Ordinanza n. 285/2001
Altra decisione · depositata il 23/07/2001 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7d.lgs. 443/1992
- art. 14legge 395/1990
- art. 1d.l. 479/1996
usata come parametro
citata
- art. 4d.l. 325/1987
- art. 1d.lgs. 200/1995
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1,
lettera d), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443
(Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a
norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395),
come modificato dall'art. 1, comma 7, del d.l. 13 settembre 1996,
n. 479 (Provvedimenti urgenti per il personale dell'amministrazione
penitenziaria, per il servizio di traduzione dei detenuti e per
l'accelerazione delle modalità di conclusione degli appalti relativi
agli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria),
convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1996, n. 579
(Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 13 settembre 1996,
n. 479, recante provvedimenti urgenti per il personale
dell'amministrazione penitenziaria, per il servizio di traduzione dei
detenuti e per l'accelerazione delle modalità di conclusione degli
appalti relativi agli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e
Calabria), promosso con ordinanza emessa il 16 giugno 1999 dal
tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da
Rossi Roberto contro il Ministero della giustizia, iscritta al n. 790
del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 51, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Udito nella camera di consiglio del 4 luglio 2001 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che il tribunale amministrativo regionale del Lazio, con
ordinanza emessa il 16 giugno 1999 e pervenuta alla Corte il
20 novembre 2000, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del
Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della
legge 15 dicembre 1990, n. 395), come modificato dall'art. 1, comma 7,
del d.l. 13 settembre 1996, n. 479 (Provvedimenti urgenti per il
personale dell'Amministrazione penitenziaria, per il servizio di
traduzione dei detenuti e per l'accelerazione delle modalità di
conclusione degli appalti relativi agli edifici giudiziari nelle
regioni Sicilia e Calabria), convertito, con modificazioni, nella
legge 15 novembre 1996, n. 579 (Conversione in legge, con
modificazioni, del d.l. 13 settembre 1996, n. 479, recante
provvedimenti urgenti per il personale dell'amministrazione
penitenziaria, per il servizio di traduzione dei detenuti e per
l'accelerazione delle modalità di conclusione degli appalti relativi
agli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria), nella
parte in cui prevede la cessazione di ogni rapporto con
l'amministrazione per gli agenti ausiliari del Corpo di polizia
penitenziaria che si assentano dal corso per causa di malattia,
impedendo agli stessi di partecipare ad uno dei corsi successivi, per
la violazione degli artt. 3, 4, 32 e 97 della Costituzione;
che il giudice rimettente rileva che l'unico profilo atto ad
integrare il fumus boni juris per la sospensione dell'esecuzione del
provvedimento impugnato è costituito dall'eccezione di legittimità
costituzionale sollevata dal ricorrente in ordine alla disposizione
applicata dall'amministrazione al caso di specie, disposizione che è
certamente rilevante nel giudizio a quo;
che, sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il
tribunale amministrativo regionale del Lazio osserva che questa
Corte, con la sentenza n. 212 del 1998, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, punto 1, lettera d) e
punto 5 del d.l. 4 agosto 1987, n. 325 (Disciplina temporanea dei
corsi per l'accesso ai ruoli di Polizia di Stato e provvedimenti
urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco),
convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 402, disposizione che, in
relazione ai corsi per il conseguimento della nomina ad agente di
ruolo della Polizia di Stato, aveva contenuto identico a quello delle
norme relative al personale della Polizia penitenziaria oggi
impugnate;
che secondo il giudice a quo nella fattispecie sottoposta al
suo esame si rinvengono gli stessi presupposti di fatto e di diritto
che hanno portato alla precedente pronuncia di illegittimità
costituzionale;
che ad avviso del tribunale amministrativo regionale del
Lazio la disposizione impugnata si pone in contrasto con l'art. 3
Cost., sotto il profilo dell'irragionevolezza, per la gravità delle
conseguenze derivanti dal superamento, anche per un solo giorno, del
periodo massimo di assenza consentito e per l'illogica equiparazione
tra situazioni tra loro diverse, quali quelle riconducibili
all'accertamento della inidoneità del soggetto o alla rinuncia dello
stesso e quelle causate da eventi allo stesso non imputabili;
che, sempre secondo il giudice a quo, la disposizione si pone
in contrasto anche con gli artt. 4 e 32 Cost., dal momento che
l'agente ausiliario che si ammala è posto nell'alternativa o di
curarsi, perdendo così il posto di lavoro, o di frequentare
ugualmente il corso, procurandosi in tal modo un danno alla salute;
che, ad avviso del giudice rimettente, vi sarebbe contrasto
anche con l'art. 97 Cost., in quanto la disposizione impugnata non
consente all'amministrazione alcuna verifica in ordine all'eventuale
recupero dell'efficienza fisica dell'ausiliario, costringendo essa
così a privarsi, senza motivo, dell'opera di chi ha già acquisito
esperienza lavorativa.
Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, il
decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76 (Disposizioni integrative
e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, in
materia di riordino del personale non direttivo del Corpo di polizia
penitenziaria) ha modificato la disposizione impugnata prevedendo
all'art. 1 che l'allievo o l'agente in prova, che sia rimasto assente
per infermità contratta durante il corso, è ammesso a partecipare
al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneità
fisico-psichica;
che, essendo così mutato il quadro normativo, il giudice a
quo deve valutare l'incidenza della nuova disposizione nel giudizio
che ha dato luogo alla questione di legittimità sollevata;
che gli atti vanno perciò restituiti al giudice a quo per
una nuova valutazione della rilevanza della questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al tribunale amministrativo
regionale del Lazio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:285 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte