Ordinanza n. 285/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/09/1983 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 44d.P.R. 636/1972
- art. 10legge 825/1971
usata come parametro
citata
- art. 15legge 825/1971
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 636 (Disciplina del contenzioso tributario) e degli
artt. 10, comma secondo, n. 14, e 15 della legge 9 ottobre 1971, n.
825, promosso con ordinanza emessa il 30 giugno 1980 dalla Commissione
tributaria di 1 grado di Torino sul ricorso proposto da Ranotti Franca
ed altro, iscritta al n. 687 del registro ordinanze 1981 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26 del 1982;
udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice
relatore Oronzo Reale.
Ritenuto che con l'ordinanza di cui sopra la Commissione tributaria
di 1 grado di Torino ha sollevato questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella
parte in cui detta norma impone l'onere dell'istanza di trattazione nei
giudizi pendenti di fronte alla Commissione di secondo grado e alla
Commissione centrale a carico del solo contribuente; ed altresì nella
parte in cui viene imposto lo stesso onere anche a carico degli eredi
dell'originario ricorrente, i quali non sarebbero in grado di conoscere
la pendenza del ricorso, con conseguente violazione degli artt. 3 e 24
della Costituzione;
che, con la stessa ordinanza, si solleva altresì questione
incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 15 della
legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, per preteso contrasto con l'art.
76 Cost., in quanto né l'art. 10, contenente le direttive in materia
di accertamento, riscossioni, sanzioni e contenzioso, né l'art. 15,
concernente il regime transitorio, prevedono il surricordato onere di
cui al citato art. 44 del decreto delegato, tanto da indurre a ritenere
che la legge delega non avrebbe sufficientemente definito il contenuto
ed i limiti del potere legislativo delegato; sicché lo stesso art. 44
del citato d.P.R. n. 636 del 1972, sarebbe esso pure in contrasto con
lo stesso art. 76 della Costituzione.
Considerato che la fondatezza della questione relativa al prospettato
contrasto dell'art. 44 citato con tutti i parametri invocati è stata
esclusa dalla Corte in forza della propria consolidata giurisprudenza e
che, in particolare, per ciò che attiene alla asserita disparità di
trattamento tra contribuente ed uffici finanziari, la presunta
incostituzionalità è stata esclusa dalle sentenze n. 63 del 1977 e n.
243 del 1982; mentre la censura concretatasi nella prospettazione del
caso degli eredi dell'originario ricorrente è stata dichiarata
infondata con la citata sentenza n. 243 del 1982, con ampia
motivazione; che, infine, la violazione dell'art. 76 Cost. riferita
allo stesso articolo 44 è stata esclusa esplicitamente dalla ricordata
sentenza n. 63 del 1977, con decisione ribadita con le ordinanze n. 48
del 1977 e n. 144 del 1979;
che la censura di incostituzionalità ex art. 76 Cost. rivolta agli
artt. 10 e 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, oltreché
implicitamente risolta nel senso della infondatezza con la ricordata
sentenza n. 63 del 1977, è stata esplicitamente dichiarata
manifestamente infondata con ordinanza n. 85 del 1980, e, relativamente
al solo art. 10, anche con l'ordinanza n. 203 del 1983;
che non vengono prospettati motivi nuovi o diversi, tali da indurre
la Corte a modificare il proprio orientamento sin qui ricordato.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, 10 e
15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sollevate, in riferimento agli
artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di 1
grado di Torino con l'ordinanza in data 30 giugno 1980 di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 settembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:285 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte