Ordinanza n. 285/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/06/1992 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13legge 271/1957
usata come parametro
- art. 25Costituzione
- art. 27Costituzione
- art. 13d.l. 271/1957
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 1,
del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271 (Disposizioni per la
prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli
minerali), convertito nella legge 2 luglio 1957, n. 474, promossi con
le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 30 settembre 1991 dal Pretore di Prato,
nel procedimento penale a carico di Candini Luciano, iscritta al n.
729 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1992;
2) ordinanza emessa il 24 ottobre 1991 dal Pretore di Pistoia,
nel procedimento penale a carico di Fiorini Vittorio, iscritta al n.
24 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 1° aprile 1992 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di
Vittorio Fiorini, imputato del reato di cui all'art. 13, primo comma,
del d.-l. 5 maggio 1957, n. 271, convertito in legge 2 luglio 1957,
n. 474, il Pretore di Pistoia con ordinaza del 24 ottobre 1991 (reg.
ord. n. 24 del 1992) sollevava, in riferimento all'art. 25, secondo
comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
della norma ora citata, secondo cui "chiunque esercita un deposito di
oli minerali, combustibili o lubrificanti, una stazione di servizio o
un apparecchio di distribuzione automatica di carburanti, non
denunciati a termini dell'art. 1, è punito con la multa dal doppio
al decuplo dell'imposta relativa ai prodotti trovati nel deposito,
nella stazione di servizio o nel distributore automatico, e, in ogni
caso, non inferiore a lire 300.000";
che, consistendo il reato ascritto nell'omessa denuncia all'UTIF
di un deposito di gasolio agricolo, il Pretore riteneva non potersi
commisurare la sanzione sulla base dell'imposta ordinaria, secondo
quanto stabilito dalla giurisprudenza della Cassazione penale, bensì
sulla base dell'imposta agevolata, gravante sui carburanti per
l'agricoltura;
che, sempre ad avviso del Pretore, il sistema normativo in
materia conteneva una lacuna circa l'ammontare di detta imposta
agevolata;
che l'applicazione della sanzione nella suddetta misura fissa di
lire 300.000 sembrava allo stesso Pretore "arbitraria";
che, in definitiva, l'incertezza sulla misura della sanzione da
applicare induceva il giudice rimettente a ravvisare nella norma
impugnata una lesione del principio di tassatività della fattispecie
penale, di cui al citato art. 25 della Costituzione;
che, nel corso di un procedimento penale a carico di Luciano
Candini, imputato del reato di cui all'art. 13, primo comma, sopra
citato, il Pretore di Prato con ordinanza del 30 settembre 1991 (reg.
ord. n. 729 del 1992) sollevava, in riferimento all'art. 27, terzo
comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
della stessa norma;
che il Pretore rilevava che nel caso di specie gli oli minerali
non denunciati erano contenuti in due cisterne della capienza di
diciotto metri cubi ciascuna, con un minimo di pena applicabile di
Lire 453.577.822;
che, a suo avviso, tale sanzione era irragionevolmente
sproporzionata alla gravità del fatto, tenendo conto anche di quanto
affermato da questa Corte con sent. n. 313 del 1990, ciò che lo
induceva a dubitare del contrasto tra la norma denunciata e l'art.
27, terzo comma, della Costituzione;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta in
tutti i giudizi, chiedeva dichiararsi manifestamente inammissibile la
questione sollevata dal Pretore di Pistoia, il quale, invece di
denunciare un vizio di legittimità costituzionale, si limitava a
sollecitare a questa Corte un'interpretazione della norma impugnata
che fosse conforme alla Costituzione; l'interveniente chiedeva poi
che fosse dichiarata manifestamente infondata la questione sollevata
dal Pretore di Prato, richiamando la sentenza di questa Corte n. 887
del 1988 e l'ordinanza n. 129 del 1989;
Considerato che i giudizi debbono essere riuniti, stante
l'identità della norma impugnata:
che la questione sollevata dal Pretore di Pistoia, in
riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, è
manifestamente inammissibile poiché con essa il giudice rimettente
prospetta un mero dubbio interpretativo, la cui soluzione spetta a
lui esclusivamente (cfr. ex plurimis ordd. nn. 77 del 1990 e 227 del
1991);
che la questione sollevata dal Pretore di Prato, in riferimento
all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, è manifestamente
infondata perché la sussistenza del reato di cui all'art. 13 del
decreto legge 5 maggio 1957, n. 271, di omessa denuncia di un
deposito di oli minerali destinato al consumo diretto dipende,
secondo la giurisprudenza della Cassazione, dalla capacità del
deposito (in quanto solo quelli di una certa consistenza possono
costituire un più facile veicolo per le frodi fiscali), mentre, ai
fini della sanzione, rileva la quantità di prodotto complessivamente
introdotta nel deposito in un certo spazio temporale;
che, sotto quest'ultimo aspetto, il trattamento sanzionatorio
non appare irragionevolmente commisurato alla quantità di prodotto
effettivamente immessa nel ed estratta dal deposito piuttosto che
alla capacità del deposito stesso, e ciò anche in relazione alla
natura permanente del reato, da cui consegue la punibilità di tutta
la condotta mantenuta nel corso della situazione illecita;
che, pertanto, poiché la gravità del reato è commisurata alla
quantità del prodotto complessivamente immesso nel deposito, a nulla
rileva - al fine di censurare il relativo trattamento sanzionatorio
in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost. - la circostanza che
la quantità di olio rinvenuta nel deposito appartenente all'imputato
sia stata esigua;
che in tal senso questa Corte già si è espressa con
l'ordinanza n. 497 del 1991;
che a diverso avviso non può indurre il richiamo, operato dal
giudice rimettente, alla sentenza di questa Corte n. 313 del 1990,
nella quale sono indicate alcune caratteristiche generali del
principio di proporzionalità della sanzione penale;
che la considerazione sopra esposta vale altresì a superare il
dubbio di inadeguatezza della sanzione alla finalità rieducativa
della pena;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, del decreto-legge 5 maggio 1957 n. 271 (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione delle frodi nel settore degli oli minerali), convertito
in legge 2 luglio 1957 n. 474, sollevata, in riferimento all'art. 25,
secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Pistoia con
l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dello stesso art. 13, primo comma,
sollevata in riferimento all'art. 27, terzo comma, della
Costituzione, dal Pretore di Prato con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 17 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:285 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte