Ordinanza n. 285/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/2000 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 18Approvazione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto. (031U1572)
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 4,
del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro), promosso con
ordinanza emessa il 23 febbraio 1998 dalla Commissione tributaria
centrale sul ricorso proposto da Nista Vittorio ed altri contro
l'Ufficio del Registro di San Severo, iscritta al n. 389 del registro
ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 giugno 2000 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da alcuni
contribuenti contro la decisione con la quale la Commissione
tributaria di secondo grado, in parziale accoglimento dell'appello,
aveva rettificato il valore del fondo oggetto di accertamento, la
Commissione tributaria centrale ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 4, del d.P.R. 26
aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro), in riferimento agli artt 3 e 53
della Costituzione, nella parte in cui preclude la rettifica sul
valore dei suoli forniti di rendita catastale, inedificabili ma
utilizzabili per coltivazione di cava;
che, in fatto, l'ufficio del registro aveva accertato che il
terreno oggetto del contratto di compravendita era classificato a
pascolo ma era "utilizzato a cava per l'estrazione e per la
commercializzazione";
che la disposizione censurata violerebbe gli indicati
parametri costituzionali, atteso che opererebbe una disparità di
trattamento tra i fondi edificabili, per i quali è liquidabile
l'imposta di registro sul valore reale, eventualmente superiore a
quello catastale, rispetto a quelli non edificabili ma destinati a
cava, la cui imposta di registro dovrebbe essere liquidata non sul
valore catastale, ma con il criterio dell'effettivo valore venale. In
tali casi, inoltre, l'atto conterrebbe una espressione di ricchezza
che rimarrebbe, senza alcuna giustificazione, estranea al prelievo
tributario;
che nel presente giudizio di legittimità costituzionale è
intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri rappresentata e
difesa dall'Avvocatura generale dello Stato che ha concluso chiedendo
che sia dichiarata la manifesta infondatezza della questione, in
quanto la disposizione censurata ponendo un limite al potere di
rettifica da parte dell'ufficio del registro, qualora il valore
dichiarato sia superiore a quello determinato sulla base delle
rendite catastali non è applicabile ai terreni utilizzati a cava,
atteso che, l'attività posta in essere con la coltivazione di un
fondo adibito a questo fine è riconducibile a quelle di carattere
industriale e, come tale, non è suscettibile di valutazione secondo
i canoni utilizzati per i terreni agricoli e per i fabbricati. Ed
invero, ex art. 18 del r.d. 8 ottobre 1931, n. 1572 (Approvazione del
testo unico delle leggi sul nuovo catasto) le cave sono escluse dalla
stima fondiaria per la determinazione delle tariffe di reddito
dominicale ed agrario dei terreni. Né alcuna conseguenza sul potere
di rettifica dell'ufficio del registro può derivare dal fatto che
l'interessato non abbia adempiuto all'obbligo di presentare la
denuncia di variazione da terreno agricolo a cava, dal momento che il
presupposto della valutazione automatica viene meno per il terreno
effettivamente adibito a cava, non per la circostanza che sia
presentata la prescritta denuncia di variazione.
Considerato che la disciplina dell'imposta di registro (d.P.R.
n. 131 del 1986) si fonda sul principio generale secondo cui il
valore degli immobili che deve essere assunto per i beni e i diritti
afferenti all'atto assoggettato ad imposta è quello corrispondente
al loro valore venale, con il conseguente potere di rettifica da
parte dell'ufficio ex art. 52, comma 1;
che il successivo comma 4 dello stesso articolo, introducendo
la c.d. valutazione forfettaria, pone un limite al potere di
rettifica di cui sopra, impedendo all'ufficio di procedere ad una
maggiore valutazione allorché il valore degli immobili sia superiore
all'ammontare determinato in modo automatico mediante applicazione di
determinati coefficienti di rivalutazione sulla base,
rispettivamente, del reddito dominicale risultante in catasto per i
terreni e per i fabbricati;
che l'art. 18 del r.d. n. 1572 del 1931 esclude le cave dalla
stima fondiaria per la determinazione del reddito dominicale, sicché
il reddito del terreno formalmente risultante in catasto di natura
agricola non è espressivo dell'effettiva ricchezza derivante dalla
sua pacifica destinazione e dallo sfruttamento del medesimo a
finalità estrattiva, essendo riconducibile l'utilizzazione a cava ad
una attività di carattere esclusivamente industriale;
che, come già in sede di accertamento fiscale e nel
contenzioso tributario, l'ordinanza di rimessione parte da un erroneo
presupposto interpretativo non considerando che avrebbe dovuto
tenersi conto del menzionato art. 18, che fa sistema con le norme che
più direttamente riguardano l'imposta di registro;
che una corretta interpretazione della normativa su detta
imposta esclude l'applicazione dell'istituto della c.d. valutazione
automatica quando le risultanze catastali non corrispondano alla
effettiva e giuridica destinazione del terreno, anche se il
contribuente non abbia avuto cura di denunciare la variazione;
che, pertanto, la sollevata questione va dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 4, del d.P.R. 26
aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro), sollevata in riferimento agli
artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria
centrale con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 14 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Fruscella
ECLI:IT:COST:2000:285 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte