Ordinanza n. 284/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/09/1983 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma
primo, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori),
promosso con ordinanza emessa il 1 febbraio 1978 dal pretore di
Portoferraio sul ricorso proposto da Franchini Franco contro s.p.a.
S.I.P., iscritta al n. 330 del registro ordinanze 1978 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 271 del 1978;
visti l'atto di costituzione della s.p.a. S.I.P. e l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice
relatore Oronzo Reale.
Ritenuto che, con l'ordinanza di cui in epigrafe, il pretore di
Portoferraio ha sollevato questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
prospettando il dubbio che la citata norma sia costituzionalmente
illegittima nella parte in cui prevede che i lavoratori dipendenti
eletti consiglieri comunali hanno diritto a permessi retribuiti per
espletare i loro compiti. Si assume che la citata disposizione
contrasterebbe:
1) con l'art. 3 e con l'art. 53 Cost., in quanto attribuirebbe un
carico economico particolare ad una sola categoria di cittadini (i
datori di lavoro), in conseguenza dell'espletamento, da parte di
lavoratori dipendenti, di una carica pubblica;
2) con l'art. 3 Cost. in ragione di ingiustificata ed irrazionale
disparità di trattamento riservata ai lavoratori subordinati eletti
alla carica di consiglieri comunali o provinciali rispetto ai
lavoratori autonomi che ricoprono le stesse cariche. Solo ai primi,
infatti, verrebbe sostanzialmente garantita, sia pur ponendo l'onere
relativo a carico del datore di lavoro, la possibilità di espletare il
mandato senza risentirne un danno economico, nonostante che anche per
molti lavoratori autonomi la sospensione della propria attività
lavorativa per il tempo necessario all'esercizio delle pubbliche
funzioni comporti un pregiudizio economico altrettanto grave e non
eliminabile;
3) con l'art. 3 Cost. in quanto vi sarebbe ingiustificata disparità
di trattamento tra i lavoratori dipendenti privati eletti consiglieri
comunali, i quali hanno diritto a permessi retribuiti per espletare i
compiti derivanti da tale loro incarico pubblico solo per il tempo
strettamente necessario all'espletamento del loro mandato, ed i
lavoratori subordinati privati eletti sindaci od assessori, i quali
hanno diritto a permessi non retribuiti per almeno trenta ore mensili,
senza limitazione alcuna circa l'uso dei medesimi;
4) con il terzo comma dell'art. 51 Cost., nella parte in cui prevede
che i lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale o
provinciale sono autorizzati ad assentarsi dal servizio solo per il
tempo "strettamente necessario" all'espletamento del mandato.
Considerato che con la sentenza n. 193 del 1981, peraltro successiva
all'emanazione dell'ordinanza del pretore di Portoferraio, la Corte
aveva già esaminato il problema della costituzionalità dell'art. 32
della legge n. 300 del 1970 in relazione a tutti i parametri invocati,
giungendo ad una pronunzia di infondatezza.
Che, in particolare, per quanto attiene alla questione ricordata sub
2), e concernente la pretesa disparità di trattamento in danno dei
lavoratori autonomi rispetto ai lavoratori subordinati eletti
consiglieri comunali, la Corte, con la sentenza citata, aveva escluso
che vi fosse, in relazione all'art. 3 Cost., illegittimità
costituzionale della disposizione impugnata, osservando che "il
sacrificio di tempo per adempiere le funzioni pubbliche, altrimenti
utilizzabile in attività economicamente produttive, è richiesto sia
ai lavoratori dipendenti che a quelli autonomi", motivazione questa che
consente di dichiarare la manifesta infondatezza della questione come
oggi proposta.
Che, per quanto attiene alla questione sub 3) il quesito era già
stato posto, in termini sostanzialmente analoghi, dall'ordinanza n. 379
del Reg. Ord. 1978, e ritenuto infondato dalla Corte con ampia
motivazione comprendente anche il rilievo che ai sindaci ed agli
assessori dei comuni con popolazione superiore ai trentamila abitanti
(o capoluoghi di provincia) la legge assegna una specifica indennità
mensile; ed estesa altresì alla considerazione che il legislatore non
ha favorito né i consiglieri comunali né i sindaci e gli assessori,
"perché tutti, in quanto consiglieri, hanno diritto alla retribuzione
da parte del datore di lavoro del tempo necessario all'espletamento del
mandato di consigliere; perché i sindaci di tutti i comuni e gli
assessori dei comuni nei quali la funzione ha maggiore importanza
usufruiscono di una indennità mensile cui si aggiunge la indennità di
presenza alle sedute del consiglio"; e che, da tale motivazione, emerge
chiaramente la manifesta infondatezza anche di tale questione.
Che, ancora, per ciò che attiene alla censura concernente la
constatazione che la legge impugnata assicura la retribuzione ai
consiglieri comunali solo per il tempo "strettamente necessario"
all'espletamento del loro mandato, la Corte, sempre nella citata
sentenza, ha ribadito che l'art. 51 Cost. stabilisce che il lavoratore
chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo
necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro,
ma non che abbia anche il diritto alla remunerazione del periodo di
assenza dal lavoro; e che da ciò discende che sussiste tuttavia la
discrezionalità del legislatore ordinario nello stabilire se il tempo
impiegato nella funzione pubblica elettiva debba o meno essere
remunerato in tutto o in parte, dal datore di lavoro o dalla
collettività; che, pertanto, la ratio di tale motivazione consente di
dichiarare manifestamente infondata anche tale questione.
Che, infine, per ciò che attiene alla questione ricordata sub 1), la
Corte ha puntualmente, sempre con la più volte citata sentenza n. 193
del 1981, esaminato il quesito, giungendo ad una pronuncia di
infondatezza, che non può in questa sede essere modificata, in quanto,
sul punto, non vengono prospettati motivi nuovi o comunque tali da
indurre la Corte stessa a modificare la propria giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
sollevate con riferimento agli artt. 3, 51 e 53 della Costituzione dal
pretore di Portoferraio con l'ordinanza in data 1 febbraio 1978 di cui
in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 settembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:284 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte