Ordinanza n. 285/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/03/1988 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 107legge 689/1981
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.107, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale), promosso con ordinanza emessa il 16 settembre 1986 dal
Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Foggia, iscritta al
n. 526 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno
1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di
Foggia dubita, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma e 112
Cost. della legittimità costituzionale dell'art. 107 della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) in quanto non
identifica il giudice competente a provvedere alla determinazione
delle modalità di esecuzione della sanzione in cui è stata
convertita la pena pecuniaria nell'ipotesi che il condannato non
risieda nel territorio italiano: assumendo che con ciò sarebbe da un
lato violata la garanzia della precostituzione del giudice per legge
e dall'altro impedito l'obbligatorio promovimento dell'azione
esecutiva penale, stante l'impossibilità per l'organo
dell'esecuzione di individuare il magistrato di sorveglianza
competente a provvedere, e che ne deriverebbe inoltre una disparità
di trattamento tra non residenti e residenti che versino
nell'identica situazione di insolvibilità, in quanto il primo
sarebbe di fatto sottratto all'esecuzione delle sanzioni sostitutive;
Considerato che la medesima questione è stata già dichiarata
manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 25, primo comma e
112 Cost., con l'ordinanza n. 430 del 1987, nella considerazione che
la residenza all'estero costituisce un mero ostacolo di fatto
all'esecuzione della sanzione in cui è stata convertita la pena
pecuniaria; che conseguentemente anche la dedotta disparità di
trattamento è da ritenere di mero fatto, e perciò non idonea ad
integrare una violazione dell'art. 3 Cost.;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questionale di
legittimità costituzionale dell'art. 107 della legge 24 novembre
1981, n. 689, sollevata in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma
e 112 Cost. dal Tribunale di Foggia con ordinanza del 16 settembre
1986 (r.o. 526/87).
Così deciso in Roma, sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 25 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:285 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte