Ordinanza n. 284/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/07/1998 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato, sollevato, con ricorso depositato il 20 marzo
1998, dal deputato al Parlamento Vittorio Sgarbi, iscritto al n. 92
del registro ammissibilità conflitti, nei confronti del pretore di
Roma, sezione quinta civile;
Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1998 il giudice
relatore Guido Neppi Modona;
Ritenuto che con ricorso in data 16 marzo 1998 il deputato Vittorio
Sgarbi espone che, a seguito di una sentenza di condanna per il
delitto di diffamazione pronunciata dal pretore di Palmi il 6 marzo
1995, con la quale era stato disposto anche il pagamento di una
provvisionale immediatamente esecutiva in favore della parte civile,
questa aveva iniziato nei suoi confronti una procedura esecutiva
avanti al pretore di Roma;
che il ricorrente lamenta che, malgrado nelle more del
procedimento la Camera dei deputati avesse affermato, con
deliberazione in data 22 ottobre 1997, l'insindacabilità delle
opinioni da lui espresse, il giudice dell'esecuzione della Pretura di
Roma, pur prendendo atto della decisione del Parlamento, con
provvedimento del 21 gennaio 1998 aveva rifiutato non solo di
dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva, ma anche di
disporne la sospensione;
che il ricorrente chiede pertanto: che la Corte costituzionale
voglia "dichiarare l'esistenza... di un conflitto tra i poteri dello
Stato, avviando la procedura necessaria a dirimere tale conflitto";
che, in attesa della decisione, il Presidente della Corte
costituzionale sospenda qualsiasi procedura esecutiva avviata nei
suoi confronti "in relazione alle opinioni... oggetto della
deliberazione d'insindacabilità"; che comunque la Corte voglia
dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva per inesistenza del
titolo;
che, successivamente alla presentazione del presente ricorso, la
Corte di cassazione con sentenza in data 6 maggio 1998 ha annullato
senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria
del 28 marzo 1996, confermativa della sentenza del pretore di Palmi
del 6 marzo 1995, per "l'improcedibilità dell'azione penale avendo
il ricorrente agito nell'esercizio delle funzioni parlamentari".
Considerato che l'attribuzione che può essere difesa mediante lo
strumento del conflitto costituzionale è la potestà riconosciuta
alla Camera di dichiarare che le opinioni espresse da un proprio
componente rientrano nella sfera dell'insindacabilità a norma
dell'art. 68, primo comma, della Costituzione (cfr. sentenze n. 265
del 1997, n. 443 del 1993 e n. 1150 del 1988);
che quindi l'organo costituzionale legittimato a sollevare il
conflitto con l'autorità giudiziaria è esclusivamente la Camera di
appartenenza, e non anche il singolo parlamentare (v. ordinanza n.
177 del 1998);
che la posizione soggettiva del parlamentare, dopo che sia
intervenuta la deliberazione di insindacabilità della Camera a norma
dell'art. 68, primo comma, Cost., non rimane priva di tutela anche
ove l'autorità giudiziaria continui a procedere;
che il membro del Parlamento può infatti ricorrere ai rimedi
endoprocessuali previsti dall'ordinamento per ottenere che - salva la
facoltà dell'autorità giudiziaria di sollevare a sua volta
conflitto di attribuzione davanti a questa Corte (v. sentenza n. 265
del 1997) - lo stesso organo procedente o altre istanze giudiziarie
prendano atto della deliberazione parlamentare di insindacabilità e
ne traggano le relative conseguenze; il che è proprio quanto si è
verificato nella vicenda in esame, avendo la Corte di cassazione, in
accoglimento del ricorso presentato dal deputato Sgarbi, dichiarato
l'improcedibilità dell'azione penale per avere il ricorrente agito
nell'esercizio delle funzioni parlamentari e annullato senza rinvio
la sentenza che costituiva il titolo dell'azione esecutiva promossa
contro il ricorrente;
che il conflitto di attribuzione sollevato dal deputato Vittorio
Sgarbi va pertanto dichiarato inammissibile per mancanza di
legittimazione attiva.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal
deputato al Parlamento Vittorio Sgarbi nei confronti del pretore di
Roma, sezione quinta civile, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1998:284 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte