Ordinanza n. 284/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/03/1988 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10legge 1760/1928
usata come parametro
citata
- art. 87legge 689/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge
5 luglio 1928, n.1760 (Provvedimenti per l'ordinamento del credito
agrario), promosso con ordinanza emessa il 7 luglio 1987 dal Pretore
di Codogno, iscritta al n. 518 del registro ordinanze 1987 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima
serie speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di
Codogno dubita, in riferimento all'art. 3 Cost., della legittimità
costituzionale dell'art. 10 della legge 5 luglio 1928, n. 1760,
assumendo che darebbe luogo a violazione del principio d'uguaglianza
il prevedere la perseguibilità d'ufficio del reato di deterioramento
o distrazione di oggetti sottoposti a privilegio per credito agrario
e, viceversa, la perseguibilità a querela di parte del reato di
sottrazione di beni sottoposti a pignoramento o sequestro civile
(art. 388, terzo comma, c.p., nel testo sostituito con l'art. 87
della legge 24 novembre 1981, n. 689);
Considerato che la medesima questione è stata già dichiarata
manifestamente infondata con l'ordinanza n. 294 del 1987 e che non
vengono prospettati argomenti o profili nuovi;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10 della legge 5 luglio 1928, n. 1760,
sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Codogno con
ordinanza del 7 luglio 1987 (r.o. 518/87).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 25 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:284 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte