
sotto il profilo soggettivo, osserva che la novella introdotta dalla
legge n. 353 del 1990 delinea un sistema ispirato ai principi di
immediatezza e concentrazione del processo, nel quale fin dalla prima
udienza di comparizione il thema decidendum deve essere definito;
che, ad avviso del rimettente, solo se si applicasse alle
domande nuove la disciplina dell'art. 167 cod. proc. civ. si potrebbe
raggiungere il risultato voluto dal legislatore, evitando che la
proposizione di tali domande nuove in corso di causa possa
compromettere la sollecita definizione di quelle originarie;
che tuttavia l'art. 167, secondo comma, cod. proc. civ.
disciplina soltanto la proposizione delle domande riconvenzionali,
non già di quelle nuove, sì che è necessario, ad avviso del
giudice a quo, sollevare questione di legittimità costituzionale
della predetta disposizione, per contrasto con l'art. 3 della
Costituzione, nella parte in cui non prevede che il convenuto debba
proporre le eventuali domande nuove a pena di decadenza;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, in quanto
l'esistenza di preclusioni per la proposizione di domande nuove si
deve desumere dalla interpretazione sistematica delle norme.
Considerato che dall'ordinanza di rimessione si rileva come il
giudice a quo, con il provvedimento di cui è stata chiesta la
revoca, si sia pronunciato ed abbia già risolto in via
interpretativa la questione afferente al termine per la proposizione
di domande nuove da parte del convenuto, mostrando ancora nella detta
ordinanza di condividere la tesi sostenuta da autorevole dottrina in
ordine all'applicabilità dell'art. 167 cod. proc. civ. a casi come
quello di specie;
che il dubbio di legittimità costituzionale appare perciò
prospettato dal rimettente non già perché non sia altrimenti
possibile definire la controversia quanto piuttosto per ottenere
indirettamente da questa Corte un avallo a favore della
interpretazione dal medesimo assunta nel precedente provvedimento,
oltre che ai fini delle future decisioni;
che la questione è pertanto manifestamente inammissibile
(ordinanza n. 466 del 2000).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 167, secondo comma, del codice
di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal giudice istruttore presso il tribunale di Roma con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:283 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte