Ordinanza n. 284/2001
Altra decisione · depositata il 23/07/2001 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7d.lgs. 443/1992
- art. 14legge 395/1990
- art. 1d.l. 479/1996
usata come parametro
citata
- art. 4d.l. 325/1987
- art. 1d.lgs. 200/1995
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1,
lettera d), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443
(Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a
norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395),
come modificato dall'art. 1, comma 7, del d.l. 13 settembre 1996,
n. 479 (Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione
penitenziaria, per il servizio di traduzione dei detenuti e per
l'accelerazione delle modalità di conclusione degli appalti relativi
agli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria),
convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1996, n. 579
(Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 13 settembre 1996,
n. 479, recante provvedimenti urgenti per il personale
dell'Amministrazione penitenziaria, per il servizio di traduzione dei
detenuti e per l'accelerazione delle modalità di conclusione degli
appalti relativi agli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e
Calabria), promossi con tre ordinanze emesse il 23 giugno, il
7 luglio e il 23 giugno 1999 dal tribunale amministrativo regionale
del Lazio, rispettivamente iscritte ai nn. 615, 644 e 645 del
registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 44 e 48, 1ª serie speciale, dell'anno 1999.
Visti gli atti di costituzione di Costantino Claudio e di
Sangineto Vincenzo e Soru Antonio, nonché l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 3 luglio 2001 il giudice relatore
Fernanda Contri;
Uditi l'avvocato Lorenzo Carini per Costantino Claudio e
l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto che il tribunale amministrativo regionale del Lazio, con
tre ordinanze di analogo contenuto - due delle quali emesse il
23 giugno 1999, l'altra il 7 luglio 1999 - ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera d) del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del
personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14,
comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), come modificato
dall'art. 1, comma 7, del d.l. 13 settembre 1996, n. 479
(Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione
penitenziaria, per il servizio di traduzione dei detenuti e per
l'accelerazione delle modalità di conclusione degli appalti relativi
agli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria),
convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1996, n. 579
(Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 13 settembre 1996,
n. 479, recante provvedimenti urgenti per il personale
dell'Amministrazione penitenziaria, per il servizio di traduzione dei
detenuti e per l'accelerazione delle modalità di conclusione degli
appalti relativi agli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e
Calabria), nella parte in cui prevede la cessazione di ogni rapporto
con l'amministrazione per gli agenti ausiliari del Corpo di polizia
penitenziaria che si assentano dal corso per causa di malattia,
impedendo agli stessi di partecipare ad uno dei corsi successivi, per
la violazione degli artt. 3, 4, 32 e 97 della Costituzione;
che il giudice rimettente rileva che l'unico profilo atto ad
integrare il fumus boni juris per la sospensione dell'esecuzione dei
provvedimenti impugnati (sospensione disposta in tutti i tre casi dal
giudice con separate ordinanze) è costituito dall'eccezione di
legittimità costituzionale sollevata dalle parti private in ordine
alla disposizione applicata dall'amministrazione ai casi di specie,
disposizione che è certamente rilevante nei giudizi a quibus;
che, sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il
tribunale amministrativo regionale del Lazio osserva che questa
Corte, con la sentenza n. 212 del 1998, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, punto 1, lettera d) e
punto 5 del d.l. 4 agosto 1987, n. 325 (Disciplina temporanea dei
corsi per l'accesso ai ruoli di Polizia di Stato e provvedimenti
urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco),
convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 402, disposizione che, in
relazione ai corsi per il conseguimento della nomina ad agente di
ruolo della Polizia di Stato, aveva contenuto identico a quello delle
norme relative al personale della Polizia penitenziaria oggi
impugnate;
che secondo il giudice a quo nelle fattispecie sottoposte al
suo esame si rinvengono gli stessi presupposti di fatto e di diritto
che hanno portato alla precedente pronuncia di illegittimità
costituzionale;
che ad avviso del tribunale amministrativo regionale del
Lazio la disposizione impugnata si pone in contrasto con l'art. 3
Cost., sotto il profilo dell'irragionevolezza, per la gravità delle
conseguenze derivanti dal superamento, anche per un solo giorno, del
periodo massimo di assenza consentito e per l'illogica equiparazione
tra situazioni tra loro diverse, quali quelle riconducibili
all'accertamento della inidoneità del soggetto o alla rinuncia dello
stesso e quelle causate da eventi allo stesso non imputabili;
che, sempre secondo il giudice a quo, la disposizione si pone
in contrasto anche con gli artt. 4 e 32 Cost., dal momento che
l'agente ausiliario che si ammala è posto nell'alternativa o di
curarsi, perdendo così il posto di lavoro, o di frequentare
ugualmente il corso, procurandosi in tal modo un danno alla salute;
che, ad avviso del giudice rimettente, vi sarebbe contrasto
anche con l'art. 97 Cost., in quanto la disposizione impugnata non
consente all'amministrazione alcuna verifica in ordine all'eventuale
recupero dell'efficienza fisica dell'ausiliario, costringendo essa
così a privarsi, senza motivo, dell'opera di soggetti già dotati di
esperienza lavorativa;
che si sono costituiti nel giudizio di legittimità
costituzionale i ricorrenti nei giudizi a quibus chiedendo alla Corte
di voler accogliere le questioni sollevate dal Tribunale
amministrativo regionale del Lazio;
che le parti private hanno richiamato le sentenze di questa
Corte n. 195 e n. 212 del 1998, con le quali è stata dichiarata
l'illegittimità costituzionale delle analoghe norme previste per la
dimissione automatica dei soggetti ammessi, rispettivamente, ai corsi
per vice commissario in prova e per agente ausiliario della Polizia
di Stato, identico essendo l'automatismo in base al quale le norme
oggi impugnate prevedono irragionevolmente la dimissione degli
ausiliari ammessi ai corsi per agente di custodia;
che è intervenuto nel giudizio di legittimità
costituzionale promosso con l'ordinanza iscritta al n. 615 del r.o.
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, riservandosi ogni successiva
deduzione.
Considerato che le questioni sollevate dalle tre ordinanze del
tribunale amministrativo regionale del Lazio sono identiche e
riguardano la medesima disposizione di legge e vanno perciò decise
congiuntamente;
che, successivamente alle ordinanze di rimessione, il decreto
legislativo 28 febbraio 2001, n. 76 (Disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, in materia
di riordino del personale non direttivo del Corpo di polizia
penitenziaria) ha modificato la disposizione impugnata prevedendo
all'art. 1 che l'allievo o l'agente in prova che sia rimasto assente
per infermità contratta durante il corso è ammesso a partecipare al
primo corso successivo alla sua riacquistata idoneità
fisico-psichica;
che, essendo così mutato il quadro normativo, il giudice a
quo deve valutare l'incidenza della nuova disposizione nei giudizi
che hanno dato luogo alle questioni sollevate;
che gli atti vanno perciò restituiti al giudice a quo per
una nuova valutazione della rilevanza della questione nei giudizi in
corso.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Ordina la restituzione degli atti al tribunale amministrativo
regionale del Lazio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:284 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte