Ordinanza n. 285/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/06/2002 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
17 luglio 2001 dalla Corte di appello di Torino nel procedimento
penale a carico di M.S.F., iscritta al n. 801 del registro ordinanze
2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, 1ª
serie speciale, dell'anno 2001.
Visti gli atti di costituzione della S.I.A.E. e della Buena Vista
Home Entertainment S.r.l. nonché l'atto di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 2002 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 17 luglio 2001, la Corte di
appello di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 37, comma 2, del codice di procedura penale, in quanto "pur
(se) letto alla luce della sentenza" n. 10 del 1997 di questa Corte,
il disposto normativo in questione "comporta per il giudice ricusato
il divieto di ogni sorta di delibazione anche di fronte alla
reiterazione di istanza di ricusazione che appaia ictu oculi
palesemente inammissibile ed infondata";
che, a parere del giudice a quo dalla disciplina impugnata
deriverebbe una ingiustificata lesione dei principi di uguaglianza,
di obbligatorietà dell'esercizio della azione penale e di efficienza
del processo, principio, quest'ultimo, che il rimettente ritiene di
poter desumere dall'art. 101 Cost., in quanto "se si consente
all'imputato di condizionare l'esercizio della giurisdizione mediante
istanze di ricusazione di contenuto dilatorio, si sottrae il giudice
all'esclusiva soggezione alla legge";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo dichiararsi inammissibile o comunque non fondata la
questione;
che nel giudizio hanno altresì spiegato atto di costituzione
le parti civili, chiedendo dichiararsi la illegittimità
costituzionale della norma impugnata.
Considerato che il giudice a quo nel prospettare il dubbio di
legittimità costituzionale, ha articolato il relativo quesito in
termini del tutto generici, omettendo di descrivere compiutamente la
fattispecie sottoposta al suo giudizio e limitandosi ad un semplice
accenno - in punto di rilevanza - alla circostanza che nel corso
della udienza di discussione sarebbe stata proposta "una seconda
istanza di ricusazione dopo quella presentata nella precedente
udienza e dichiarata inammissibile ...", senza alcuna indicazione
circa la eventuale novità o meno dei motivi e della relativa
pretestuosità; omissioni, quelle segnalate, che si traducono,
pertanto, in un evidente difetto di motivazione sulla rilevanza;
che l'indicata carenza traspare ancor di più alla luce di
quanto questa Corte ha avuto modo di precisare nella giurisprudenza
più recente - del tutto trascurata dal giudice a quo - essendosi in
più occasioni affermato che "in base alla sentenza n. 10 del 1997,
non si fa più divieto al giudice di pronunciare la sentenza prima
dell'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione,
ove l'istanza venga riproposta sulla base degli stessi elementi
intesi sia in senso formale che materiale (vale a dire, con
l'utilizzazione di argomenti speciosi che, privi di serio raccordo
con la realtà fattuale, dimostrino la loro totale inconsistenza e
vacuita)" (v. ordinanze n. 466 del 1998 e n. 366 del 1999);
che la questione proposta deve quindi essere dichiarata
manifestamente inammissibile (v., ex plurimis ordinanza n. 8 del
2002).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101
della Costituzione, dalla Corte di appello di Torino con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 giugno 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:285 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte